Court allows INPS pension recalculation appeal, ruling contribution surcharge applies to post-1994 pension quota at 2% rate.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed the INPS's appeal against a lower court ruling that had recalculated a pensioner's benefit using a 2.5% rate. The pensioner argued the contribution surcharge should apply to the post-1994 pension quota, while the INPS contended it should apply to the pre-1994 period. The court decided in favor of the pensioner, establishing that the surcharge must be imputed to the pension period following the cutoff date, thereby applying the lower 2% rate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 d.l. n. 501/1995 conv. in I. n. 11/1996; The contribution surcharge for early retirement of transport workers must be imputed to the pension quota matured after December 31, 1994, applying the 2% annual yield rate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
te SENTENZA sul ricorso 15540-2015 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli SERGIO PREDEN, LUIGI 2021 CALIULO, ANTONELLA PATTERI; 2386 - ricorrente - contro DI VITTORIO AUGUSTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato ANDREA DE ROSA, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5234/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/06/2014 R.G.N. 1685/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2021 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA - Con sentenza del 9 giugno 2014, la Corte d'Appello di Roma, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la sentenza resa dal Tribunale di Viterbo sulla domanda proposta da Augusto Di Vittorio nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto la riliquidazione del trattamento pensionistico di anzianità a carico del Fondo di Previdenza degli Autoferrotranvieri con applicazione, anche per gli anni 2007 e 2008, della maggiorazione di cui all'art. 4 d.l. n. 501/1995 conv. nella I. n. 11/1996, consistente nell'accreditamento di 35 anni di contribuzione, imputandola alla quota di pensione corrispondente all'anzianità contributiva maturata alla data del 31.12.1994 (c.d. quota A) e non all'ultima quota di pensione (c.d. quota C o B2 costituita dalle retribuzioni successive al 1.1.1995) con applicazione sulla contribuzione dell'aliquota di rendimento del 2,50% e non del 2% come operato dall'INPS, in parziale riforma della predetta decisione, dichiarava il diritto del Di Vittorio ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico nell'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota di rendimento 2,50%. - La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto di dover interpretare la norma di cui al citato art. 4 nel senso che la stessa debba essere letta in termini per cui la maggiorazione da questa riconosciuta debba riflettere i suoi effetti soltanto sull'anzianità contributiva maturata nel fondo speciale alla data del 31.12.1994, con applicazione dunque dell'aliquota di rendimento del 2,50% propria della quota di pensione B, identica a quella A, ciò derivando dalla lettera della norma che fa esclusivo riferimento all'anzianità contributiva maturata al 31.12.1994, che va, quindi, collocata temporalmente alla data indicata dalla norma, a tutti gli effetti, anche ai fini della quantificazione dell'importo dovuto. - Per la cassazione di tale decisione ricorre l'Istituto, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Di Vittorio. - Il procuratore ha depositato la sua requisitoria concludendo per l'accoglimento del ricorso. - Il ricorrente ha poi presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE - Con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, d.lgs. n. 414/19996 e 4, d.l. n. 501/1995 conv. in I. n. 11/1996, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale concretandosi la maggiorazione contributiva nell'accredito di contribuzione figurativa che, per pacifico principio generale, viene imputata al periodo nel quale si colloca l'evento a copertura del quale essa è posta, da identificarsi nella cessazione del rapporto di lavoro, necessariamente compreso, in base al disposto della norma, tra 1'1.1.1995 ed il 31.12.1997, comportando, dunque, l'imputazione della maggiorazione alla quota C della pensione con applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,00%. - Il motivo merita accoglimento alla stregua dell'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 9.4.2019, n. 9879;
Cass. 18.5.2018, n. 12328; Cass. 29.8.2017, n. 20496), secondo cui, in tema di pensionamento anticipato dei lavoratori addetti ai servizi di trasporto (autoferrotranvieri), la maggiorazione contributiva va imputata alla quota di pensione maturata successivamente al 31.12.1994 (quota C o B2), sicché ad essa deve essere applicata l'aliquota annua di rendimento del 2%, prevista dalla normativa in vigore a partire da quella data, risolvendosi il beneficio nell'accreditamento di contribuzione figurativa che, per pacifico principio di carattere generale, viene imputata al periodo nel quale si colloca l'evento a copertura del quale essa è posta, nella specie dato dalla data dell'anticipazione della pensione.
Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l'attribuzione delle spese
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 luglio 2021. Il Relatore Il Presidente IL FUNZlO f GIUDIZIARIO M icoia .11 Funzionario Giudiziario Deposi