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Ordinanza — n. 31488/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses Ministry appeal, upholding teacher's right to overtime pay outside school plans.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31488/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Ministry of Education appealed a lower court ruling awarding a physics coordinator overtime pay for years 2010-2012. The Ministry argued the pay should be excluded from school-specific funding plans, but the court found the collective agreement explicitly assigns this compensation to national regulations rather than local plans. Consequently, the appeal was rejected because the lower court correctly interpreted the contract and the teacher failed to present a defense.

Regesto Legislator

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Art. 87, comma 3 del CCNL comparto scuola 2007; Art. 30 del CCNL comparto scuola 2007: The compensation for a provincial education coordinator is governed by national legislation and collective agreements, not by school-specific funding plans for sports initiation projects.

Parole chiave

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overtime compensation collective agreement interpretation school funding plans provincial coordinator cassation appeal rejection sussidio per la frequentazione di corsi assegni di formazione retribuzione del curatore

Disposizioni normative citate

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Art. 87, comma 3 del CCNL comparto scuola 29.11.2007
Art. 30 del CCNL comparto scuola 29.11.2007
Art. 40 del d.lgs. n. 165/2001
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 22517-2015 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; - ricorrente - contro 2021 MARABINI MAURIZIO; 2554 - intimato - avverso la sentenza n. 189/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/07/2015 R.G.N. 465/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 3 luglio 2015, la Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione resa dal Tribunale di Ferrara e accoglieva la domanda proposta da Maurizio Marabini, nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avente ad oggetto la condanna del Ministero a riconoscere ed erogare in favore del Marabini, docente coordinatore provinciale di educazione fisica, il "compenso per ore eccedenti" previsto dall'art. 87, comma 3, del CCNL per il personale del comparto scuola del 29.11.2007, per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata l'eccezione di nullità della sentenza per carenza di motivazione proposta dal Ministero e fondata la pretesa del ricorrente, non essendo il compenso rivendicato dal Marabini, proprio della figura del Coordinatore provinciale, riconducibile, ai sensi dell'art. 30 del CCNL di comparto, a quelle erogazioni derivanti dal finanziamento delle attività complementari di educazione fisica (progetti di avviamento alla pratica sportiva) rientranti nei Piani di Offerta Formativa proposti dai singoli istituti per la cui determinazione è competente la contrattazione collettiva e non risultando, dunque, quel compenso sostituito dalle previsioni dell'accordo nazionale del 18 maggio 2010 relativo ai soli POF; che, per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero, affidando l'impugnazione a due motivi, in relazione alla quale il Marabini, pur intimato, non ha svolto alcuna difesa;

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 87 del CCNL per il comparto scuola relativo al quadriennio 2006/2009, censura l'interpretazione che della predetta norma ha accolto la Corte territoriale; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 87 e 30 del CCNL per il comparto scuola relativo al quadriennio 2006/2009 e 40 del d.lgs. n. 165/2001, il Ministero ricorrente lamenta l'incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa la disconosciuta competenza della contrattazione collettiva nella determinazione del compenso per il coordinatore provinciale di educazione fisica nel quadro della determinazione dei finanziamenti dei c.d.

Piani per l'Offerta Formativa; che i due motivi sopra esposti, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano infondati, dovendosi ritenere immune da vizi logici e giuridici la lettura della disciplina contrattuale in parola, alla cui stregua, diversamente da quanto previsto per la determinazione delle erogazioni al personale docente connesse al finanziamento dei progetti di avviamento della pratica sportiva nel quadro dei Piani di Offerta Formativa predisposti dai singoli istituti, la definizione del compenso per il coordinatore provinciale di educazione fisica di cui all'art. 87, comma 3, del CCNL deve confermarsi estranea ai POF e assoggettata alla legislazione e alle norme nazionali e integrative attualmente vigenti all'atto della stipula del presente CCNL, formula che non prefigura a riguardo la delega della relativa competenza alla contrattazione collettiva e, pertanto, non ricomprende i successivi accordi sindacali del 18.11.2009 e del 18.5.2010, viceversa invocati dal MIUR quali nuove fonti regolative della voce retributiva in questione; che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza attribuzione delle spese, per non aver il Marabini svolto alcuna attività difensiva;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. sensi—d-ell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, Idà atto della sussistenza dei presupposti suali per il --- versamento da parte del ricorrente; dell'ulteriore importo a titolo di contrdo-trhifiCato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 15 luglio Il