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Ordinanza — n. 32560/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as extinguished due to debtor's use of tax simplification scheme and full debt payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32560/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the debtor utilized a tax simplification scheme requiring a waiver of the ongoing litigation. The material facts show the debtor formally renounced the appeal and provided proof of full debt payment to the tax authority. The court ruled that since the subject matter of the dispute ceased to exist due to the payment, the legal proceedings must be terminated without further analysis of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 6, d.l. n. 193/2016; Art. 391 c.p.c.: When a debtor utilizes a tax simplification scheme with a commitment to waive the lawsuit, the cassation proceeding is extinguished ex lege if the debt is fully paid, as the subject matter of the dispute ceases to exist.

Parole chiave

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tax simplification scheme extinguishment of proceedings full debt payment waiver of litigation cessation of subject matter cassation appeal dismissal tax debt resolution credito di contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, d.l. n. 193/2016 (conv. con I. n. 225/2016)
che, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6, d.I n.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
24083 del 2018, cit.); che, non trovando applicazione l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, al caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto misura eccezionale e come tale applicabile ai soli casi tipici di rigetto o di declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass.nn.
art. 391 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24083 del 2018
Cass. n. 23175 del 2015
Cass. n. 19071 del 2018
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso 18770-2016 proposto da: RUSSOMANDO ANTONIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL SERAFICO 106, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TORRE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO D'ANGELO; - ricorrente - contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 2021 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale 2365 rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO; - resistenti con mandato - nonché contro EQUITALIA SUD S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 450/2016 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 05/05/2016 R.G.N. 312/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. n RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 5.5.2016, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l'opposizione proposta da Antonia Russomando avverso l'iscrizione ipotecaria effettuata in suo danno a seguito della notifica di talune cartelle esattoriali non opposte con cui le era stato ingiunto il pagamento di crediti per contributi previdenziali; che avverso tale pronuncia Antonia Russomando ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura; che l'INPS, anche n.q. di procuratore speciale di S.C.C.I. s.p.a., ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli, mentre la società concessionaria dei servizi di riscossione non ha svolto attività difensiva; che, nelle more del giudizio, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per essersi avvalsa della definizione agevolata dei carichi fiscali rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 6, d.l. n. 193/2016 (conv. con I. n. 225/2016);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6, d.I n. 193/2016 (conv. con I. n. 225/2016), cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato, ferma in entrambi i casi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (così Cass. n. 24083 del 2018); che, risultando dalla documentazione allegata alla rinuncia depositata in atti tanto la comunicazione della società concessionaria dei servizi di riscossione quanto la copia dei versamenti attestanti l'integrale pagamento del debito, va dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere; che nulla va statuito sulle spese del giudizio di legittimità, il contenuto della definizione agevolata assorbendo il costo del processo pendente (così Cass. n. 24083 del 2018, cit.); che, non trovando applicazione l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, al caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto misura eccezionale e come tale applicabile ai soli casi tipici di rigetto o di declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass.nn. 23175 del 2015, 19071 del 2018), non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 1°.7.2021. IL PRESIDENTE 4,-10fLurA' 'J 4ii!1C Umberto Berrino ,CiliOvítiì,úk. ,(-- Wrt: CORTE Stir,ZAA DI CASSAZIONEiv Sz.,zionod~~ D