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Ordinanza — n. 32233/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as process extinguished by withdrawal; parties accepted withdrawal before hearing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32233/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the process extinguished without assigning costs after the plaintiffs formally withdrew their appeal. The original lower court had rejected the claim for organizational position indemnity, ruling that university staff do not automatically receive hospital-specific allowances for generic duties. Since the plaintiffs withdrew their request before the scheduled hearing, the court terminated the proceedings without further analysis of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: When parties withdraw their appeal before the hearing, the process is extinguished without attribution of litigation costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of process litigation costs university staff organizational position indemnity retribuzione del lavoratore dipendente indennità giornaliere di malattia adattamento delle retribuzioni
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 5128-2015 proposto da: CATALLO MARIA GRAZIA, CARA GABRIELLA, VASSELLI ANGELA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA P.FALCONIERI 55, presso lo studio dell'avvocato AUGUSTA MASSIMA CUCINA, che le rappresenta e difende; - ricorrenti - contro - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA", in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e 2273 difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ope legis in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12; - AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEL POLICLINICO 155, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CAPPARELLI, che la rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1397/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/02/2014 R.G.N. 5277/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. FATTI DI CAUSA Con sentenza del 21 febbraio 2014, la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da Maria Grazie Catallo, Angela Vasselli e Gabriella Cara nei confronti dell'azienda Policlinico "Umberto I" e dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", avente ad oggetto la condanna dell'Azienda alla liquidazione in favore degli istanti dell'indennità per la posizione organizzativa ex arti. 20 e 21 CCNL 1998/2001 per il comparto Sanità, con decorrenza dall'ottobre 2004. - La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità dell'appello e di nullità del ricorso introduttivo essendo state qui individuata la causa petendi e nell'appello le ragioni di censura della decisione di primo grado ed infondate nel merito le domande delle istanti, non valendo a sostenere la pretesa azionata la previsione di cui all'art. 31, d.P.R. 761/1979, che stabilisce la spettanza al personale universitario del medesimo trattamento retributivo di cui beneficia il personale ospedaliero, riguardando tale equiparazione il trattamento economico previsto in generale per le stesse mansioni e per la stessa anzianità e non quelo goduto per specifici incarichi, nella specie di posizione organizzativa, conferiti al singolo dipendente, non spettando l'indennità relativa per il solo fatto dello svolgimento di mansioni analoghe o rientranti genericamente nella previsione esemplificativa dell'art. 20 CCNL 1998/2001 per il comparto Sanità. - Per la cassazione di tale decisione ricorrevano tutte le istanti, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resisteva, con controricorso, entrambe le intimate. - Nelle more della fissazione dell'udienza gie ore • i le ricorrenti tutte depositavano distinti atti di rinuncia al ricorso formalizzati nei modi di legge e dell'accettazione della rinuncia da parte delle intimate. - All'odierna udienza r*-4 ernie i; il Collegio, dato atto, dichiara estinto il processo senza attribuzione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.6.2021 Il Presidente A i I I c\AY-A) IL RINZION Maria Il Funzionario Giudiziario Depositato in Ca