Cassation court allows INPS appeal, ruling the guarantee period starts when employment ends with the insolvent procedure, not the original employer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the INPS's appeal against a Milan Court of Appeal decision that had granted unpaid wages to workers of an insolvent company. The INPS argued that the guarantee period should be calculated from the date employment ceased with the insolvent procedure, whereas the lower court counted from the original employer's insolvency. The court agreed with the INPS, establishing that the guarantee is a social security measure intended to replace lost income, which does not apply if the worker continues employment with the insolvent entity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, lett. c); L. n. 297 del 1982; The guarantee period for unpaid wages begins at the cessation of the employment relationship with the insolvent procedure, not the original employer, as the guarantee functions as a social security provision rather than a simple debt recovery.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso 13998-2015 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI; - ricorrente - 2021 contro 1971 BOTTONI PAOLO, ERENZI GIOVANNI, NEGRI FIORELLA, MENATI' GIULIANO, PARUSCIO TAMARA, GIANATTI FILOMENA, DAMIANI IVAN, CASPARRI DAMIANO, PAVENTI TECLA, FASCENDINI LUCIANA, FARINA LUCIA, SPARACO ROBERTO, DONATI PALMA, NEGRI MONIA, GUGIATTI ROBERTA, FENDONI LUCIANA, BRUSA MARILENA, FONTANA ALFREDO, BRUSEGHINI LIDIA, BERGOMI LUCIA, GADESCHI FABIO, VANOTTI ROSSELLA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato MARCO FILESI, rappresentati e difesi dall'avvocato VANDA PAGANETTI BIANCHI; - controricorrenti - nonchè contro MASSIMILLA FILOMENA, SANTELLI ENRICO SESTO, CASELLO DINA, DE BERNARDI TAMARA, GADOLA PAOLO; - intimati - avverso la sentenza n. 1103/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 25/02/2015 R.G.N. 2087/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/06/2021 dal Consigliere Dott.
ROSSANA MANCINO. R.G. 13998/2015 RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 1103 del 2014, la Corte d'Appello di Milano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Sondrio, accoglieva la domanda proposta dagli attuali intimati, nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dei lavoratori, dipendenti da impresa posta in amministrazione straordinaria, alla liquidazione da parte del Fondo di Garanzia di cui alla L. n. 297 del 1982, delle ultime tre retribuzioni non corrisposte relativamente alle mensilità immediatamente precedenti all'ammissione dell'impresa alla predetta procedura, con la quale i rapporti di lavoro erano proseguiti, con regolare corresponsione della retribuzione, fino a date variabili, per ciascun lavoratore, tra il 3 1-12- 2005 e 25.4.2008;
2. per la Corte territoriale, alla stregua del disposto del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, lett. c), nel senso che la garanzia apprestata dal Fondo attiene al credito retributivo maturato dal lavoratore a motivo dell'insolvenza dell'originario datore di lavoro, era irrilevante la prosecuzione del rapporto con la procedura e l'adempimento da parte di questa dell'obbligo retributivo, di modo che la cessazione del rapporto indicato quale evento da cui andava computato a ritroso il termine di dodici mesi di operatività della garanzia doveva intendersi in senso atecnico, avendo il legislatore riguardo al momento del subentro della procedura all'originario titolare nell'esercizio dell'impresa e non al momento dell'esaurirsi dell'attività dai lavoratori prestata in favore della procedura medesima;
3. per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con controricorso, Bottoni Paolo ed altri litisconsorti in epigrafe indicati, ulteriormente illustrato con memoria; CONSIDERATO CHE 4. con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1, lett.
a) e c), lamenta la non conformità a diritto dell'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo all'identificazione del dies a quo per il computo a ritroso dei dodici mesi di operatività della garanzia apprestata dal Fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, assumendo - dalla formulazione del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, lett. c), per cui per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa a seguito dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa si deve aver a riferimento la data di cessazione del rapporto di lavoro ove questa sia intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa - che il rapporto la cui cessazione viene ad assumere rilievo ai fini in questione sia quello proseguito con la procedura;
5. il ricorso è da accogliere;
6. in continuità con altri precedenti di questa Corte (Cass. n.34462 del 2019), a sostegno dell'interpretazione prospettata dall'Istituto depongono la lettera della legge e la sua ratio, dovendosi identificare, nella garanzia apprestata dalla L. n. 297 del 1982, non un intervento volto al recupero del credito retributivo maturato, bensì una provvidenza di carattere lato sensu previdenziale, intesa a sostenere, con il mettere a disposizione del lavoratore una quota del credito maturato, il reddito del medesimo, venuto meno in conseguenza della cessazione del rapporto, situazione non configurabile allorché il rapporto prosegua con la procedura, nei confronti della quale il lavoratore, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, mantiene la medesima garanzia, cui non contraddice il regime di prededuzione che assiste il credito retributivo vantato nei confronti della procedura, non rappresentando la prededucibilità garanzia di soddisfazione del credito rimasto inadempiuto;
7. non si ravvisano decisivi argomenti per sottoporre a revisione il predetto orientamento anche attraverso un rinvio pregiudiziale;
8. la sentenza impugnata che non si è uniformata al predetto principio va cassata e, per essere necessari, ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà in conformità;
9. al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità;I
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 3 giugn