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Ordinanza — n. 32466/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32466/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32466/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 21086-2016 proposto da: GALARDO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI l, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO NAPPI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente principale - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro 2021 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 2407 CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN; - controricorrenti - ricorrenti incidentali - nonchè contro GALARDO FRANCESCO; - ricorrente principale - controrícorrente incidentale - avverso la sentenza n. 276/2016 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, demsitata il 1,70,7"201 R_GAI_ 487/2015: udita io rela_zione della cau-a voiLa nello camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 32466/2021 — snciv · Corte di Cassazione: - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro 2021 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 2407 CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN; - controricorrenti - ricorrenti incidentali - nonchè contro GALARDO FRANCESCO; - ricorrente principale - controrícorrente incidentale - avverso la sentenza n. 276/2016 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, demsitata il 1,70,7"201 R_GAI_ 487/2015: udita io rela_zione della cau-a voiLa nello camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

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mantenimento della previdenza diritti di previdenza professionale previdenza sociale dei lavoratori istituto di previdenza di diritto pubblico procedura di azione in materia di assicurazioni sociali fondazione di previdenza a favore del personale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 21086-2016 proposto da: GALARDO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI l, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO NAPPI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente principale - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro 2021 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 2407 CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN; - controricorrenti - ricorrenti incidentali - nonchè contro GALARDO FRANCESCO; - ricorrente principale - controrícorrente incidentale - avverso la sentenza n. 276/2016 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, demsitata il 1,70,7"201 R_GAI_ 487/2015: udita io rela_zione della cau-a voiLa nello camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 16.3.2016, la Corte d'appello di Salerno, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l'INPS a corrispondere a Francesco Galardo i ratei di pensione di vecchiaia anticipata maturati dal luglio 2012 al giugno 2013; che avverso tale pronuncia Francesco Galardo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l'INPS ha resistito con controricorso, proponendo appello incidentale anch'esso basato su di un motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l'unico motivo del ricorso principale, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, per avere la Corte di merito ritenuto che il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata dovesse decorrere dalla data in cui era stato accertato lo status invalidante, nella specie successiva a quella in cui era stata proposta la domanda amministrativa, invece che a far data da quest'ultima; che, con l'unico motivo del ricorso incidentale, l'INPS lamenta violazione dell'art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con I. n. 122/2010), per avere la Corte territoriale ritenuto che alla pensione di vecchiaia anticipata non dovesse applicarsi il regime di differimento previsto dalla norma cit., in applicazione del quale esso aveva liquidato la pensione all'odierno ricorrente a far data dal luglio 2013; che la questione proposta con l'appello incidentale è logicamente preliminare rispetto a quella di cui all'appello principale ed è fondata, avendo questa Corte chiarito che il regime delle c.d. "finestre" previsto dall'art. 12, d.l. n.78/2010, cit., si applica anche alla pensione di vecchiaia liquidata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, tanto desumendosi dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, estendendolo non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che «negli altri casi» maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia «alle età previste dagli specifici ordinamenti» (così Cass. n. 29191 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n. 2382 del 2020 e, con riguardo al regime di differimento già disciplinato dall'art. 1, comma 5, I. n. 247/2007, Cass. n. 1931 del 2021); che, rimanendo assorbito l'appello principale, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da Francesco Galardo; che, essendosi l'orientamento di legittimità cui si è data qui continuità formato in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero processo;

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso incidentale, dichiarato assorbito il ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da Francesco Galardo. Compensa le spese dell'intero processo.Così deciso in Roma, nell'adunanza camera