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Ordinanza — n. 32230/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal accepted by the defendant under civil procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32230/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation process extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. Luigi Langella, representing a public employee, had previously sought recognition of a result-based salary for specific years against the Partenio-Vallo di Lauro Mountain Community. The court ruled that because the withdrawal was properly executed and accepted by the defendant's legal representative, the collegium was exempt from adjudicating the merits or costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 cod. proc. civ.: The cassation process is extinguished when the appellant formally renounces the appeal in the prescribed forms and the respondent accepts the renunciation, thereby releasing the court from further proceedings.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of cassation acceptance by respondent civil procedure code formal renunciation rinuncia a pretese di salario rinuncia d'eredità arretrati di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
civ., l'estinzione del processo di cassazione perché la rinuncia è stata formulata da Luigi Langella nelle forme prescritte dall'art. 390 cod.
Art. 391 cod. proc. civ.
deve essere dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ., l'estinzione del processo di cassazione perché la rinuncia è stata formulata da Luigi Langella nelle forme prescritte dall'art.
Art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
non sussistono le condizioni processuali di cui all'art. 13 c.
art. 2041 cod. civ
art. 391 cod. proc. civ
deve essere dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ., l'estinzione del processo di cassazione perché la rinuncia è stata formulata da Luigi Langella nelle forme prescritte dall'art.
art. 390 cod. proc. civ
civ., l'estinzione del processo di cassazione perché la rinuncia è stata formulata da Luigi Langella nelle forme prescritte dall'art. 390 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 6888 del 2015
115 del 2002, perché la disposizione si applica nei soli casi, tipici, del rigetto dell'impugnazione o iella sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 6888 del 2015).
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso 1632-2015 proposto da: LANGELLA LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITO GIUSEPPE GALATI 100/C, presso lo studio dell'avvocato ENZO GIARDIELLO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE BARRASSO; - ricorrente - contro COMUNITA' MONTANA PARTENIO - VALLO DI LAURO, in 2021 persona del Presidente pro tempore, domiciliata ope legis 2258 in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA VERNILLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5891/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/07/2014 R.G.N. 1505/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere Dott.

ANNALISA DI PAOLANTONIO. R.G. 1632/2015 RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Napoli ha rigettato l'appello di Luigi Langella avverso la sentenza del Tribunale di Avellino che aveva respinto il ricorso, proposto nei confronti della Comunità Montana Partenio Valle Lauro, volto ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione di risultato per gli anni dal 2006 al 2009 e la conseguente condanna dell'ente convenuto al pagamento della somma dovuta a detto titolo, richiesta, in via subordinata, anche ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.;

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Luigi Langella sulla base di quattro motivi, ai quali ha opposto difese la Comunità Montana Partenio Valle Lauro;

3. con atto del 31 maggio 2021 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e la rinuncia è stata accettata, in calce, dal controricorrente. CONSIDERATO CHE 1. deve essere dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ., l'estinzione del processo di cassazione perché la rinuncia è stata formulata da Luigi Langella nelle forme prescritte dall'art. 390 cod. proc. civ., è stata accettata dal legale rappresentante della Comunità, ed i rispettivi difensori hanno sottoscritto l'atto per autentica e per rinuncia al vincolo di solidarietà previsto dalla legge professionale;

2. l'avvenuta accettazione esime il Collegio dal provvedere sulle spese ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ.;

4. non sussistono le condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, perché la disposizione si applica nei soli casi, tipici, del rigetto dell'impugnazione o iella sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 6888 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del processo di cassazione. Così deciso nella Adunanza camerale del 23 giugno 2021 Il Presidente IL FUNZIONARI (311:>A1ARIO Antonio Manna Maria P oia Il Funzionario Oidiziario Deposita