Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32565/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses Ministry's appeal, ruling school contract duration must apply to each individual contract.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32565/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation overturned the Turin Tribunal's decision regarding the interpretation of Article 59 of the School Sector Collective Labor Agreement. The Ministry argued that the one-year duration requirement applied only to the first contract, while the Tribunal held it applied to every subsequent contract to ensure school continuity. The Court rejected this distinction, stating that the literal meaning and legislative intent of the norm require the annual duration condition to apply to each individual contract.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 59 CCNL Comparto Scuola; The interpretation of collective labor agreements requires harmonizing literal meaning with legislative intent, mandating that the one-year duration requirement applies to every fixed-term contract to ensure school continuity.

Parole chiave

Generato dall'IA
CCNL Comparto Scuola contratto a tempo determinato interpretazione contrattuale durata annuale Corte di Cassazione diritto del lavoro scuola cassazione sentenza contratti a tempo determinato successivi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 64, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001
1504 del 2015, pronunciando ai sensi dell'art. 64, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel giudizio instaurato da Lucia Muri nei confronti del MIUR, ha dichiarato che l'art.
Art. 59 CCNL Comparto Scuola
L'art. 59 CCNL comparto scuola recita: "il personale ATA può accettare nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
Art. 132 cpc
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cpc, in relazione all'art.
Art. 360, n. 4, cod. proc. civ.
132 cpc, in relazione all'art. 360, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 701 del 2021
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 27655-2015 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; - ricorrente - contro 2021 MURI LUCIA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso 2545 la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLOTTA PERSICO; - controricorrente - nonchè contro ARAN AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI; - intimata - avverso la sentenza n. 1504/2015 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 15/09/2015 R.G.N. 4023/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott.

IRENE TRICOMI. R.g. n. 27655 del 2015 RITENUTO 1. Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 1504 del 2015, pronunciando ai sensi dell'art. 64, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel giudizio instaurato da Lucia Muri nei confronti del MIUR, ha dichiarato che l'art. 59 del CCNL Comparto Scuola va interpretato nel senso che, in ipotesi di pluralità di contratti a termine stipulati dal dipendente ATA è sufficiente che il primo contratto abbia durata annuale essendo irrilevante la durata dei successivi contratti a termine eventualmente conclusi.

2. Il Tribunale ha posto a fondamento della decisione le seguenti argomentazioni. L'art. 59 CCNL comparto scuola recita: "il personale ATA può accettare nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato fatti salvi i diritti sindacali". La stipulazione di un contratto a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno rappresenta quindi la condizione per il sorgere della facoltà accordata al personale ATA di stipulare contratti a termine.

Contrariamente a quanto affermato dal MIUR la norma contrattuale non può essere interpretata nel senso di autorizzare i contratti a termine per gli ATA solo se tutti i contratti siano di durata superiore all'anno non essendo il predetto requisito enunciato dalla norma né essendo rispondente a ragioni organizzative e di continuità didattica. Se infatti la subordinazione del congedo alla durata annuale del contratto risponde ad evidenti finalità organizzative, la pretesa della durata annuale riferita anche agli altri successivi contratti a termine è del tutto irragionevole e priva di giustificazione razionale.

Ulteriori argomenti a sostegno della suddetta interpretazione emergono dalla lettura del secondo comma dell'art. 59 CCNL il quale prevede che l'accettazione dell'incarico a termine comporta l'applicazione della disciplina prevista dal CCNL stesso e quindi necessariamente anche il diritto a conseguire il completamento dell'orario, diritto che sarebbe irrimediabilmente negato ove si condividesse l'interpretazione esposta dal MIUR.• R.g. n. 27655 del 2015 3. Avverso la suddetta sentenza ricorre il MIUR nei confronti della lavoratrice e dell'ARAN, prospettando due motivi di ricorso.

4. Resiste la lavoratrice con controricorso.

5. L'ARAN è rimasta intimata. CONSIDERATO 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 59 del CCNL Comparto Scuola 2007/2009, con riferimento agli artt. 1362 e 1363 cod. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.). Assume il ricorrente che l'interpretazione del Tribunale di Torino disattende sia la lettera della disposizione, che la comune volontà della parti sociali nell'indicazione espressa della durata del rapporto contrattuale. Tale interpretazione è errata. La chiara indicazione della durata e il riferimento ai contratti evidenzia che il termine debba riferirsi ad ogni contratto.

L'art. 59 del CCNL Comparto Scuola non può essere utilizzato anche per disporre supplenze brevi. In tal senso, depone la disciplina intervenuta con l'Accordo 8 marzo 2002, il cui art. 5 ha consentito ai dipendenti di accettare, nell'ambito del Comparto scuola, incarichi a tempo determinato. Il vincolo di durata annuale veniva introdotto dal CCNL scuola 2002-2005, che introduceva all'art. 58, disposizione di contenuto analogo a quella di cui all'art. 59 in esame. Né vi sarebbe contraddizione tra il primo ed il secondo comma dell'art. 59.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cpc, in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. Ad avviso del ricorrente l'affermazione del Tribunale "la pretesa della durata annuale riferita anche agli altri successivi contratti a termine è del tutto irragionevole e priva di giustificazione razionale" sarebbe del tutto apodittica in quanto non illustra le ragioni di tale valutazione. Né costituiscono adeguata motivazione le ulteriori considerazioni del Tribunale.

3. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono fondati. L'art. 59 (Contratto a tempo determinato per il personale in servizio) del CCNL Scuola prevede:R.g. n. 27655 del 2015 "1. Il personale ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

2. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali". L'interpretazione degli atti negoziali va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la "ratio" del precetto contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale (si v., ex multis, Cass., n. 701 del 2021).

Di tali principi non ha fatto corretta applicazione il Tribunale nell'interpretare la disposizione contrattuale, laddove ha disatteso il senso letterale e la ratio della stessa. Nella specie, il senso letterale della norma contrattuale, come la "ratio", è chiaro richiedendo che la durata di ciascun contratto sia non inferiore all'anno, e ciò attese le esigenze dì tutelare, l'integrità, la continuità e il buon andamento dell'anno scolastico sotto il profilo didattico e amministrativo. Il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Torino, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio.

PQM La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Torino in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 luglio 2021. Il Presidente Antonio Manna Il Funziona