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Ordinanza — n. 31464/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific allegations regarding damages and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31464/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected the appeal filed by former employees against Fiat Chrysler and related companies, upholding the lower court's decision to dismiss their claims. The workers argued that a 2004 collective agreement guaranteed their priority hiring rights, but the appellate court found no evidence of breach or specific damages. The Supreme Court affirmed this ruling, noting the appellants failed to specify the exact damages claimed or demonstrate a concrete prejudice from lost hiring chances.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.; The Court of Cassation rejects an appeal if the appellant fails to specify the exact damages claimed or demonstrate a concrete prejudice, as the Supreme Court must verify the merits based solely on the appeal without supplementary investigations.

Parole chiave

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collective agreement breach priority hiring rights lack of specific allegations procedural defect appeal lost chances damages Cassazione Roma labor dispute indennità di disoccupazione dell'assicurato

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.
parte ricorrente, in violazione del disposto dell'art. 366, comma 1, n.
art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
e Fiat Chrysler Automobiles Italy s.p.a., in C 4.000, 00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, ciascuna Ai sensi dell'art. 13, co.
comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass.
art. 2932 cod. civ
denunziando omessa pronunzia sulle conseguenze dell'inadempimento dell'obbligo di assunzione non eseguibile ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.;
art. 112 cod. proc. civ
con il terzo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 12761 del 2004
Cass. Sez. Un. n. 2602 del 2003
Cass. n. 4743 del 2001
Cass. n. 5508 del 2016
(già FIAT Auto s.p.a.) e non anche le altre controricorrenti nei confronti delle quali la notifica del ricorso per cassazione aveva la sola finalità di mera litis denuntiatio e non aveva comportato l'acquisizione della qualità di parte (Cass. n. 5508 del 2016, Cass.
Cass. 2208 del 2012
5508 del 2016, Cass. 2208 del 2012);
Cass. Sez. Un. n. 23535 del 2019
115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535 del 2019);
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 7077-2018 proposto da: ACERENZA GIUSEPPINA, DI BENEDETTO KATIA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA FREGENE 13, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPINA D'ANGELO, rappresentate e difese dall'avvocato ALFONSO SALVATORE; - ricorrenti - contro - TOWER AUTOMOTIVE ITALY S.R.L., in persona del legale 2021 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 1937 in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato NICOLA PETRACCA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERGIOVANNI MANDRUZZATO; - FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ITALY S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO AMENDOLITO, MARIA DI BIASE, GRAZIA FAZIO; - P.C.M.A. - PLASTIC COMPONENTS AND MODULES AUTOMOTIVE S.P.A. (già ERGOM AUTO MOTIVE S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO AMENDOLITO, MARIA DI BIASE, GRAZIA FAZIO; - FCA MELFI S.P.A., (già S.A.T.A.

S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO AMENDOLITO, MARIA DI BIASE, GRAZIA FAZIO; - controricorrenti - nonché contro LEAR CORPORATION ITALIA S.R.L.; - intimata - avverso la sentenza n. 153/2017 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 19/09/2017 R.G.N. 3/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA PAGETTA. Rilevato che 1. con sentenza n. 153/2017 la Corte di appello di Potenza, rigettando l'appello principale di Giuseppina Acerenza, Katia Di Benedetto e Vito Nardozza e dichiarando assorbito l'appello incidentale subordinato di Lear Corporation Italia s.r.I., ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda dei detti lavoratori intesa alla emissione di sentenza costituiva del rapporto di lavoro e di condanna delle società convenute al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Tale domanda era fondata sull'accordo sindacale in data 15/10/2004, che prevedeva un diritto di precedenza del personale dello stabilimento della Valeo Cavi Sud, definitivamente chiuso, ad essere assunto da SATA s.p.a o da altre società dell'indotto automobilistico dell'area industriale di Melfi in relazione all'aumento del fabbisogno di organico conseguente all'incremento dei volumi produttivi.

2. la Corte di appello, richiamato proprio precedente, ha escluso con riferimento agli odierni ricorrenti l'inadempimento dell'obbligo di assunzione sancito dall'accordo sindacale in oggetto rilevando, in sintesi, il difetto di allegazione circa gli elementi che avrebbero consentito di riconoscere agli originari ricorrenti il diritto ad essere assunti con precedenza in relazione alla dedotta assunzione di numerosi lavoratori da parte delle aziende convenute; in relazione alla residua domanda risarcitoria, premessa inoltre la natura precontrattuale del danno astrattamente risarcibile nella fattispecie, ha rilevato la mancanza di prova del pregiudizio lamentato in termini di occasioni di lavoro perse o di altra utilità sfuggita a causa dell'inadempimento dell'obbligo assunto con l'accordo in oggetto; per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso Giuseppina Acerenza, Katia Di Benedetto e Vito Nardozza sulla base i di tre motivi precisando che la domanda era diretta nei confronti delle sole società FCA Melfi s.r.l. (già SATA s.p.a.), Fiat Chrysler Automobiles Italy s.p.a. (già FIAT Auto s.p.a.) mentre la notuifica del ricorso alle altre societù era finalizzata alla integrazione del contraddittorio-He intimate FCA Melfi s.r.l. (già SATA s.p.a.), Fiat Chrysler Automobiles Italy s.p.a. (già FIAT Auto s.p.a.) Tower Auto Motive Italy s.r.l. e PCMA s.p.a. , hanno ciascuna resistito con controricorso ;

Lear Corporation Italia s.r.I., non ha svolto attività difensiva;

4. hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis .1. cod. proc civ. parte ricorrente e FCA Melfi s.r.l. e Tower Auto Motive Italy s.r.l.; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2932 e 1218 cod. civ. in relazione alla accertata, con sentenza passata in giudicato, ineseguibilità in forma specifica dell'accordo sindacale/contratto preliminare in favore di terzi, accordo che perciò era da ritenersi produttivo delle sole conseguenze risarcitorie per il danno causato dall'inadempimento dell'obbligazione dichiaratamente assunta con l'accordo medesimo; premesso che la sentenza impugnata, per il tramite del richiamo ad altra pronunzia della medesima Corte d'appello, aveva dimostrato di non mettere in dubbio la validità dell'accordo sindacale in data 15/10/2004 - che prevedeva un diritto di precedenza dei dipendenti in forza allo o stabilimento della Valeo Cavi Sud, definitivamente chiuso, ad essere assunti da SATA s.p.a o da altre società dell'indotto automobilistico dell'area industriale di Melfi in relazione all'aumento del fabbisogno di organico conseguente all'incremento dei volumi produttivi - sostiene che il rigetto della domanda di risarcimento del danno si poneva in contrasto con le norme richiamate ed in particolare con il fatto che, come chiarito dalla SC, quando in presenza di inadempimento contrattuale non sia esperibile il rimedio della esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. il lavoratore ha diritto all'integrale risarcimento del danno;

2. con il secondo motivo di ricorso deduce omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti nonché vizio insanabile della decisione, per mancanza assoluta della motivazione, in relazione alla statuizione di rigetto della domanda risarcitoria del danno da inadempimento dell'obbligo di assunzione, o in alternativa, per il " contrasto" da ritenersi clamoroso ed irragionevole, oltre che irriducibile fra affermazioni fra loro inconciliabili in relazione agli effetti della " incoercibilità" dell'obbligo di assunzione ex art. 2932 cod. civ sulla pretesa risarcitoria. ";

3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. denunziando omessa pronunzia sulle conseguenze dell'inadempimento dell'obbligo di assunzione non eseguibile ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.;

4. il primo motivo di ricorso è inammissibile; 4.1. la sentenza impugnata ha dichiarato di voler dare continuità a proprio precedente, che ha richiamato nelle parti salenti, il quale aveva in sintesi escluso la possibilità di pronunzia in forma specifica dell'obbligo di assunzione previsto nell'accordo sindacale in oggetto; ha quindi ritenuto che la censura relativa alla esistenza della prova dell'avveramento della condizione (incremento dell'organico) prevista nell'accordo sindacale era infondata prima ancora che generica in difetto di allegazioni da parte dei lavoratori circa l'attualità del proprio diritto all'assunzione con precedenza rispetto alle assunzioni operate , o all'assorbimento di altro dipendente dell'azienda stessa; in relazione alla residua domanda risarcitoria ha argomentato dall'assenza di prova del danno, di natura precontrattuale, consistente nella perdita di occasioni di lavoro, astrattamente configurabile nella fattispecie; in particolare ha escluso la possibilità di identificare il danno con le retribuzioni maturate e non corrisposte dalla data dell'inadempimento sino all'assunzione in quanto ciò avrebbe in concreto implicato il riconoscimento dell'obbligo di stipulare il contratto ex art. 2932 cod. civ. a carico delle società convenute; 4.2. parte ricorrente non si confronta con le effettive ragioni della decisione la quale non ha negato, come sembra sostenere chi ricorre, la astratta possibilità di un risarcimento del danno pur in difetto di possibilità giuridica di pronunzia costitutiva ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., ma ha ritenuto che, in concreto, vi era stato il difetto di allegazione e prova dell'inadempimento delle società nei confronti delle odierne ricorrenti e, prima ancora, del verificarsi rispetto ad esse della condizione di efficacia dell'accordo; ha quindi escluso la configurabilità in concreto, per difetto di allegazione, di un danno da responsabilità precontrattuale; 4.3. la sentenza non contiene alcuna affermazione in diritto in contrasto con le norme delle quali è denunziata violazione e falsa applicazione ma ritiene che nella concreta fattispecie non si siano verificati e presupposti di fatto giustificativi della pretesa risarcitoria azionata dalle ricorrenti unitamente a quella intesa ad una pronunzia costitutiva; alla luce di tale ricostruzione le critiche articolate con il motivo in esame risultano prive di pertinenza con le effettive ragioni alla base del decisum;5. il secondo motivo di ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato; si premette che la formale denunzia di omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5 , cod. proc. civ., risulta in concreto preclusa, ai sensi dell'art. 348 ter, , ultimo comma, cod. proc. civ., dalla esistenza di «doppia conforme», non avendo parte ricorrente indicato, come suo onere, le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse erano tra loro diverse (Cass. n. 20994 del 2019, Cass. n. 210 del 2018, Cass. n. 19001 del 2016, Cass. 5528 del 20149); inoltre la censura non è articolata in conformità dell'attuale configurazione del vizio motivazionale il quale esige che il fatto del quale è denunziato omesso esame costituisca un fatto in senso storico- fenomenico e non, come in concreto dedotto, l'oggetto del ricorso in appello (v. ricorso per cassazione, pag.23, quinto capoverso); in relazione all'ulteriore censura intesa a denunziare, in sintesi, apparenza di motivazione in relazione al rigetto della domanda risarcitoria si rileva la insussistenza del vizio denunziato posto che la Corte ha motivato ampiamente le ragioni del rigetto della domanda risarcitoria rinvenibili in sostanza nell'assenza di allegazione e prova dell'inadempimento dell'accordo nei confronti delle lavoratrici e, quanto alla responsabilità precontrattuale dal difetto di allegazione di un concreto pregiudizio connesso alla perdita di chances;

6. il terzo motivo di ricorso è inammissibile sia per difetto di specificità che per difetto di pertinenza con le ragioni della decisione; 6.1. parte ricorrente, in violazione del disposto dell'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., non dimostra, mediante trascrizione degli atti evocati nelle parti di pertinenza, se ed in che termini era stata formulata la domanda risarcitoria, diversa da quella esaminata dalla Corte di merito, in relazione alla quale lamenta l'omessa pronunzia; neppure specifica con riferimento alle censure articolate nell'atto di appello le critiche mosse alla sentenza di primo grado; a tal fine non è sufficiente il rinvio per relationem agli atti di causa posto che il giudice di legittimità deve poter verificare la fondatezza delle censure articolate sulla base del solo esame del ricorso per cassazione senza ricorrere ad indagini integrative (Cass. n. 12761 del 2004, Cass.

Sez. Un. n. 2602 del 2003, Cass. n. 4743 del 2001); dalla sentenza impugnata emerge comunque che vi è stato esame della domanda di risarcimento del danno sia sotto il profilo del danno da inadempimento contrattuale (inadempimento ritenuto insussistente nei confronti degli odierni ricorrenti per difetto di dimostrazione di un diritto attuale all'assunzione con precedenza rispetto alle assunzioni medio tempore operate dalla società) sia sotto il profilo del danno da responsabilità precontrattuale ritenuto indimostrato nei suoi presupposti fattuali;

7. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto; le spese di lite sono regolate secondo soccombenza in favore delle controricorrenti nei cui confronti era dichiaratamente diretta la domanda formulata con il ricorso per cassazione, vale a dire le sole società FCA Melfi s.r.l. (già SATA s.p.a.), Fiat Chrysler Automobiles Italy s.p.a. (già FIAT Auto s.p.a.) e non anche le altre controricorrenti nei confronti delle quali la notifica del ricorso per cassazione aveva la sola finalità di mera litis denuntiatio e non aveva comportato l'acquisizione della qualità di parte (Cass. n. 5508 del 2016, Cass. 2208 del 2012);

8. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535 del 2019);

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore di FCA Melfi s.r.l. e Fiat Chrysler Automobiles Italy s.p.a., in C 4.000, 00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, ciascuna Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r