Cassation court allows INPS appeal, ruling pension deferment windows apply to invalid pensioners too.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed the INPS's cassation appeal against a lower court ruling that denied a pension deferment window to an invalid pensioner. The INPS argued the statutory deferment regime should apply broadly, while the pensioner contended her specific status exempted her. The court ruled that the deferment windows established by the cited law apply to all invalid pensioners with at least 80% disability, not just those meeting specific age thresholds, thereby overturning the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12, d.l. n. 78/2010; Art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992: The statutory deferment windows for pension access apply to all invalid pensioners with at least 80% disability, extending beyond those meeting specific age thresholds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 21311-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO; - ricorrente - contro CATALANO ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MANTOVA 44, presso lo studio dell'avvocato MARINELLA INGUSCIO, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI PIRO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1145/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 06/07/2016 R.G.N. 1593/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 6.7.2016, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato l'INPS a corrispondere ad Anna Maria Catalano i ratei di pensione di vecchiaia anticipata maturati dal 5.7.2013, oltre accessori; che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un motivo di censura; che Anna Maria Catalano ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l'unico motivo di ricorso, l'INPS lamenta violazione dell'art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con I. n. 122/2010), per avere la Corte territoriale ritenuto che alla pensione di vecchiaia anticipata non dovesse applicarsi il regime di differimento previsto dalla norma cit., in dipendenza del quale l'odierna controricorrente avrebbe potuto avere accesso alla pensione solo in data 5.7.2014; che il motivo è fondato, avendo questa Corte chiarito che il regime delle c.d. "finestre" previsto dall'art. 12, d.l. n. 78/2010, cit., si applica anche alla pensione di vecchiaia liquidata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, tanto desumendosi dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, estendendolo non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che «negli altri casi» maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia «alle età previste dagli specifici ordinamenti» (così Cass. n. 29191 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n. 2382 del 2020 e, con riguardo al regime di differimento già disciplinato dall'art. 1, comma 5, I. n. 247/2007, Cass. n. 1931 del 2021); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 7.7.2021. IL PRESIDENTE Umberto Berrino j 114".-/ ' L ,tì 2it.ew DEPOSIT