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Sentenza — n. 32730/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling new pension decay rules do not apply to pending cases.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32730/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that ordered the pension fund to pay backdated pension rates. The INPS argued that a new 2011 law establishing a statutory decay period should apply retroactively to invalidate the claim filed years after the initial administrative request. The court held that this innovative decay provision does not apply to judicial proceedings pending at the time the law entered into force, as the general principle of non-retroactivity prevails.

Regesto Legislator

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Art. 38, comma 1, lett. d), d.l. 6 luglio 2011, n. 98; Art. 47 D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639: The novel statutory decay period introduced for pension liquidations does not apply to pending judicial actions, which remain governed by the general principle of non-retroactivity.

Parole chiave

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pension decay period non-retroactivity principle pending judicial actions statutory limitation INPS pension liability accredito di vecchiaia indennità di anzianità diritti a pensione

Disposizioni normative citate

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Art. 38, comma 1, lett. d), d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in legge 15 luglio 2011, n. 111
La Corte di merito, affermata l'applicabilità dell'art. 38 del d.l.
Art. 47 D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639
Con il motivo di ricorso l'INPS denuncia violazione dell'art. 47 D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 e successive modificazioni.
Art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1071 del 2015
Cass. n. 1071 del 2015 e, più di recente, Cass.
Cass. n. 4196 del 2020
1071 del 2015 e, più di recente, Cass. n. 4196 del 2020, ed ivi ulteriori precedenti).
Corte costituzionale n. 69 del 2014
639 anche alle azioni aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento dì dCee3U)ri del eFedito - detta una disciplina innovativa che, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 69 del 2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 12676-2015 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO 2021 GIUSEPPINA PREDEN, LUIGI CALIULO;- ricorrente - contro CORALLINI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRATELLI ROSSELLI 2, presso lo studio degli avvocati LAURA GUERCIO, SIMONA LANZELLOTTO, che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8657/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/11/2014 R.G.N. 9315/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/2021 dal Consigliere Dott.

ROSSANA MANCINO; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. RG. 12676/ 2015 INPS C/ Corallini Paolo Udien.za del 20 aprile 2021 FATTI DI CAUSA 1. con sentenza n. 8657 del 2014 la Corte d' Appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva la domanda di Corallini Paolo volta ad affermare il diritto alla pensione di anzianità in godimento, con decorrenza dal 1° aprile 1996, tenuto conto dell'anzianità contributiva maturata fin dal gennaio 1995, anziché dall'aprile 2001 come preteso dall'ente previdenziale, con condanna dell'INPS alla corresponsione dei ratei pensionistici.

2. La Corte di merito, affermata l'applicabilità dell'art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, conv. in legge n. 111 del 2011, ed escluso l'avverarsi di alcuna decadenza prima dell'entrata in vigore della citata disposizione, condannava l'INPS all'erogazione dei ratei maturati dal 10 luglio 1997.

3. Avverso tale sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, cui resiste, con controricorso, Corallini Paolo.

4. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 5. Con il motivo di ricorso l'INPS denuncia violazione dell'art. 47 D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 e successive modificazioni.

6. Assume l'Istituto che la Corte avrebbe errato anzitutto richiamando l'art.38 del d.l. n. 98 del 2011, conv. in legge n. 111 del 2011, perché la norma di legge troverebbe applicazione esclusivamente nei casi di «ríliquidazione di una prestazione parzialmente riconosciuta» e, nel caso di specie, la questione concerneva solo la decorrenza del trattamento pensionistico in godimento dal 2001, non anche la sua misura.

7. In secondo luogo, la Corte di merito avrebbe errato nell'affermare che prima dell'entrata in vigore della legge n. 111 del 2011 cit. non si fosse avverata alcuna decadenza, non potendosi ritenere il venir meno di effetti decadenziali già verificatisi, con la semplice riproposizione della domanda: assume che l'attuale intimato aveva presentato domanda amministrativa per ottenere la pensione di anzianità il 25 giugno 1996, reiterandola nel novembre 2000, nel settembre 2008 e nell'aprile 2009 RG. 126762015 Rossana Mancino estensore (riproducendo brani della memoria di costituzione in appello in cui le ultime due vengono descritte come di ricostituzione della pensione), sicché il ricorso giudiziario veniva proposto solo il 10 giugno 2010 allorché il termine decadenziale dalla domanda amministrativa del 25 giugno 1996 era ampiamente spirato.

8. Si discute del ricalcolo del trattamento pensionistico, in giudizio pendente, in primo grado, all'entrata in vigore della disciplina del 2011 sul termine decadenziale.

9. Questa Corte ha già affermato che in tema di decadenza delle azioni giudiziarie volte ad ottenere la riliquidazione di una prestazione pensionistica parzialmente riconosciuta, la novella dell'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in legge 15 luglio 2011, n. 111 - che prevede l'applicazione del termine decadenziale di cui all'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 anche alle azioni aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento dì dCee3U)ri del eFedito - detta una disciplina innovativa che, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 69 del 2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, del predetto d.l. n. 98 del 2011, non trova applicazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, per i quali vale il generale principio dell'inapplicabilità del termine decadenziale (cfr. Cass. n. 1071 del 2015 e, più di recente, Cass. n. 4196 del 2020, ed ivi ulteriori precedenti).

10. La Corte di merito si è uniformata ai predetti principi e il ricorso va, pertanto, rigettato.

11. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

12. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 aprile 2021 Il o sigliere Il Presidente na Mancino Umberto Berrino 4c/ kl.