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Sentenza — n. 32365/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses social security contribution claim, ruling worker's complaint only extends old term, not interrupts prescription.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32365/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the INPGI's appeal against a lower court ruling that social security contributions were time-barred. The INPGI argued a worker's complaint should have interrupted the prescription period, but the court held this only preserved the old ten-year term for pre-1996 debts. Consequently, the court rejected the claim because the complaint did not interrupt prescription for post-1996 contributions. The decision affirms that such complaints lack the effect of interrupting the limitation period for newer debts.

Regesto Legislator

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Art. 3 comma 9 I. n. 335/1995; Art. 115, 116, 416 c.p.c.: A worker's complaint regarding omitted contributions merely preserves the decennial term for pre-1996 debts and does not interrupt prescription for subsequent contributions due to the autonomy of contributory relations.

Parole chiave

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social security contributions prescription period interruption worker's complaint effect limitation period extension contributory relations autonomy durata di contribuzione contributi di previdenza impagati prestazione non contributiva

Disposizioni normative citate

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Art. 3 comma 9 I. n. 335/1995
Con il secondo motivo, si lamenta violazione dell'art. 3, commi 9 e 10, I.
Art. 115 comma 1 c.p.c.
Art. 116 comma 1 c.p.c.
Art. 416 comma 3 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R.
art. 112 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di censura, l'Istituto ricorrente denuncia nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c.
art. 2943 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 15296 del 2014
Cass. n. 5820 del 2021
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 28405-2015 proposto da: I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato MARCO PETROCELLI, 2021 che lo rappresenta e difende; 2104 - ricorrente - contro ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BERTOLONI 44, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI BERETTA, che la rappresenta e difende unitamente dagli avvocati FABRIZIO CONTE, LEONARDO RUSSI, GIOVANNI BERETTA. - controricorrente - avverso la sentenza n. 7896/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/12/2014 R.G.N.2531/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2021 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 1°.12.2014, la Corte d'appello di Roma ha confermato, per quanto qui rileva, la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritti i crediti per contributi previdenziali vantati dall'INPGI nei confronti di Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. e relativi al periodo ottobre 2001-giugno 2002, anteriore al quinquennio dalla notifica del verbale ispettivo con cui l'ente previdenziale aveva contestato le omissioni contributive.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che nessuna efficacia interruttiva della prescrizione dei contributi potesse attribuirsi alla denuncia compiuta dalla lavoratrice della sussistenza di un'omissione contributiva in suo danno e che all'uopo non potessero giovare gli arresti di questa Corte che, con riguardo alla previsione dell'art. 3, comma 9, I. n. 335/1995, avevano affermato che non era necessario che la denuncia venisse comunicata al datore di lavoro, trattandosi di pronunce che concernevano la diversa efficacia della denuncia del lavoratore ai fini del prolungamento del termine prescrizionale di dieci anni per contributi che fossero scaduti anteriormente al 31.12.1995.

Avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi di censura. Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. ha resistito con controricorso. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di censura, l'Istituto ricorrente denuncia nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. per avere la Corte ritenuto che non fosse in discussione l'applicabilità, in specie, del termine quinquennale di prescrizione dei contributi: ad avviso di parte ricorrente, infatti, dal tenore dell'atto di appello si evincerebbe con chiarezza che la rilevanza della denuncia della lavoratrice era stata prospettata al fine di invocare il più lungo termine prescrizionale di dieci anni.

Con il secondo motivo, si lamenta violazione dell'art. 3, commi 9 e 10, I. n. 335/1995, per avere la Corte territoriale ritenuto che la denuncia del lavoratore rileverebbe al solo fine di impedire l'abbreviazione del termine decennale per contributi scaduti prima del 31.12.1995, ma richiesti successivamente a tale data, mentre la prescrizione dei contributi maturati a far data dal 1°.1.1996 potrebbe essere interrotta ex art. 2943 c.c. solo da atti compiuti dal titolare del diritto al loro pagamento: ad avviso di parte ricorrente, infatti, l'efficacia della denuncia del lavoratore in relazione a contributi maturati dopo il 1°.1.1996 si manifesterebbe nel mantenere «il termine decennale, per tutti i contributi ricompresi nel quinquennio precedente la denuncia» (così il ricorso per cassazione, pag. 14).

Con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 comma 1°, 116, comma 1°, e 416, comma 3°, c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che non si rinvenissero in atti elementi idonei a stabilire con certezza la data della denuncia della lavoratrice in danno della quale erano stati omessi i contributi oggetto del giudizio, obliterando il fatto che già tra gli allegati al ricorso per ingiunzione (riprodotti in giudizio unitamente alla memoria di costituzione in primo grado) figurava la denuncia in questione, il cui contenuto (e segnatamente la data di presentazione all'Istituto) non era stato oggetto di contestazione ex adverso.

Ciò posto, il primo e il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell'intima connessione delle censure svolte, e sono infondati: questa Corte, infatti, ha recentemente chiarito, sulla scorta di Cass. S.U. n. 15296 del 2014, non soltanto che il raddoppio del termine quinquennale di prescrizione, previsto dall'art. 3, comma 9, I. n. 335/1995, per il caso di denuncia del lavoratore, non si applica ai crediti per contributi previdenziali maturati in epoca successiva all'1.1.1996, avendo la denuncia in questione unicamente l'effetto di mantenere il termine decennale per i crediti maturati anteriormente a tale data, ma soprattutto che l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale esclude in radice che all'anzidetta denuncia possa essere attribuito il valore di atto interruttivo della prescrizione, trattandosi piuttosto di un atto cui l'espressa volontà di legge riconnette l'effetto di mantenere il termine decennale al fine di correggere effetti negativi derivanti dalla repentina transizione dal regime della prescrizione decennale a quella quinquennale (così Cass. n. 5820 del 2021, alla cui ampia motivazione espressamente si rinvia).

Pertanto, assorbito il terzo motivo, il ricorso va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza. Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 2.200,00, di cui C 2.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.6.2021. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Luigi Cavallaro Umberto Berrino iL4 ir DEPOSITATO