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Sentenza — n. 31518/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses pensioner's appeal regarding retroactive contribution credit and pension rate application for autoferrotranvieri.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31518/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Benito Curci's appeal against the Rome Court of Appeal's decision denying a pension recalculation for autoferrotranvieri workers. The lower court correctly applied the law to credit 35 years of contributions to the post-1994 pension portion rather than the pre-1995 portion, using the lower 2% rate. The court found the appellant's arguments regarding external judgments and alternative claims legally unfounded or insufficiently substantiated.

Regesto Legislator

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Art. 4 d.l. n. 501/1995; In cases of early retirement for autoferrotranvieri, the additional contribution credit must be attributed to the pension portion matured after December 31, 1994, applying the 2% yield rate.

Parole chiave

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autoferrotranvieri pension recalculation contribution credit yield rate application pension quota attribution cassation dismissal social security law accredito di vecchiaia

Disposizioni normative citate

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Art. 4 d.l. n. 501/1995 conv. nella l. n. 11/1996
- Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, d.l.
Art. 124 disp. att. c.p.c.
Art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
art. 2909 c.c
RAGIONI DELLA DECISIONE - Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c.
art. 124 disp. att. c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 29.11.2017, n. 28515
Cass. 9.4.2019, n. 9879
- Parimenti infondato risulta il secondo motivo alla stregua dell'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 9.4.2019, n. 9879;
Cass. 18.5.2018, n. 12328
Cass. 29.8.2017, n. 20496
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Testo completo

nte SENTENZA sul ricorso 15919-2015 proposto da: CURCI BENITO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato ANDREA DE ROSA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2021 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in 2387 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale y dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5490/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/09/2014 R.G.N. 6518/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2021 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA - Con sentenza del 18 settembre 2014, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, rigettava la domanda proposta da Benito Curci nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto la riliquidazione del trattamento pensionistico di anzianità a carico del Fondo di Previdenza degli Autoferrotranvieri con applicazione, anche per gli anni 2007 e 2008, della maggiorazione di cui all'art. 4 d.l. n. 501/1995 conv. nella I. n. 11/1996, consistente nell'accreditamento di 35 anni di contribuzione, imputandola alla quota di pensione corrispondente all'anzianità contributiva maturata alla data del 31.12.1994 (c.d. quota A) e non all'ultima quota di pensione (c.d. quota C o B2 costituita dalle retribuzioni successive al 1.1.1995) con applicazione sulla contribuzione dell'aliquota di rendimento del 2,50% e non del 2% come operato dall'INPS. - La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto di dover interpretare la norma di cui al citato art. 4 nel senso che la stessa non possa essere letta in termini per cui la maggiorazione da questa riconosciuta debba riflettere i suoi effetti soltanto sull'anzianità contributiva maturata nel fondo speciale alla data del 31.12.1994, con applicazione dunque dell'aliquota di rendimento del 2,50% propria della quota di pensione B, identica a quella A, derivandone l'illogica conseguenza dell'estensione del beneficio oltre l'accreditamento di anzianità ulteriore, a ricomprendere un'aliquota di rendimento di cui non avrebbero beneficiato ove avessero lavorato, per essere stata prevista la riduzione al 2% dell'aliquota di rendimento sulle retribuzioni a decorrere dall'1.1.1995 . - Per la cassazione di tale decisione ricorre il Curci, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l'INPS. - Il procuratore ha depositato la sua requisitoria concludendo per l'accoglimento del ricorso. - Il ricorrente ha poi presentato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE - Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. imputa alla Corte territoriale l'omessa considerazione del giudicato esterno formatosi in relazione al pronunciamento di cui alla sentenza 10166/2008 resa dal Tribunale di Roma che imputava il bonus contributivo derivante dall'accreditamento convenzionale dell'anzianità alla quota A con applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,50 %. - Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, d.l. n. 501/1995 conv. in I. n. 11/1996 in relazione all'art. 12 disp. legge in generale, imputa alla Corte territoriale il malgoverno dei canoni di interpretazione della legge per aver disatteso il fondamentale criterio letterale che imporrebbe di individuare nella quota A (a meglio B ma nulla cambia) quella destinata ad essere incrementata dall'anzianità convenzionale. - Con il terzo motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in relazione all'omessa considerazione della formulazione del petitum, in sede di conclusioni rese dall'odierno ricorrente nel ricorso introduttivo in termini alternativi, di modo che l'esito dell'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2% conseguente all'imputazione alla quota C della pensione dell'incremento dell'anzianità convenzionale doveva ritenersi ricompreso nella domanda proposta. - Il primo motivo risulta infondato alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr.

Cass. 29.11.2017, n 28515), secondo cui "affinché il giudicato esterno - per quanto rilevabile d'ufficio - possa far stato in accoglimento della relativa eccezione, la certezza della sua formazione deve essere provata attraverso la produzione della sentenza, completa della motivazione, posta a fondamento dell'eccezione e recante il relativo attestato di cancelleria di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., non potendone risultare la portata dal solo dispositivo". - Parimenti infondato risulta il secondo motivo alla stregua dell'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 9.4.2019, n. 9879;

Cass.18.5.2018, n. 12328; Cass. 29.8.2017, n. 20496), secondo cui, in tema di pensionamento anticipato dei lavoratori addetti ai servizi di trasporto (autoferrotranvieri), la maggiorazione contributiva va imputata alla quota di pensione maturata successivamente al 31.12.1994 (quota C o B2), sicché ad essa deve essere applicata l'aliquota annua di rendimento del 2%, prevista dalla normativa in vigore a partire da quella data, risolvendosi il beneficio nell'accreditamento di contribuzione figurativa che, per pacifico principio di carattere generale, viene imputata al periodo nel quale si colloca l'evento a copertura del quale essa è posta, nella specie dato dalla data dell'anticipazione della pensione. - Di contro, inammissibile si rivela il terzo motivo per difetto di autosufficienza non dando conto il ricorrente di quanto il formulato motivo presuppone, ovvero che l'INPS, non solo non aveva riconosciuto sulla maggiorazione contributiva spettante l'aliquota di rendimento pretesa al 2,50%, ma addirittura in sede di liquidazione della pensione neppure aveva accreditato la stessa maggiorazione contributiva.

Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 luglio 2021. Il Relatore n Il Presidente