Cassation court dismisses appeal for nurses' uniform change time pay due to insufficient fact contestation in written brief.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by the Local Health Authority inadmissible, upholding the lower court's ruling that nurses were entitled to remuneration for uniform change times. The authority argued that clock-in/out cards proved these times were paid, but the court found the brief failed to properly contest the opposing party's defense regarding the clocking procedure. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the requirements for admissibility under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 360 n. 5 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it relies on a fact deemed undisputed by the parties without adequately presenting the opposing party's defense that contests that fact.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso 20002-2015 proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 AVEZZANO-SULMONA- L'AQUILA, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato MARIA LUDOVICA POLTRONIERI, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO SANTUCCI; - ricorrente - contro MILEHEM CALED, RAMPINI MONICA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GORIZIA n.14 presso lo studio legale Sabatini-Sinagra-Sanci, rappresentati e difesi dall'avvocato FABRIZIO FOGLIETTI; - controri correnti - nonchè contro ALVISI CINZIA, RAGUSA LAURA, COCCOLONE ANNA, DI PIETRO SILVIA, CAPORALE FRANCESCA, FRANCIONE MICHELA, CORDESCHI TIZIANA, DE MICHELIS ARMANDO, STRINELLA ELENA, DI COLA COLOMBINA, LIACI MARIA RITA, LEPIDI KATIA, TRAMONTELLA FERNANDA, PISCITELLI ANNA RITA, CRISI ANNA, CONTI DANIELA, MITELLI ANTONELLA, CAMPA ETTORE, CORONA AGATA, MAGG ELISABETH, CAPOFERRI BARBARA, GIAMPIETRO ANNA, DI CENSO SILVIA, GIULIANA MARIA RITA, LUPO ROBERTA, CIUFFETELLI LUISA, ANNIBALE MARCO, GUIDOTTI CINZIA, DI PUMPO ALVISI CINZIA, ANTONIETTA, COLAIUDA FABIANA, DE CESARIS FABIOLA, PARISSE SONIA, COLAGEO SABRINA, CENTI SECATORE LUCIANA, BUCCELLA CARLA, DE SIMONE ORNELLA, BIANCHI FLORIANA, CALVARESE MARISA, MARIOTTI ROSARIA, MARIANGELI ADELMO, CAVALLI SANDRA, DI GIROLAMO FAUSTO, PAGLIARICCIO ANNAMARIA, NAPOLEONE FRANCA, DE SIMONE STEFANIA, SCARSELLA FABIOLA; - intimati - avverso la sentenza n. 47/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 22/01/2015 R.G.N. 1249/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere Dott.
ROBERTO BELLE'. RITENUTO CHE la Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accertato il diritto dei lavoratori a vedersi remunerati dall'Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, di cui erano dipendenti, tempi di vestizione, svestizione e scambio consegne in occasione del lavoro svolto quali infermieri presso l'Ospedale Civile di L'Aquila; la Corte di merito, sul presupposto che quella svolta fosse azione di merito accertamento, riteneva non decisivo il fatto, addotto dalla Asl, secondo cui quei tempi già erano considerati a fini retributivi, in quanto il cartellino veniva timbrato prima della vestizione e dopo la svestizione; la Corte territoriale, ritenendo quindi che fosse rimasta controversa tra le parti la questione sul diritto alla retribuzione, confermava il riconoscimento dello stesso operato dal giudice di prime cure; la Asl ha impugnato la predetta sentenza con due motivi di ricorso, resistiti dai lavoratori Chaled Milhem e Monica Rampini con controricorso, poi illustrato da memoria, mentre gli altri dipendenti sono rimasti intimati;
CONSIDERATO CHE il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell'art. 115 c.p.c.; la Asl sostiene che sarebbe pacifico il fatto che vi fosse timbratura del cartellino in abiti civili e che quindi anche i tempi di cambio turno sarebbero stati remunerati; il motivo, per quanto in sé potenzialmente tale da rifluire anche rispetto all'interesse ad agire, in ipotesi carente ove le attività dedotte fossero state remunerate senza condizioni, è tuttavia inammissibile; esso, infatti, afferma come pacifico tra le parti un fatto, consistente appunto nella timbratura prima e dopo i tempi di vestizione/svestizione, ma è sviluppato riportando solo le difese della Asl con le quali quel fatto era stato affermato e non le difese altrui da cui dovrebbe desumersi la non contestazione; ciò, a fronte del fatto che la Corte territoriale ha ritenuto il permanere di contestazioni, è tuttavia insufficiente a far emergere nel giudizio di legittimità, anche a fronte degli oneri di completezza espositiva e specificità rispetto al caso concreto sottesi all'art. 366 c.p.c., l'elemento dirimente dell'avvenuto ed incondizionato pagamento di quelle attività prodromiche; analogamente inammissibile è da ritenere il secondo motivo di ricorso, con cui il medesimo profilo, ovverosia il verificarsi delle timbrature secondo quelle modalità temporali, è addotto come omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.; non è vero infatti che quella circostanza in ordine alla timbratura non sia stata esaminata, perché la Corte territoriale la menziona, affermando però che restano non spiegate «le modalità di "conteggio"» e concludendo infine nel senso che fosse rimasto controverso il diritto alla retribuzione di quei tempi; non ricorrono dunque i presupposti propri dell'ipotesi (art. 360 n. 5 c.p.c.) evocata dalla ricorrente; la complessiva inammissibilità del ricorso esime, anche per ragioni di pronta definizione del processo, dal disaminare la questione sull'integrità del contraddittorio, sollevata nel controricorso con riferimento a tale Cinzia Calvisi, che sarebbe stata costituita mediante difensore in appello ed alla quale non sarebbe stata eseguita la notifica del ricorso per cassazione nel domicilio eletto; le spese del grado restano regolate secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore di Chaled Milhem e Monica Rampini delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 8.7.2021. Il Presidente Inzionano dott. Antonio Manna Giov cogrE SUARA DI t -04UIPL •••n••"-",../.. Iv' S.