Cassation court dismisses appeal regarding short prescription terms for social security contributions despite tax collection deadlines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected Equitalia Sud S.p.A.'s appeal against a lower court ruling that declared social security contribution claims time-barred. The appellant argued that the ten-year ordinary prescription period should apply because the debtor failed to timely oppose tax collection notices, while the INPS contended the shorter statutory term remained valid. The court held that the expiration of the mandatory opposition period only makes the debt irrevocable without converting the short prescription term into the ordinary decennial one.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 I. n. 335/1995; Art. 2953 c.c.: The expiration of the mandatory period to oppose or challenge a coercive collection act produces only the substantive effect of making the debt irrevocable, without converting the shorter statutory prescription term into the ordinary decennial term.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16759-2016 proposto da: EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO MADARO; - ricorrente - contro MANIGRASSO ANTONIO;- intimato - nonchè contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 48/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 18/01/2016 R.G.N. 1169/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 18.1.2016, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritti i crediti per contributi previdenziali iscritti a ruolo dall'INPS in danno di Antonio Manigrasso e richiestigli a mezzo di intimazioni di pagamento successive ad altrettante cartelle esattoriali non tempestivamente opposte; che avverso tale pronuncia Equitalia Sud s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l'INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli, mentre Antonio Manigrasso non ha svolto in questa sede attività difensiva;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, per avere la Corte di merito ritenuto ammissibile l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell'art. 3, I. n. 335/1995, per avere la Corte di merito ritenuto che la mancata tempestiva opposizione a cartella esattoriale non comportasse l'applicazione del più lungo termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2953 c.c. ai crediti per contributi e premi dovuti agli enti previdenziali; che il primo motivo è infondato, essendosi chiarito che, in virtù del disposto dell'art. 29, d.lgs. n. 46/1999, ove alla notifica della cartella non impugnata non segua, entro un anno, l'avvio dell'azione esecutiva, il debitore può sempre opporsi all'intimazione di pagamento successivamente notificatagli, ai sensi dell'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, trattandosi di opposizione ex art. 615, comma 1°, c.p.c. (così da ult.
Cass. n. 6833 del 2021); che parimenti infondato è il secondo motivo, dovendo darsi continuità al principio di diritto secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., di talché, ove per i crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria (come prevede l'art. 3, I. n. 335/1995, per i contributi e i premi dovuti agli istituti di previdenza e assistenza), il relativo termine continua a trovare applicazione anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, salvo che ci si trovi in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass.
S.U. n. 23397 del 2016, cui hanno dato seguito, tra le tante, Cass. nn. 11800 e 31352 del 2018); che il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non aver svolto l'INPS alcuna difesa apprezzabile oltre al deposito della delega in calce al ricorso notificatogli; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 1°.7.2021. IL PRESIDENTE Umberto Berrino IL FUNZI GIUDIZIARIO M Giacoia Il Funzionario i