Italian court dismisses appeal when plaintiff withdraws lawsuit, leaving process extinguished without cost allocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the legal process extinguished without assigning litigation costs after the plaintiff formally withdrew her appeal. Sabrina Mazzella had previously challenged a lower court's rejection of her claim that her relationship with the Italian Weightlifting Federation was subordinate. The court ruled that the withdrawal rendered the proceedings moot, resulting in the case's termination without further adjudication on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 363-bis and 363-quinquies of the Code of Civil Procedure: When a party withdraws their appeal or complaint, the process is extinguished without the attribution of litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1746-2015 proposto da: MAZZELLA SABRINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA FARNESINA 5, presso lo studio dell'avvocato FABIO D'AMATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro F.I.P.E. FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA, (già F.I.P.C.F. - FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA E CULTURA 2021 FISICA), in persona del legale rappresentante pro 2209 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO NIBBY 7, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO GUARINO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1448/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/05/2014 R.G.N. 863/2009; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 9 maggio 2014, la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da Sabrina Mazzella nei confronti della Federazione Italiana Pesistica e Cultura Fisica, avente ad oggetto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti dal marzo 2002 al gennaio 2006 e della conseguente illegittimità del recesso e la condanna della Federazione al ripristino del rapporto ed al risarcimento del danno; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto sussistente la legittimazione passiva della Federazione, ben potendo questa, da qualificarsi giuridicamente, non più come organo del CONI bensì come associazione di diritto privato, assumere la titolarità di autonomi rapporti privatistici, legittimi, i contratti di collaborazione a progetto instaurati con la Mazzella essendo riferiti ad un progetto specifico ed essendo rimasto privo di prova, per l'inattendibilità dei testi escussi in sede istruttoria, il rilievo circa l'avvenuta esecuzione del rapporto secondo modalità difformi da quelle contrattualmente definite; - che, per la cassazione di tale decisione ricorreva la Mazzella, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resisteva, con controricorso, la Federazione; - che, nelle more della fissazione dell'udienza t11-Wrazugi, la Mazzella depositava atto di rinuncia al ricorso corredato della notifica dello stesso al controricorrente e dell'accettazione della rinuncia da parte di questi; - che all'odierna udienza dill]MritIB3 il Collegio, dato atto, dichiara estinto il processo senza attribuzione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 22.6.2021 Il Presidente IL FUNZIONA i/DIZIARIO Il Funzionario Giudiziario Depositato in Cancelleria og