Cassation court dismisses INPS appeal, ruling contribution prescription starts from payment deadline, not tax declaration date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that declared social contributions prescribed. The INPS argued prescription should not start until the tax declaration was filed, but the court held that the declaration is merely an expression of knowledge, not a prerequisite for the debt. Consequently, the court ruled that prescription begins when the payment deadline expires, upholding the dismissal of the INPS's claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2935 c.c.; d.lgs. n. 241/1997; d.P.R. n. 322/1998; d.P.R. n. 600/1973: The prescription period for contributions to the separate management begins upon the expiration of the payment deadline, not upon the filing of the tax declaration, as the latter does not constitute a prerequisite for the contributory credit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 17769-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2021 rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA 2406 D'ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI; - ricorrenti - contro LOCURCIO MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 30, presso lo studio dell'avvocato GIAN LUCA SELLANI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 450/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/02/2016 R.G.N. 4641/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata 1'11.2.2016, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritto il credito dell'INPS per contributi dovuti da Mario Locurcio alla Gestione separata nell'anno 2004; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Mario Locurcio ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che la società concessionaria dei servizi di riscossione è rimasta intimata;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l'unico motivo di censura, l'Istituto ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 c.c., 2, commi 26 ss., I. n. 335/1995, 10, 13 e 18, d.lgs. n. 241/1997, 17, commi 1-2, d.P.R. n. 435/2001, 2, comma 1, d.P.R. n. 322/1998, 36 -bis, comma 2°, lett. f), e 36 -ter, d.P.R. n. 600/1973, per avere la Corte di merito dichiarato la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, nonostante che le peculiarità che presiedono all'accertamento dell'obbligazione contributiva e al suo successivo adempimento impediscano che il diritto alla riscossione possa essere esercitato anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi; che il motivo è infondato, essendosi chiarito che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (così Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 11557 del 2021); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 2.700,00, di cui C 2.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 7.7.2021. IL PRESIDENTE Umbert