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Ordinanza — n. 32167/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by rejecting lower court's dismissal based on late notification, ruling it merely requires term renewal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32167/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the appeal filed by Giacomin Nicoletta against the Ministry of Education, overturning the lower court's dismissal of the appeal. The lower court had declared the appeal inadmissible because the appellant failed to notify the appeal within the strict 25-day deadline preceding the hearing. The Supreme Court held that the late notification constituted a mere nullity of the summons rather than a total lack of notification, which is subject to renewal under civil procedure law. Consequently, the appeal was not dismissed but remitted to the Court of Appeal of Venice for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 435, comma 3, cod. proc. civ.; Art. 291, cod. proc. civ.: The failure to notify an appeal within the statutory deadline constitutes a mere nullity of the summons, not a total lack of notification, thereby requiring the court to order a renewal of the term rather than declaring the appeal inadmissible.

Parole chiave

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late notification of appeal renewal of term nullity of summons inadmissibility of appeal civil procedure code term for defense remission of terms tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 435, comma 3, cod. proc. civ.
Quindi l'attività di notificazione era stata iniziata e compiuta in epoca successiva allo spirare del termine di cui all'art. 435, comma 3, cod. proc. civ., e a ciò conseguiva l'improcedibilità dell'appello.
Art. 291, cod. proc. civ.
9948 del 2016 giudice di appello, alla inesistenza della notificazione ma solo alla nullità della stessa, che la rende suscettibile di sanatoria o mediante costituzione della parte appellata o mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 291, cod. proc. civ.
Art. 153, comma 2, cod. proc. civ.
e senza che l'appellante avesse chiesto di esser rimessa in termini adducendo che ricorressero le condizioni di cui all'art. 153, comma 2, cod. proc. civ.
Art. 184-bis, cod. proc. civ.
19176) ed a condizione che la predetta inesistenza non derivi da causa non imputabile al ricorrente, nel qual caso opera la regola generale della possibile remissione in termini ai sensi dell'art. 184-bis, cod. proc. civ.
Art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Assume la ricorrente, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che il mancato rispetto del termine a difesa non dà luogo, come ritenuto dal i R.G.
Art. 421, cod. proc. civ.
Art. 414, cod. proc. civ.
Art. 420, cod. proc. civ.
Law n. 124 del 1999
Law n. 266 del 2005
Law n. 266 del 2005, comma 218
Directive 77/1287

Giurisprudenza citata

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Cass. 28 settembre 2016, n. 19176
Cass. n. 12691 del 2019
Cass. n. 22166 del 2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 9948-2016 proposto da: GIACOMIN NICOLETTA nella qualità di erede di SCATTOLON IVANA, domiciliata in ROMA PIAllA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA ZAMPIERI; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA 2021 RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO ; 2744 - intimati - avverso la sentenza n. 470/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/10/2015 R.G.N. 761/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal Consigliere Dott.

IRENE TRICOMI. R.G. n. 9948 del 2016 RITENUTO 1. La Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza n. 470 del 2015, ha dichiarato improcedibile l'appello proposto da Giacomin Nicoletta nei confronti del MIUR, avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Venezia n. 261/14, che aveva rigettato la domanda della originaria ricorrente, appartenete al ruolo del personale ATA transitato dagli Enti locali al MIUR, volta al riconoscimento dell'integrale anzianità di servizio maturata nella precedente amministrazione (Enti locali) ai fini giuridici ed economici, condannando il Ministero alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive 2.

La Corte d'Appello ha affermato che non erano stati osservati i termini di notificazione di cui all'art. 435, comma 3, cod. proc. civ. Nel termine di 25 giorni prima dell'udienza di discussione, fissata il 2 luglio 2015, la parte non aveva neppure tentato la notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza e discussione, avendo documentato la notificazione avvenuta a mezzo PEC solo in data 24 giugno 2015, nonostante il decreto di fissazione dell'udienza fosse stato comunicato all'appellante in data 2 dicembre 2014. e senza che l'appellante avesse chiesto di esser rimessa in termini adducendo che ricorressero le condizioni di cui all'art. 153, comma 2, cod. proc. civ.

Quindi l'attività di notificazione era stata iniziata e compiuta in epoca successiva allo spirare del termine di cui all'art. 435, comma 3, cod. proc. civ., e a ciò conseguiva l'improcedibilità dell'appello.

3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre Giacomin Nicoletta, quale erede di Scattolon Ivana, prospettando sette motivi di ricorso.

4. Resiste con controricorso l'Amministrazione.

5. In prossimità dell'adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 291, 421, 435 e 156, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Assume la ricorrente, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che il mancato rispetto del termine a difesa non dà luogo, come ritenuto dal i R.G. n. 9948 del 2016 giudice di appello, alla inesistenza della notificazione ma solo alla nullità della stessa, che la rende suscettibile di sanatoria o mediante costituzione della parte appellata o mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 291, cod. proc. civ.

Anche nel rito del lavoro, l'inosservanza, in sede di ricorso in appello, del termine dilatorio a comparire non è configurabile come vizio di forma e di contenuto-forma dell'atto introduttivo, atteso che, a differenza di quanto avviene nel rito ordinario, tale inosservanza si verifica quando l'impugnazione è stata già proposta mediante il deposito del ricorso in cancelleria, e considerato altresì che, mentre nel procedimento ordinario di cognizione il giorno dell'udienza di comparizione è fissato dalla parte (art. 163, cod. proc. civ., n. 7, e art. 342, cod. proc. civ.), tale giorno è fissato, nel rito del lavoro, dal giudice col suo provvedimento.

Pertanto, la violazione del termine a difesa comporta solo la nullità della notifica, con obbligo per il giudice di fissare un nuovo termine per rinotificare l'appello. Nella specie, la notificazione era intervenuta materialmente e si era verificato, venendo a mancare solo il rispetto del termine a difesa, di talchè si era in presenza di nullità sanabile.

2. Con il secondo motivo di appello è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 152, 162 e 159, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Prospetta la ricorrente che il termine di notifica di 25 giorni prima dell'udienza di discussione, non riveste natura perentoria, per cui non può viziare l'appello tempestivamente depositato. Andava, in proposito considerato che, ai sensi dell'art. 159, cod. proc. civ., la nullità di atto, nella specie la notificazione, non importava quella degli atti precedenti e cioè dell'appello, e che ai sensi dell'art. 162 cod. proc. civ., il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende.

3. Con il terzo motivo di ricorso si muove la censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 11, e 117, Cost., unitamente all'art. 6 della CEDU, in relazione all'art. 360, n.3, cod. proc. civ. Una diversa interpretazione, rispetto a quella prospettata da essa ricorrente, contrasterebbe con le suddette disposizioni, come avvalorato dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare con riguardo ai principi del R.G. n. 9948 del 2016 giusto processo, che impongono la concessione del termine per la nuova notificazione.

4. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente prospetta la violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti, dell'art. 19, comma 1, del TFE, dell'art. 47 della Carta di Nizza, dell'art. 13 della CEDU, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Tale principio è stato affermato dalle disposizioni richiamate, ed è stato, nella specie, disatteso, poiché, nonostante il ricorso fosse già stato notificato, benchè senza garantire il termine a difesa, la Corte d'Appello, sostanzialmente, impediva ad essa parte ricorrente di far valere i diritti garantiti dalla disciplina eurounitaria, così violando il suddetto principio di effettività della tutela giurisdizionale.

5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in relazione alla ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 111, Cost., e alla violazione dell'art. 154, cod. proc. civ., per la sussistenza quantomeno dell'errore scusabile. La ricorrente espone che anche qualora non si volesse addivenire all'interpretazione proposta e che risponde alla giurisprudenza ormai consolidata, occorre rilevare che la Corte d'Appello avrebbe dovuto concedere il beneficio dell'errore scusabile in applicazione dell'art., 154, cod. proc. civ., tenuto conto che già vi era un prevalente orientamento giurisprudenziale volto a far discendere l'improcedibilità dell'appello solo dalla omessa notifica e non dal mancato rispetto dei termini a difesa.

6. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono fondati in ragione della giurisprudenza consolidata di questa Corte, in quanto la Corte d'Appello ha errato nell'applicazione della disciplina processuale che regola la fattispecie. Occorre premettere che nella specie l'udienza di discussione era stata fissata per il 2 luglio 2015 e il decreto di fissazione era stato comunicato all'appellante il 2 dicembre 2014. Lo stesso notificava il decreto e il ricorso in appello solo il 24 giugno 2015, senza chiedere nelle more alcuna rimessione in termini.

Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha già avuto modo di affermare (Cass., n. 9404 del 2018, n. 22166 del 2018, n. 14839 del 2018) R.G. n. 9948 del 2016 che, premesso che l'impugnazione si ha per proposta fin dal deposito del ricorso in appello, l'omessa o giuridicamente inesistente notificazione degli atti introduttivi è motivo di improcedibilità dell'appello purché l'appellante sia giunto a conoscenza del decreto di fissazione dell'udienza (Cass. 28 settembre 2016, n. 19176) ed a condizione che la predetta inesistenza non derivi da causa non imputabile al ricorrente, nel qual caso opera la regola generale della possibile remissione in termini ai sensi dell'art. 184-bis, cod. proc. civ.

Viceversa, qualora ricorra una mera nullità della vocatio in ius, il vizio è sanabile nelle varie forme a tal fine regolate dalla legge. A quest'ultimo proposito, che è quello che rileva nel caso di specie, in cui la notifica non è stata omessa né è inesistente, si è in particolare ritenuto che, a fronte di notificazione eseguita senza il rispetto del termine a comparire il giudice debba disporne la rinnovazione (cfr., Cass., n. 12691 del 2019, n. 22166 del 2018). Pertanto, la Corte d'Appello non facendo corretta applicazione di tali principi, la cui applicazione assorbe l'istituto della remissione in termini, e che sono coerenti con la tutela giurisdizionale effettiva dei diritti e il giusto processo che trovano riconoscimento in sede eurounitaria, ha dichiarato erroneamente l'improcedibilità dell'appello.

7. Con il sesto motivo di appello viene in rilievo la violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 420, cod. proc. civ., nonché dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999, dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, così come interpretato in seguito alla sentenza Scattolon e della direttiva 77/1287, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. In ragione di quanto esposto la Corte d'appello, tenuto conto della domanda introduttiva del giudizio che lamentava l'abbassamento del trattamento economico in violazione della direttiva 77/187 e della legge n. 124 del 1999, avrebbe dovuto riformare la sentenza del Tribunale verificando al correttezza dell'inquadramento retributivo sulla scorta della legge interpretativa n. 266/05, dovendo applicare d'ufficio tale ius superveniens.

8. Con il settimo motivo di ricorso la sentenza è censurata per la violazione dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per erronea applicazione dell'art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005.R.G. n. 9948 del 2016 La ricorrente espone che la sentenza del Tribunale andava riformata dalla Corte d'Appello anche in quanto il mancato abbassamento del complessivo trattamento economico percepito nel 1999 condizionava la stessa possibilità di applicare alla fattispecie concreta la normativa sopravvenuta.

9. I restanti motivi sesto e settimo, attenendo al merito dell'impugnazione in appello, sono assorbiti.

10. La Corte accoglie i primi cinque motivi di ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rimette la causa alla Corte d'appello di Venezia anche per le spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie i primi cinque motivi di ricorso. Assorbiti il sesto ed il settimo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rimette la causa alla Corte d'Appello di Venezia anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 settembr