Cassation court dismisses appeal and declares process extinguished due to parties' settlement and withdrawal of suit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the legal process extinguished after the parties reached a settlement agreement and the plaintiff formally withdrew the appeal. The underlying dispute involved a labor contract dispute where the lower court had previously declared a termination date null and ordered reinstatement. Since both parties signed a conciliation act renouncing the litigation, the court terminated the proceedings without assigning costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 379 c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: When parties reach a settlement and one party renounces the appeal, the court must declare the process extinguished without attributing costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3416-2016 proposto da: AIMERI AMBIENTE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo studio dell, 1vv t" V-E'J,W,PTPD WRRNANUTZ, rappresentata P difesa dall'avvocato VINCENZO DE MELA; - ricorrente - contro 2020 BONGIORNO MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, 2505 VIA PREMUDA, 2, presso lo studio dell'avvocato SERGIO LUCCHETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO TRUGLIO; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 40/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/07/2015 R.G.N. 233/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2020 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con ordinanza del 28 luglio 2015, la Corte d'Appello di Palermo chiamata a pronunziarsi sul gravame promosso avverso la decisione resa dal Tribunale di Trapani, che aveva accolto la domanda proposta da Massimo Bongiorno nei confronti della Aimeri Ambiente S.r.l., dichiarando la nullità dell'apposizione del termine al rapporto intercorso tra le parti a far data dal 14 luglio 2012 e disponendo la conversione a tempo indeterminato dello stesso, con condanna della Società alla riammissione in servizio ed al pagamento dell'indennità ex art. 32, comma 5, I. n. 183/2010 quantificata in tre mensilità, dichiarava ai sensi degli artt. 348 bis, 348 ter e 436 bis c.p.c., inammissibile il ricorso; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto che il ricorso sopravvenuto ad un indirizzo consolidatosi nella giurisprudenza della Corte medesima non avesse ragionevoli probabilità di essere accolto; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Bongiorno; - che, nelle more dell'udienza di discussione, la Società ricorrente ha depositato, a seguito della conciliazione della vertenza tra le stesse intervenuta atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto da entrambi i procuratori delle parti, in relazione al quale il Collegio, dato atto, dichiara l'estinzione del processo, senza attribuzione delle spese
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 17.11.2020 yhtetiOnarío Il Presidente /diovanth ~I/L li 1 CORTE SUP4i34A DI CASSAMORS ' `-`-`-- ' ,"1-c IV Soztana i