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Ordinanza — n. 32545/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses workers' claim for weekly rest damages against municipality due to lack of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32545/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by urban watchmen against the Municipality of Sant'Antimo regarding unpaid weekly rest damages. The lower court had dismissed the claim because the plaintiffs failed to prove they were actually denied compensatory rest or the specific wage increases mandated by the collective bargaining agreement. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the plaintiffs did not allege or demonstrate the factual prerequisites necessary to establish the alleged injury.

Regesto Legislator

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Art. 24 CCNL 14.9.2000; Art. 22 CCNL 14.9.2000: The court established that wage increases for weekly rest are only applicable when workers are exceptionally called to perform duties on their designated rest day, and the burden of proving the actual denial of such rest lies with the claimant.

Parole chiave

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weekly rest damages urban watchmen collective bargaining agreement burden of proof municipal liability labor dispute Italian Cassation sussidio per le spese di soggiornante settimanale

Disposizioni normative citate

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Art. 24 CCNL 14.9.2000
Art. 22 CCNL 14.9.2000
Art. 2109 c.c.
Art. 36 Cost.
Art. 1218 c.c.
Art. 2947 c.c.
artt. 2109 c.c
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 21645-2015 proposto da: BRESCIA GIUSEPPE, RUSSO GIANLUCA, BORZACCHIELLO ANIELLO, RANUCCI FORTUNA, D'AGOSTINO ANGELA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GALATI 100/C, presso lo studio dell'avvocato ANNA D'ALISE, rappresentati e difesi dall'avvocato BARTOLO GIUSEPPE SENATORE; - ricorrenti - 2021 contro 826 COMUNE SANT'ANTIMO; - intimato- avverso la sentenza n. 3775/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/09/2014 R.G.N. 880/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO che con sentenza del 4 settembre 2014, la Corte d'Appello di Napoli in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, confermata la pronunzia sul difetto di giurisdizione in ordine al periodo 0Jytteyu,-,te al r luglio 1998, rigettava la domanda proposta con distinti ricorsi, poi riuniti, da Giuseppe Brescia, Angela D'Agostino, Ani.1lo Borzacchiello, Gianluca Russo e Fortuna Ranucci nei confronti del Comune di Sant'Antimo, alle cui dipendenze prestavano servizio con qualifica di vigile urbano, avente ad oggetto il risarcimento del danno da usura psicofisica per non aver goduto, per esigenza aziendale, del riposo settimanale, danno da rapportarsi al trattamento economico per le attività prestate nei giorni festivi di cui all'art. 24 del CCNL 14.9.2000 per il comparto Regioni ed Autonomie locali, con condanna del Comune al pagamento delle somme a tale titolo indicate in ciascun ricorso; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto formatosi il giudicato sul capo della decisione con cui il Tribunale aveva declinato la giurisdizione per il periodo anteriore al 1° luglio 1998 e, nel merito, infondata la pretesa risarcitoria connessa al lamentato pregiudizio psicofisico derivante dall'impiego continuativo oltre il sesto giorno senza fruizione del riposo settimanale, stante la carenza di allegazione e prova che caratterizza i ricorsi, in cui non si denunzia la mancata fruizione di riposi compensativi e la mancata percezione delle maggiorazioni previste dal CCNL applicabile, (quello per il comparto Regioni ed Autonomie locali del 14.9.2000) e, conseguentemente, l'affermata configurabilità di un danno rapportabile all'art. 24 del predetto CCNL, che contempla l'ipotesi di prestazione resa in giorno festivo o dedicato al riposo compensativo e, perciò, necessariamente implicante il superamento dell'orario di lavoro contrattuale, risultando, viceversa, alla stregua della disciplina contrattuale, applicabile ai lavoratori in turno, quali devono essere considerati i vigili urbani, l'art. 22, comma 5, seconda alinea, del medesimo CCNL, che riconosce, in relazione alla prestazione ordinaria resa in regime di turnazione, una maggiorazione della retribuzione; che per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari istanti, affidando l'impugnazione a due motivi, in relazione alla quale il Comune di Sant'Antimo non ha svolto difesa alcuna;

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in una con la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 del CCNL 14.9.2000 per il comparto Regioni ed Autonomie locali, imputano alla Corte territoriale il travisamento della causa petendi, riflettendo la fattispecie concreta l'ipotesi astrattamente contemplata dal predetto art. 24 del CCNL, erroneamente, dunque, ritenuto inapplicabile, essendo stati i ricorrenti chiamati a prestare servizio anche nel giorno deputato al riposo settimanale; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2109 c.c., 36 Cost., 1218 e 2947 c.c., i ricorrenti lamentano a carico della Corte territoriale l'incongruità logica e giuridica del convincimento espresso circa la conformità alla disciplina legale e costituzionale di una organizzazione dei turni di lavoro del personale della polizia municipale strutturato in modo da escludere sistematicamente la fruizione del riposo settimanale al cadere del settimo giorno; - che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati avendo la Corte territoriale, alla stregua della corretta interpretazione della disciplina contrattuale - per cui, con riguardo ai lavoratori in turno, quali i vigili urbani, le indennità di cui all'art. 24 del CCNL di comparto possono essere riconosciuti. solo quando i predetti lavoratori siano chiamati a prestare, in via eccezionale ovvero occasionale, la propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, ovvero in giornata festiva infrasettimanale al di là dell'orario ordinario - legittimamente disatteso la pretesa risarcitoria azionata dai ricorrenti, in ragione del rilievo, cui la Corte territoriale perviene una volta sancita, con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici, l'erroneità dell'opposto pronunciamento del primo giudice e che i ricorrenti qui non hanno fatto oggetto di specifica censura, per cui i medesimi non avrebbero allegato e provato, né la mancata fruizione di riposi compensativi, né la mancata percezione delle maggiorazioni previste dal CCNL, ovvero i soli fatti costitutivi fondanti quella pretesa; che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza attribuzione delle spese per non aver il Comune intimato svolto alcuna difesa;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti:, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 23 febbraio Gis