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Sentenza — n. 32720/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows opposition to mortgage registration by reclassifying it as an ordinary action rather than an enforcement objection.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32720/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appellant's appeal against a lower court ruling that dismissed his opposition to a mortgage registration as untimely. The appellant argued that the registration was an alternative procedure to enforcement, not an enforcement act itself, and thus the 20-day deadline for opposition under Article 617 of the Civil Procedure Code did not apply. The Court agreed, citing unified precedents that classify mortgage registration and administrative seizure as distinct from forced expropriation, thereby treating the challenge as an ordinary action for negative declaration of the tax collector's claim rather than a procedural objection to enforcement.

Regesto Legislator

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Art. 617 cod. proc. civ.; Art. 77 d.P.R. n. 602/1973: The registration of a mortgage and the administrative seizure are alternative procedures to forced expropriation, not acts of enforcement; consequently, oppositions to them constitute ordinary actions for negative declaration of the creditor's claim and are not subject to the time limits for opposition to enforcement acts.

Parole chiave

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mortgage registration administrative seizure forced expropriation opposition to enforcement ordinary action negative declaration Civil Procedure Code opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 617 cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 617 cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata qualificato la opposizione in oggetto come opposizione agli atti esecutivi; sostiene che l'iscrizione ipotecaria di cui all'art.
Art. 77 d.P.R. n. 602/1973
per avere la sentenza impugnata qualificato la opposizione in oggetto come opposizione agli atti esecutivi; sostiene che l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 d.
Art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
Art. 645 cod. proc. civ.
o all'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 645 cod.
Art. 23, comma 8 bis, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
ALBERTO CELESTE, visto l art. 23, comma 8 bis del_ D.L.
art. 617 cod. proc. civ
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 617 cod. proc. civ.
art. 24 Cost
Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost.
art. 115 cod. proc. civ
e dell'art. 115 cod. proc. civ.
art. 112 cod. proc. civ
24 Cost., dell'art. 112 cod. proc. civ., degli artt.
art. 111 Cost
Preliminarmente deve essere esaminata la eccezione della parte controricorrente di inammissibilità del ricorso per cassazione, qualificato come ricorso straordinario proposto ai sensi dell'art. 111 Cost.; Riscossione Sicilia s.p.a.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. 19667/2014
Sez. Unite 22/07/2015, n. 15354
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 24351-2018 proposto da: GAMBERA EMMANUELE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' avvocato MASSIMO IGOR CONSORTINI; - ricorrente - 2021 contro 2182 RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI CATANIA, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall' avvocato DEBORA MARIA PETTINATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 448/2018 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 01/02/2018 R.G.N. 4476/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/2021 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA PAGETTA; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE, visto l art. 23, comma 8 bis del_ D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Fatti di causa 1. Con sentenza n. 448/2018 il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile l'opposizione di Emmanuele Gambera all'iscrizione ipotecaria comunicatagli in data 29.11.2011 da Riscossione Sicilia s.p.a. - Agente della Riscossione per la Provincia di Catania.

2. La statuizione di inammissibilità è stata fondata sulla tardività dell'opposizione, qualificata come opposizione agli atti esecutivi in ragione dei vizi denunciati attinenti alla regolarità formale del titolo esecutivo; l'atto di opposizione era stato proposto, infatti, in data 2.5.2013 e quindi ben oltre il termine di 20 giorni, decorrente dalla comunicazione del provvedimento, stabilito dall'art. 617 cod. proc. civ. nel testo novellato dal d. I. n. 35 del 2005 conv. in I. n. 80 del 2005.

3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Emanuele Gambera sulla base dì cinque motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso illustrato con memoria ai sensi dell'art.378 cod. proc. civ.

4. Il Procuratore Generale ha depositato ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, d.l. n. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020 requisitoria scritta con la quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 617 cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata qualificato la opposizione in oggetto come opposizione agli atti esecutivi; sostiene che l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 d. P.R. n. 602/1973 non si configura quale atto del procedimento esecutivo ma costituisce procedura alternativa i all'esecuzione forzata; in conseguenza, la relativa impugnazione era svincolata dagli schemi propri dell'opposizione esecutiva configurandosi, anche quando affidata a contestazioni di tipo formale, come azione di accertamento negativo, sottratta all'osservanza del termine decadenziale di cui all'art. 617 cod. proc. civ. ;

2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 115 cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata, in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, ritenuto tardiva l'opposizione pur difettando nell'atto impugnato le prescritte indicazioni relative all'autorità competente per l'impugnazione, al termine per impugnare e all'indicazione della data di notifica della relata; premesso inoltre di avere in sede di note autorizzate formulato istanza di rimessione in termini denunzia ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., l'omessa pronunzia sula stessa.

3. Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 112 cod. proc. civ., degli artt. 50 e 77 d. P.R. n. 602/1973, per avere la sentenza impugnata, nel ritenere inammissibile l'opposizione, omesso di pronunziare sulla deduzione di nullità dell'atto impugnato in quanto non preceduto dalla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria.

4. Con il quarto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost, dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 7, comma 2, I. n. 212/2000 per avere la sentenza impugnata, nel ritenere inammissibile l'opposizione, omesso di pronunziare sulla deduzione relativa alla mancata indicazione nell'atto impugnato del soggetto responsabile del procedimento.

5. Con il quinto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. censurando la statuizione di condanna dell'opponente alle spese di lite in quanto la opposizione non avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.

6. Preliminarmente deve essere esaminata la eccezione della parte controricorrente di inammissibilità del ricorso per cassazione, qualificato come ricorso straordinario proposto ai sensi dell'art. 111 Cost.; Riscossione Sicilia s.p.a. sostiene, infatti, che il provvedimento oggetto di ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere impugnato con atto di appello davanti al giudice di secondo grado. 6.1. La eccezione è infondata alla luce della condivisibile giurisprudenza di questa Corte secondo la quale per il principio c.d. dell'apparenza l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere ex post, ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile (cfr., tra le altre, Cass., 26/05/2017, n. 13381;

Cass. 15/02/2011, n. 3712 Cass.14/12/2007, n. 26294; Cass. 04/08/2005, n. 16379, Cass.16/06/2003, n. 9634). Pertanto, una volta qualificata dal giudice a quo l'impugnazione del provvedimento di iscrizione ipotecaria come opposizione agli atti esecutivi il rimedio esperibile dall'odierno ricorrente era quello del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (Cass. 13/05/2003, n. 7296; Cass. 08/04/2003, n. 5506).

7. Il primo motivo di ricorso, che censura la qualificazione dell'atto di opposizione come opposizione agli atti esecutivi, è fondato. 7.1. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 19667 del 18/09/2014, hanno rimeditato il precedente orientamento che, sulla base dell'inquadramento dell'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 d.P.R. n. 602/1973 nel capo II (dedicato alla espropriazione forzata) e dal carattere, ad essa riconosciuto, di provvedimento preordinato all'espropriazione forzata, ne affermava la giustiziabilità innanzi al giudice ordinario nelle forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ove afferente a crediti diversi da quelli tributari.

Nello specifico le Sezioni unite, chiamate a stabilire se il concessionario alla riscossione, prima di procedervi, sia o meno tenuto, decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, a inviare al debitore un avviso che contenga l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni l'obbligo risultante dal ruolo, ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/ 1973, hanno escluso che l'iscrizione ipotecaria costituisca atto dell'espropriazione forzata e la hanno riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, da tanto inferendo la non necessarietà della notifica dell'intimazione predetta, pur nella riconosciuta doverosità che, in ogni caso venga al contribuente comunicato che si procederà all'iscrizione, con contestuale assegnazione di un termine per presentare osservazioni o effettuare il pagamento (cosi Sez.

Un. 19667/2014 cit.). Tale orientamento è stato ribadito Sez. Unite, 22/07/ 2015, n. 15354, che - nell'assumere una definitiva presa di posizione sulla natura giuridica del fermo amministrativo, come già dell'ipoteca, al fine di eliminare ogni incertezza sui tempi e sui modi in cui ne va effettuata l'impugnativa nonché sul giudice competente a conoscerne - hanno ribadito la tesi della alternativítà del fermo, come dell'iscrizione ipotecaria, rispetto all'espropriazione (costituendo altro rispetto ad essa, tant'è che si collocano l'uno e l'altra tra la notificazione della cartella di pagamento e il pignoramento) e chiarito, per quel che specificamente rileva in questa sede, che esso è impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria. 7.2.

Dai condivisibili arresti nomofilattici deriva che l'azione proposta dall'odierno ricorrente, anche se intesa a denunziare vizi formali del provvedimento di iscrizione ipotecaria, non è riconducibile al novero degli atti esperibili nell'ambito della procedura esecutiva e quindi all'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ. o all'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 645 cod. proc. cív. ma si configura quale azione di accertamento negativo della pretesa dell'Agente della riscossione di eseguire la iscrizione ipotecaria, azione sottratta in quanto tale all'osservanza dei termini propri dell'opposizione agli atti esecutivi.

8. In base alle considerazioni che precedono si impone l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbite le censure formulate con gli altri motivi, e la cassazione della decisione con rinvio al Tribunale di Catania in diversa composizione, al quale è demandato il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Catania in diversa composizione. Roma, 17 giugno 2021 Il Consigliere estensore