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Ordinanza — n. 32570/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding public employee transfer rights and prior service recognition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32570/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Anna Maria D'Eliseo's appeal against the Rome Court of Appeal's decision denying her claim for prior service recognition and salary equalization after transferring to a state school. D'Eliseo argued that the lower court failed to substantiate a material deterioration in her remuneration, which is a prerequisite for recognizing prior service under EU law. The court ruled that the lower court correctly applied the binding precedent requiring proof of superior pay at the previous employer before granting full service recognition, thus dismissing the appeal as unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 218, I. n. 266/2005; Art. 384 c.p.c.: The transfer of public employees does not automatically grant full recognition of prior service; such recognition is conditional upon the existence of a material deterioration in remuneration compared to the previous employer.

Parole chiave

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public employee transfer prior service recognition remuneration deterioration EU Directive 77/187 Cassazione ordinanza state school administration salary equalization claim congedo per attività giovanili extrascolastiche

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 218, I. n. 266/2005
Ai sensi dell'art. 13, co.
Art. 384 c.p.c.
Art. 117 Cost.
Art. 6 CEDU
Direttiva 77/187 CEE
artt. 384 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 8413/2018
Corte di Giustizia, causa C-108/10, Scattolon/MIUR
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 11771-2016 proposto da: D'ELISEO ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell'avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, rappresentata e difesa dagli avvocati ELISABETTA MERLINO, FRANCESCO ORECCHIONI; - ricorrente - contro MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA' E DELLA 2021 RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, 2755 rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12; ., - controricorrente - nonchè contro DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO DI LANCIANO; - intimata - avverso la sentenza n. 2821/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/05/2015 R.G.N. 3411/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO che, con sentenza dell'Il maggio 2015, la Corte d'Appello di Roma, quale giudice di rinvio, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Lanciano, rigettava la domanda proposta da Anna Maria D'Eliseo nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e della Direzione didattica I Circolo di Lanciano, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell'istante, transitata nei ruoli dell'Amministrazione statale scolastica e segnatamente nei profili professionali del personale Ausiliario Tecnico e Amministrativo (A.T.A.) proveniente dal Comune di Lanciano, al mantenimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata precedentemente presso l'ente locale di provenienza e la condanna del MIUR al pagamento delle differenze retributive maturate a far data dall'1.1.2000; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, alla stregua della giurisprudenza della Corte di Giustizia, non in contrasto con il principio desumibile dal diritto comunitario della spettanza in favore dei dipendenti trasferiti cui risulta applicato in via immediata il contratto collettivo vigente presso il cessionario di un trattamento retributivo pari a quello di un dipendente con uguale anzianità, la previsione di cui all'art. 1, comma 218, I. n. 266/2005 che esclude, in caso di trasferimento, il diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità pregressa ed insussistente l'allegata circostanza del peggioramento sostanziale del trattamento retributivo per essere risultato in atti che l'interessata a seguito del passaggio all'amministrazione statale aveva conseguito un trattamento economico superiore; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la D'Eliseo, affidando l'impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero;

CONSIDERATO che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 384 c.p.c., imputa alla Corte territoriale di essersi discostata dal principio di diritto sancito in sede rescindente da questa Corte, da individuarsi nell'accertamento dell'eventuale peggioramento retributivo sostanziale che i lavoratori trasferiti avessero subito rispetto alla loro posizione immediatamente precedente a motivo del mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso il cedente; - che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale il travisamento della domanda, ritenuta non implicante l'allegazione di un peggioramento retributivo, da ritenersi viceversa insito nel mancato riconoscimento all'atto del trasferimento dell'anzianità maturata presso il cedente e la conseguente disapplicazione del principio di cui alla sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 6.9.2011 in causa C - 108/10, Scattolon/MIUR, che quel peggioramento correla al mancato riconoscimento dell'anzianità; - che con il terzo motivo la ricorrente imputa nuovamente alla Corte territoriale la disapplicazione del principio di cui alla sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 6.9.2011 in causa C - 108/10, Scattolon/MIUR che qui assume conseguente all'erroneo apprezzamento del materiale probatorio offerto a dimostrazione del peggioramento retributivo subito per effetto del mancato riconoscimento dell'anzianità; - che, con il quarto motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 218, I. n. 266/2005 in relazione agli artt. 117 Costa e 6 CEDU, la ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l'erroneità dell'interpretazione dalla stessa accolta della normativa interna intesa ad escludere il diritto del lavoratore ceduto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata presso il cedente per contrasto con la normativa comunitaria e le convenzioni internazionali; - che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano infondati, dovendosi ritenere, alla luce della ratio della sentenza rescindente e della pronunzia della Corte di Giustizia, per la quale il peggioramento retributivo vietato dalla Direttiva 77/187 CEE può sussistere solo qualora emerga che la retribuzione goduta presso l'ente di siA provenienza LOS( superiore a quella liquidata dal cessionario, che la Corte territoriale in veste di giudice di rinvio ha puntualmente osservato i limiti del giudizio di rinvio posti dalla sentenza rescindente di questa Corte e dati dall'aver subordinato l'accoglimento dell'originaria domanda all'esito dell'accertamento di fatto della ricorrenza di un "peggioramento retributivo sostanziale", accertamento operato dalla Corte territoriale in termini negativi (in tal senso già Cass. n. 8413/2018); - che, pertanto, il ricorso va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 23 settembre 2