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Ordinanza — n. 32394/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling pension deferment windows apply to invalidity pensions over 80%.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32394/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the lower court's refusal to apply pension deferment windows to the appellant's invalidity pension. The INPS argued that the statutory window system should not apply to early retirement pensions for invalids, while the appellant contended it did. The court ruled that the text of the law broadly covers all subjects entitled to early retirement, including those with invalidity ratings of 80% or more, thereby overturning the lower decision.

Regesto Legislator

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Art. 12, d.l. n. 78/2010; The statutory 'window' system for deferring access to old-age pension applies equally to invalids with a rating of 80% or more, extending the one-year shift to all subjects entitled to early retirement under specific regulations.

Parole chiave

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pension deferment windows invalidity pension rights early retirement eligibility statutory interpretation scope social security legislation prestazioni dell'assicurazione invalidità riesame della rendita AI riconoscimento della cassa malati

Disposizioni normative citate

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Art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con I. n. 122/2010)
che, con l'unico motivo di ricorso, l'INPS lamenta violazione dell'art. 12, d.l.
Art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992
che, con l'unico motivo di ricorso, l'INPS lamenta violazione dell'art. 12, d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 29191 del 2018
Cass. n. 2382 del 2020
29191 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n. 2382 del 2020 e, con riguardo al regime di differimento già disciplinato dall'art.
Cass. n. 1931 del 2021
247/2007, Cass. n. 1931 del 2021); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 21136-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI; 2021 - ricorrente - 2408 contro ORLANDO ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANTA MARIA IN VIA 12, presso lo studio dell'avvocato ISABELLA LANDOLFO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1619/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 29/06/2016 R.G.N. 2028/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 29.6.2016, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato l'INPS a corrispondere ad Anna Orlando i ratei di pensione di vecchiaia anticipata maturati dall'1.1.2014, oltre accessori; che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un motivo di censura; che Anna Orlando ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l'unico motivo di ricorso, l'INPS lamenta violazione dell'art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con I. n. 122/2010), per avere la Corte territoriale ritenuto che alla pensione di vecchiaia anticipata non dovesse applicarsi il regime di differimento previsto dalla norma cit., in dipendenza del quale l'odierna controricorrente avrebbe potuto avere accesso alla pensione solo in data 1°.1.2015; che il motivo è fondato, avendo questa Corte chiarito che il regime delle c.d. "finestre" previsto dall'art. 12, d.l. n. 78/2010, cit., si applica anche alla pensione di vecchiaia liquidata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, tanto desumendosi dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, estendendolo non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che «negli altri casi» maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia «alle età previste dagli specifici ordinamenti» (così Ca' ss. n. 29191 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n. 2382 del 2020 e, con riguardo al regime di differimento già disciplinato dall'art. 1, comma 5, I. n. 247/2007, Cass. n. 1931 del 2021); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 7.7.2021. IL PRESIDEN