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Sentenza — n. 32177/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to specify revocatory error and procedural nullities.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32177/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, dismissing both the claim of a revocatory error and the allegations of procedural nullity. The appellant failed to identify a specific factual error meeting the strict criteria of Article 395(4) of the Civil Procedure Code, as the lower court merely assessed evidence rather than misapplying facts. Furthermore, the court rejected the nullity claims because the appellant did not pinpoint specific defective acts and the lower court's reasoning was deemed sufficiently clear to satisfy legal requirements.

Regesto Legislator

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Art. 395 n. 4 cod. proc. civ.; Art. 360 n. 4 cod. proc. civ.: A revocatory error must be immediately apparent and based on specific facts excluded or positively established in the record, not merely a disagreement on evidence evaluation; procedural nullity claims require precise identification of defective acts.

Parole chiave

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revocatory error factual error procedural nullity immediate relevance Civil Procedure Code evidence assessment specific identification licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

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Art. 395 n. 4 cod. proc. civ.
Con il primo motivo, deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., nonché degli artt.
Art. 360 n. 4 cod. proc. civ.
Con il secondo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza e del procedimento, ex art. 360 n.
Art. 366, comma 1°, n. 6 cod. proc. civ.
La ricorrente non indica, infatti, specificamente - nella inosservanza del requisito di cui all'art. 366, comma 1°, n. 6 cod. proc. civ. - gli atti del processo che sarebbero affetti da nullità, né più in generale chiarisce i termini effettivi delle questioni di ordine processuale che vengono poste.
Art. 132, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ.
La sentenza impugnata si sottrae comunque ai rilievi fondati sull'art. 132, comma 2°, n.
Art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002 la ricorrente è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
art. 395 cod. proc. civ
Con riferimento al primo motivo, si osserva che la sentenza impugnata ha fatto esatta applicazione del principio, del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, per il quale "L'errore di fatto che legittima l'impugnazione per revocazione ex art. 395 cod. proc. civ.
art. 115 cod. proc. civ
Le censure proposte con il motivo in esame attengono, invece, proprio e unicamente ad una non corretta valutazione delle risultanze probatorie, non avendo la Corte di merito considerato, in violazione dell'art. 115 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3317/1998
civ." (Cass. n. 3317/1998, fra le molte conformi).
Cass. n. 13977/2019
Cass. Sez. Un. 22232/2016
Sez. U n. 22232/2016
13977/2019; Sez. U n. 22232/2016).
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Ordinanza — n. 7323/2026 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to procedural errors and late filing. The court rejects the appeal because the appellant failed to properly transcribe the lower court's reasoning, did not address specific procedural defects raised by the opposing party, and attempted to raise a new ground of inadmissibility after the statutory deadline had expired. Consequently, the appeal is declared inadmissible under Article 360 of the Code of Civil Procedure. The court emphasizes that while a direct examination of the record is permitted for certain procedural errors, the appellant must first demonstrate the admissibility of the specific ground of complaint. Furthermore, the court notes that the appellant's attempt to challenge the lower court's reliance on evidence introduced late in the appeal phase is unfounded, as the appellate court correctly utilized evidence from the first instance where the opposing party was absent. Finally, the court clarifies that the appellant's claim regarding insufficient motivation is time-barred because the relevant legislative amendment took effect after the lower court's decision was rendered, rendering the new procedural requirement inapplicable to this case. The appeal is therefore dismissed as inadmissible, and no further orders are issued regarding costs since the appellant merely appeared without filing a counter-appeal.
Ordinanza — n. 29446/2022 — snciv
Cassation court allows appeal against administrative sanction dismissal due to failure to challenge all grounds in second instance.
Sentenza — n. 965/2026 — snpen
Cassation court dismisses appeal against appeal court's wrongful detention compensation order due to lack of concrete interest.
Ordinanza — n. 12947/2026 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding demotion, rejecting claim of new indispensable evidence.
Ordinanza — n. 35073/2022 — snciv
Cassation court dismisses appeal for lack of specific damage quantification in public service dismissal case.

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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 19095-2019 proposto da: RENDINA DANIELA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANGELA GATTO; - ricorrente - 2021 contro 1684 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI ..ì n.12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3865/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/01/2019 R.G.N. 5362/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/2021 dal Consigliere Dott.

PAOLO NEGRI DELLA TORRE; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G. 19095/2019 Fatti di causa 1. Con sent. n. 5595/2016 la Corte di appello di Roma ha respinto il gravame incidentale proposto da Daniela Rendina nei confronti della sentenza del Tribunale della stessa sede, che, mentre aveva dichiarato illegittimo, con le pronunce conseguenti, il licenziamento intimato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, aveva rigettato, per difetto di prova, le ulteriori domande della ricorrente, dirette al risarcimento del danno morale e alla reputazione e al pagamento di differenze retributive.

2. Il successivo ricorso per revocazione avverso detta sentenza era respinto con la sent. n. 3865/2018, pubblicata il 2 gennaio 2019: la Corte di appello ha osservato, a sostegno della propria decisione, che il ricorso era stato presentato per ipotesi che non rientravano nell'ambito di applicazione dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., essendosi la ricorrente limitata ad affermare di avere dimostrato la fondatezza delle proprie ragioni, senza indicare in alcun modo quale errore di fatto, nel senso precisato dalla giurisprudenza di legittimità, sarebbe stato commesso nella pronuncia impugnata.

3. Avverso detta sentenza n. 3865/2018 ha proposto ricorso per cassazione la Rendina, con due motivi, cui ha resistito il Ministero con controricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., nonché degli artt. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 e 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo in materia di giusto processo, la ricorrente censura la sentenza n. 3865/2018 della Corte di appello di Roma per avere erroneamente escluso la sussistenza di un errore revocatorio.

2. Con il secondo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza e del procedimento, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., sotto diversi profili: per nullità degli atti processuali anteriori alla sentenza impugnata, in quanto redatti in formato cartaceo e non elettronico e privi di sottoscrizione con firma digitale; per non avere la Corte statuito su tutta la domanda, omettendo di pronunciarsi sui fatti oggetto del processo; per avere dichiarato irrituale la costituzione della parte convenuta; per mancanza di atti processuali firmati digitalmente e per avere la Corte fondato la propria decisione su prove reputate esistenti in violazione della normativa in materia di atti telematici; per difetto della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione e per motivazione apparente.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.1.4 4. Con riferimento al primo motivo, si osserva che la sentenza impugnata ha fatto esatta applicazione del principio, del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, per il quale "L'errore di fatto che legittima l'impugnazione per revocazione ex art. 395 cod. proc. civ. consiste in una falsa percezione della realtà, in un errore, cioè, obbiettivamente ed immediatamente rilevabile, e tale da aver indotto il giudice ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo positivamente accertato in tali atti o documenti (sempre che tale fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale sia intervenuta adeguata pronuncia).

Detto errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, denunciabile con il (diverso) mezzo di impugnazione del ricorso per cassazione, entro i limiti di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ." (Cass. n. 3317/1998, fra le molte conformi).

5. Le censure proposte con il motivo in esame attengono, invece, proprio e unicamente ad una non corretta valutazione delle risultanze probatorie, non avendo la Corte di merito considerato, in violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., che gli assunti della ricorrente avevano trovato conferma nei documenti prodotti dallo stesso Ministero convenuto.

6. Il secondo motivo è palesemente inammissibile.

7. La ricorrente non indica, infatti, specificamente - nella inosservanza del requisito di cui all'art. 366, comma 1°, n. 6 cod. proc. civ. - gli atti del processo che sarebbero affetti da nullità, né più in generale chiarisce i termini effettivi delle questioni di ordine processuale che vengono poste.

8. La sentenza impugnata si sottrae comunque ai rilievi fondati sull'art. 132, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., poiché contiene una motivazione tutt'altro che apparente: è invero tale la motivazione che sebbene "graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture" (Cass. n. 13977/2019; Sez. U n. 22232/2016).

9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002 la ricorrente è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 900,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 maggio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente (dott. Paolo Negri della Torre) (dott. Anton