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Ordinanza — n. 32226/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses INPS appeal, ruling the 120-day statute of limitations for agricultural worker disputes was not yet in force when the lawsuit was filed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32226/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed the INPS's cassation appeal against a lower court order requiring the INPS to reclassify a worker as an agricultural employee. The INPS argued the worker had missed the 120-day deadline to challenge the dismissal, but the Court found the specific statute of limitations had not yet taken effect at the time the lawsuit was filed. Consequently, the Court held the action was timely and rejected the INPS's claim of procedural inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 22 D.L. n. 7/1970; Art. 24 D.L. n. 112/2008: The statute of limitations for challenging the removal of agricultural workers from official lists was abrogated by the 2008 decree and only reactivated in July 2011; therefore, actions filed before the deadline expired under the new rule are considered timely.

Parole chiave

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agricultural workers statute of limitations INPS appeal procedural deadline cassation dismissal indennità per lavoro ridotto retroattiva durata dell'incapacità lavorativa istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 22 D.L. n. 7/1970
la norma sulla decadenza di cui all'art. 22 D.L. n. 7/1970 ha ripreso vigore dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del D.L.
Art. 24 D.L. n. 112/2008
22 citata non era in vigore essendo stata abrogata dall'art. 24 del D.L.
Art. 13 co. 1-quater d.P.R. n. 115/2002
art. 252 disp.att. cod.proc.civ
del codice civile, sicché anche sotto tale profilo l'azione può ritenersi tempestiva (sull'applicabilità dell'art. 252 disp.att. cod.proc.civ.
art. 93 cod.proc.civ
in applicazione del criterio della soccombenza il ricorrente deve essere tenuto al pagamento delle spese del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore anticipatario ex art. 93 cod.proc.civ.;

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4305 del 2020
la questione sollevata in questa sede è stata infatti esaminata compiutamente da numerosi precedenti (fra tante, Cass. n. 4305 del 2020 e ivi ulteriori precedenti) alle cui motivazioni, pressoché sovrapponibili, si rinvia;
Cass. n. 16661 del 2018
Cass. n. 16661 del 2018);
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Ordinanza — n. 33056/2021 — snciv
Cassation court dismisses INPS appeal regarding agricultural worker re-registration and statutory decadenza periods. The court ruled that the 'cutting laws' decree explicitly abrogated the 1970 law without saving it, despite the 2005 law's savings clause. Consequently, the lower court correctly applied the new 2011 decadenza rule to the case. The INPS appeal is rejected as unfounded. The court held that the 2008 'taglia leggi' decree explicitly abrogated the 1970 law and its 1970 conversion decree, as the 2005 savings clause only protected implicit abrogations, not explicit ones. Since the 2011 law reintroduced the decadenza period, the lower court correctly applied the new rule to the case. The INPS appeal is dismissed. The court held that the 2008 'taglia leggi' decree explicitly abrogated the 1970 law and its 1970 conversion decree, as the 2005 savings clause only protected implicit abrogations, not explicit ones. Since the 2011 law reintroduced the decadenza period, the lower court correctly applied the new rule to the case. The INPS appeal is dismissed. The court held that the 2008 'taglia leggi' decree explicitly abrogated the 1970 law and its 1970 conversion decree, as the 2005 savings clause only protected implicit abrogations, not explicit ones. Since the 2011 law reintroduced the decadenza period, the lower court correctly applied the new rule to the case. The INPS appeal is dismissed.
Ordinanza — n. 1544/2025 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal for agricultural labor dispute due to missed 120-day statute of limitations.
Ordinanza — n. 41470/2021 — snciv
Italian Supreme Court dismisses INPS appeal, ruling agricultural worker's 2010 appeal was timely under transitional civil code rules.
Ordinanza — n. 271/2024 — snciv
Court partially allows appeal by granting exemption from litigation costs for social security benefit claims.
Ordinanza — n. 383/2024 — snciv
Cassation court allows appeal on litigation costs but dismisses claims regarding administrative publication validity and motivation defects.

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24697-2015 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO; 2021 - ricorrente - 1811 contro RUBINI TONIA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall' avvocato MARCELLO DE VIVO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1538/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20/07/2015 R.G.N. 888/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott.

ROSSANA MANCINO. R.G. 24697/2015 RILEVATO CHE 1. con sentenza n.1538 del 2015 la Corte d'appello di Bari ha accolto l'impugnazione proposta dall'attuale intimato e, per l'effetto, ha ordinato all'Inps di riscrivere il lavoratore nell'elenco nominativo dei lavoratori agricoli a tempo determinato per l'anno 2005, accreditando la relativa contribuzione;

2. a fondamento del decisum, per quel che rileva in questa sede, la Corte ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970 che impone, a pena di decadenza, alla parte che intende proporre azione giudiziaria contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del detto decreto, di azionare il relativo diritto nel termine di 120 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dei provvedimenti, sul presupposto che, alla data di proposizione del ricorso giudiziario (20.10.2011), la disposizione di cui all'art. 22 citata non era in vigore essendo stata abrogata dall'art. 24 del D.L. N. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008 e ripristinata dall'art. 38, comma 5 del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011;

3. contro la sentenza l'Inps propone ricorso per cassazione formulando un unico motivo, cui resiste con controricorso il lavoratore; CONSIDERATO CHE 4. in punto di fatto, è opportuno precisare che, come risulta dal ricorso per cassazione e non è contestato dal controricorrente, il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro è stato notificato dall'Inps in data 21 giugno 2010, mentre il ricorso giudiziario è stato depositato in data 20 ottobre 2011;

5. secondo l'Inps, il lavoratore sarebbe decaduto perché i centoventi giorni previsti dall'art. 22 per proporre l'azione giudiziaria erano scaduti;

6. il ricorso, articolato sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del d.l. 3/2/1970, n. 7, conv. con modif.nella L. n. 83/1970, e di altro complesso normativo, è da rigettare;

7. la questione sollevata in questa sede è stata infatti esaminata compiutamente da numerosi precedenti (fra tante, Cass. n. 4305 del 2020 e ivi ulteriori precedenti) alle cui motivazioni, pressoché sovrapponibili, si rinvia;

8. va pertanto riaffermato il principio di diritto secondo cui «In materia di collocamento dei lavoratori agricoli, la decadenza dall'impugnativa della cancellazione dai relativi elenchi prevista dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla 1. n. 83 del 1970, è stata abrogata dall'art. 24 del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla 1. n. 133 del 2008, che fa salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246 del 2005, ma non del comma 17, la cui lettera e) stabilisce la permanenza in vigore delle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale»;

9. la norma sulla decadenza di cui all'art. 22 D.L. n. 7/1970 ha ripreso vigore dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n.98/2011), sicché essa non è stata operante limitatamente al periodo dal 21 dicembre 2008 al 5 luglio 2011;

10. il ricorso giudiziario è stato proposto dopo l'entrata in vigore della suddetta norma ma prima della scadenza del termine di centoventi giorni, a far tempo dalla data di entrata in vigore del D. L. n. 98/2011, in applicazione dell'art. 252, comma 1°, disp.att. del codice civile, sicché anche sotto tale profilo l'azione può ritenersi tempestiva (sull'applicabilità dell'art. 252 disp.att. cod.proc.civ. v. Cass. n. 16661 del 2018);

11. in applicazione del criterio della soccombenza il ricorrente deve essere tenuto al pagamento delle spese del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore anticipatario ex art. 93 cod.proc.civ.;

12. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15 per e altri accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Marcello De Vivo, anticipatario. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 19 maggio 2021 Il Presidente Umberto Berrino FUNZION ZIARIO Maria Il Funz