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Ordinanza — n. 31519/2021 — snciv Generato dall'IA

Supplementary pension eligibility determined by administrative request date, not contribution period, per consolidated case law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31519/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court dismissed the applicant's appeal against a lower court ruling denying supplementary pension benefits. The applicant argued for eligibility based on contributions made between 2007 and 2011, but the court held that supplementary pension rights crystallize only upon the administrative request. Consequently, the applicable retirement age rules were those in force at the time of the request, not the earlier contribution period. The decision reinforces established precedent that such benefits are not retroactively granted based on prior eligibility.

Regesto Legislator

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Art. 5 Legge n. 1338 del 1962; Supplementary pension rights crystallize upon administrative request, applying the retirement age regime valid at the time of request rather than the contribution period.

Parole chiave

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supplementary pension eligibility administrative request date retirement age regime pension consolidation legal precedent application pensione di anzianità accredito supplementare aliquota della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 5 Legge n. 1338 del 1962
1338, art. 5, e successive modificazioni, sempreché in possesso del requisito di età di cui alla L.
Legge n. 243 del 2004, art. 1, comma 3
282, art. 1 comma 2, recante la disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui alla L.
Legge n. 247 del 2007
1 della legge n. 247 del 2007, che ha ulteriormente modificato i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche di anzianità e vecchiaia, è a tale ultima disciplina che occorreva far riferimento per stabilire la maturazione o meno dei requisiti per la liquidazione della prestazione;
d.m. 2 maggio 1996, n. 282, art. 1 comma 2
il d.m. 2 maggio 1996, n. 282, art. 1 comma 2, recante la disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui alla L.
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 32
art. 14 preleggi
1, comma 3) e, trattandosi di un'eccezione alla regola generale, non può estendersi oltre i casi da essa disciplinati (art. 14 preleggi);
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 18169 del 2020
Cass. nn. 22009 e 22010 del 2019
Cass. nn. 13212 e 8735 del 2019
22009 e 22010 del 2019; v., inoltre, fra le altre, Cass. nn. 13212 e 8735 del 2019;
Cass. n. 21189 del 2018
Cass. n. 21189 del 2018 ed ivi i precedenti richiamati, in particolare Cass.
Cass. n. 438 del 1998
Cass. nn. 25667, 15550, 15393 del 2017
n.438 del 1998, per la peculiare condizione costitutiva della domanda di pensione supplementare di vecchiaia; Cass. nn. 25667, 15550, 15393 del 2017; Cass.
Cass. n. 9293 del 2016
25667, 15550, 15393 del 2017; Cass. n. 9293 del 2016);5.
Cass. n. 6040 del 2018
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 1404-2016 proposto da: TORALDO MASSIMO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIATERESA GRIMALDI; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in 2021 persona del legale rappresentante pro tempore, 2396 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI; i - controricorrente - avverso la sentenza n. 328/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 31/08/2015 R.G.N. 198/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott.

ROSSANA MANCINO. R.G. 1404/2016 RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 328 del 2015, la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, ha escluso il diritto dell'attuale ricorrente, titolare di pensione di anzianità AGO, alla pensione supplementare, ex art. 5 Legge n.1338 del 1962, relativamente ai contributi versati nella gestione separata dal 2007 al 2011, in riferimento a domanda amministrativa presentata all'INPS in data 14 giugno 2012, beneficio negato dall'INPS sul presupposto dell'assenza del requisito anagrafico, innalzato, per effetto delle leggi n. 243 del 2004 e n.247 del 2007, 14,>7 • u..e.L. entrata in vigore)vdal 10 gennaio 2008;

2. la Corte territoriale muoveva dalla premessa della pensione supplementare come beneficio autonomo e concludeva nel senso della determinazione del regime dell'età pensionabile tenuto conto della data di presentazione della domanda amministrativa di pensione supplementare, da individuarsi con riferimento alla gestione tenuta alla liquidazione;

3. avverso tale sentenza Toraldo Massimo ha proposto ricorso affidato a un motivo con il quale si deducono plurime violazioni di legge, ulteriormente illustrato con memoria con la quale, preso atto della giurisprudenza ormai consolidata di legittimità si chiede la compensazione delle spese, al quale ha opposto difese l'INPS, con controricorso; CONSIDERATO CHE 4. il ricorso è da rigettare in continuità con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui i requisiti per la pensione supplementare maturano dalla domanda amministrativa e ad essa si applica il regime dell'età pensionabile vigente al momento della domanda di pensione (v., per la fattispecie comune a quella ora all'esame, Cass. n. 18169 del 2020; nn. 22009 e 22010 del 2019; v., inoltre, fra le altre, Cass. nn. 13212 e 8735 del 2019;

Cass. n. 21189 del 2018 ed ivi i precedenti richiamati, in particolare Cass. n.438 del 1998, per la peculiare condizione costitutiva della domanda di pensione supplementare di vecchiaia; Cass. nn. 25667, 15550, 15393 del 2017; Cass. n. 9293 del 2016);5. il d.m. 2 maggio 1996, n. 282, art. 1 comma 2, recante la disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 32, prevede che qualora gli iscritti alla gestione non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguano la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla L. n. 233 del 1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti, hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi della L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 5, e successive modificazioni, sempreché in possesso del requisito di età di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 20;

6. i contributi versati nella gestione, insufficienti per dare luogo ad una pensione autonoma, vengono quindi utilizzati per la costituzione della pensione supplementare (v. Cass., Sez. U, n.879 del 2007);

7. tale pensione, rispetto al trattamento pensionistico principale, costituisce un beneficio autonomo, sia quanto a decorrenza (dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, L. n. 1338 del 1962, art. 5, comma 2, lett. a)), che a modalità di computo, anche con riferimento agli aumenti per i familiari (art. 5, comma 2, lett.

b) e c));

8. la disposizione, laddove richiama per l'individuazione del requisito anagrafico la L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 20, contiene un rinvio recettizio al regime proprio della gestione a carico della quale viene richiesta la pensione supplementare, da aggiornarsi comunque sulla base delle modifiche normative intervenute nel tempo;

9. dalla rilevata autonomia della pensione supplementare rispetto a quella principale discende poi che il regime dell'età pensionabile dev'essere individuato con riferimento non alla data in cui si sono verificati i requisiti per l'accesso alla pensione principale, ma a quella in cui viene presentata la domanda amministrativa per la pensione supplementare, che ne condiziona la concessione, così impedendo che il diritto possa ritenersi cristallizzato in epoca precedente;- 10.11 diritto alla pensione supplementare di vecchiaia si perfeziona infatti solo con la presentazione della domanda amministrativa, decorrendo dal primo giorno del mese successivo ad essa, ed è regolato dalla normativa in vigore al momento di tale suo perfezionamento (così Cass. n. 438 del 1998 cit. ); 11.deve quindi concludersi che per la pensione supplementare di vecchiaia si applica il regime dell'età pensionabile e quello di accesso attraverso le finestre vigenti nel momento in cui la prestazione viene richiesta, da individuarsi con riferimento alla gestione tenuta alla relativa liquidazione; 12.contrari argomenti non possono trarsi dalla previsione della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 3, che ha previsto, per quanto qui rileva, che l'elevazione dell'età pensionabile per i trattamenti di anzianità e di vecchiaia non si applicasse ai lavoratori che avessero maturato entro il 31.12.2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della sua entrata in vigore; 13.in continuità con altri precedenti di questa Corte (v., fra le altre, Cass.n. 6040 del 2018), la richiamata clausola di salvaguardia opera testualmente «ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità» (L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 3) e, trattandosi di un'eccezione alla regola generale, non può estendersi oltre i casi da essa disciplinati (art. 14 preleggi);

14. in riferimento a domanda di pensione supplementare presentata in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 1 della legge n. 247 del 2007, che ha ulteriormente modificato i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche di anzianità e vecchiaia, è a tale ultima disciplina che occorreva far riferimento per stabilire la maturazione o meno dei requisiti per la liquidazione della prestazione;

15. il delinearsi di univoci orientamenti di legittimità sulla questione dibattuta solo in epoca recente consiglia la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

16. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, spese compensate. Ai sensi dell'art.13,co.1- quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 7 luglio 2021 Il Presidente Umberto Berrino ILFUNZION RIO Grum/Alzi° Mari 'acoia Il Funzio i