Cassation court dismisses appeals regarding collective bargaining agreement interpretation and procedural defects in labor contract claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected appeals filed by employees against a lower court ruling that denied specific performance of a collective agreement clause. The employees argued for contract execution based on an option to transfer to a controlling bank, while the lower court found no such right due to a change in the collecting society's management. The court upheld the lower decision, citing insufficient grounds for the employees' arguments and procedural flaws in their second appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2932 c.c.; Art. 8.2.2 Accordo Quadro 2001: The court interprets collective agreement clauses strictly; where essential contract elements like the specific transferee are missing, the right to specific performance is denied despite the existence of an option clause.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 24481-2016 proposto da: BABETTO SUSANNA SATTIN MASSIMILIANA, MARANEONI MARTA, MILANI GIANFRANCO, PONCHIO MARINA, MORI DAVIDE, MEDEA TIZIANO, RAULI MICHELE, MANTOVANI STEFANO, RODELLA DIEGO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. CESARE 94, presso lo studio 2020 dell'avvocato RAFFAELE CARDILLI, che li rappresenta e 2307 difende unitamente agli avvocati ENRICO BARRACO, GIANCARLO MORO; - ricorrenti principali - INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.
FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 61/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/05/2016 R.G.N. 848/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per il rigetto entrambi i ricorsi udito l'Avvocato RAFFAELE CARDILLI; udito l'Avvocato CARLO BOZZI per delega verbale Avvocato ARTURO MARESCA.
FATTI DI CAUSA Con sentenza del 6 maggio 2016, la Corte d'Appello di Venezia, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa, all'esito della riunione di due procedimenti, dal Tribunale di Padova, che aveva accolto la domanda proposta da Susanna Babetto, Davide Mori, Simone Modena, Stefano Mantovani, Tiziano Medea, Marta Marangoni, Michele Rauli, Diego Rodella, Massimiliana Sattin, Gianfranco Milani, Marina Ponchio, Maria Lin, Luca Boldrin, Sandra Albertin, Alessandra Polezzo, Alessandra Zanella, Angelo Brighenti nei confronti di Intesa San Paolo S.p.A., Gest Line S.p.A. (ora Equitalia Sud S.p.A. e Roiscossione S.p.A. (ora Equitalia S.p.A.) riconoscendo il diritto degli istanti all'assunzione ai sensi dell'art. 2932 c.c. presso la Banca convenuta per effetto dell'esercizio dell'opzione loro riconosciuta ex art. 8.2.2 dell'Accordo Quadro del 25.5.2001, dichiarata l'interruzione del processo nei confronti di Giorgio Cosco, riformava parzialmente la decisione medesima escludendo, a fronte del riconosciuto diritto all'esercizio dell'opzione, l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di assunzione degli istanti a carico della Banca convenuta;
La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto sussistente l'interesse ad agire agli effetti della declaratoria del diritto all'opzione di cui all'accordo del 25.5.2001 per l'assunzione presso un soggetto appartenente all'area del credito nell'ipotesi in cui, a seguito di avvicendamento societario o del venir meno della concessione per la riscossione dei tributi, il subentrante nella gestione della Società al momento titolare della concessione stessa fosse un soggetto non controllato da uno o più gruppi creditizi ma, al contrario, insussistente il diritto all'esecuzione ex art. 2932 c.c. dell'obbligo alla stipula del contratto di assunzione da parte della Banca convenuta per difetto del presupposto dato dalla ricorrenza degli elementi essenziali del contratto stesso.
Per la cassazione di tale decisione ricorrono Susanna Babetto, Davide Mori, Simone Modena, Stefano Mantovani, Tiziano Medea, Marta Marangoni, Michele Rauli, Diego Rodella, Massimiliana Sattin, Gianfranco Milani, Marina Ponchio, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, Intesa Sanpaolo S.p.A., che, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale, articolato su un unico motivo, mentre Equitalia Sud S.p.A., pur intimata, anche quale incorporante di Equitalia S.p.A., non ha svolto alcuna attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, i ricorrenti principali, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c., 8.2 dell'Accordo collettivo quadro 25.5.2001, 2932 c.c. in una con l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio "per avere la Corte d'Appello ritenuto non tenuto in alcun cale la documentazione dimessa in atti e valorizzata in apposito motivo di appello incidentale", lamenta l'incongruità logica e giuridica di una lettura dell'Accordo predetto, per la quale al riconoscimento del diritto di opzione, stante l'avveramento della condizione data dal venir meno della concessione per la riscossione dei tributi in capo alla Gest Line S.p.A., controllata da Cardine Banca S.p.A., poi divenuta Intesa Sanpaolo S.p.A. con passaggio a Riscossione S.p.A. (poi Equitalia S.p.A incorporata da Equitalia Sud S.p.A.), non abbia corrisposto l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di assunzione degli istanti da configurarsi in termini di "passaggio diretto" alle dipendenze di Intesa Sanpaolo S.p.A., lettura condizionata dalla mancata considerazione di documentazione puntualmente versata in atti.
Con il secondo motivo, denunciando, unitamente ai vizi di cui sopra, l'omesso esame "del motivo di gravame volto alla richiesta di condanna della Società Intesa San paolo S.p.A. all'assunzione presso la stessa a parità di inquadramento e sede di lavoro attuali, peraltro chiaramente declinata in atti", i ricorrenti principali imputano alla Corte territoriale l'omessa pronunzia in ordine alla domanda di condanna all'assunzione dei lavoratori a parità di inquadramento, mansioni e sede di lavoro che dichiara essere stata fatta oggetto di appello incidentale.
Dal canto suo la Banca ricorrente incidentale con l'unico motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e ss. c.c. nonché dell'Accordo collettivo del 25.5.2001. imputa alla Corte territoriale il malgoverno dei criteri di interpretazione dei contratti per non aver tenuto in adeguata considerazione il tenore complessivo dell'Accordo predetto ed, in particolare, la specifica finalità di tutela dell'occupazione rispetto alla quale appare eccedente la pretesa di essere assunti presso Intesa Sanpaolo S.p.A. laddove la Società di appartenenza continuava ad essere soggetta al controllo della predetta e quindi di soggetto rientrante nell'area del credito per giunta più stabile.
Prendendo le mosse, per l'evidente priorità logica, dall'unico motivo di ricorso incidentale, se ne deve rilevare l'infondatezza in coerenza con l'orientamento accolto da questa Corte in vertenze del tutto sovrapponibili (cfr. Cass. 7 gennaio 2016, n.
76) cui il Collegio intende dare continuità, per essere l'interpretazione della clausola di cui all'art. 8.2.2 dell'Accordo collettivo del 21.5.2001 aderente alla sua formulazione letterale che chiaramente riconosce al personale interessato, nell'ipotesi del venir meno della concessione per la riscossione dei tributi, il diritto all'assunzione presso l'Istituto bancario controllante la Società originaria titolare della concessione. Parimenti infondati risultano entrambi i motivi del ricorso principale. Quanto al primo motivo, tenuto conto dell'insufficiente riferimento contenuto in rubrica all'art. 1362 al fine di ritenere correttamente impugnato l'utilizzo dei criteri di interpretazione degli atti negoziali operato dalla Corte territoriale per l'esegesi dell'Accordo Quadro del 25 maggio 2001 e- della lettera formalizzata a latere dell'Accordo medesimo, dovendo viceversa a quel fine risultare espressamente indicato il punto ed il modo in ( 3 I 1 cui il giudice di merito si sarebbe dagli stessi dì-scostato,:
è da '- ritenersi corretta la lettura data dalla Corte territoriale all'Accordo Quadro del 25 maggio 2001 ed alla lettera formalizzata a latere dell'Accordo medesimo, secondo cui la carenza degli elementi essenziali del relativo contratto, di cui la sentenza doveva tenere luogo ex art. 2932 c.c., risulterebbe evidente nella mancata identificazione del soggetto destinatario dell'obbligo di assunzione di cui alla clausola 8.2.2. dell'Accodo collettivo del 21.5.2001 e dalla non desumibilità di tali elementi aliunde, argomentazione che i ricorrenti inammissibilmente censurano sul piano motivazionale, opponendo una diversa lettura dei documenti richiamati.
Analoghi profili di inammissibilità della censura presenta il secondo motivo stante, da un lato, l'errata formulazione della censura medesima, laddove si denuncia con rifermento alla "manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione" e non, come dovuto, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., l'omessa pronunzia sulla domanda, asseritamente formulata in via incidentale, di condanna della Banca all'assunzione dei ricorrenti a parità di inquadramento, mansioni e sede di lavoro e, dall'altro, la carenza di autosufficienza del motivo, non chiarendosi ivi con quale atto ed in quali termini la predetta domanda sarebbe stata proposta, così da indurre a ritenere, alla stregua delle conclusioni rassegnate dagli appellati, come riportate nell'intestazione della sentenza impugnata, che tale domanda non sia stata riproposta in secondo grado, ove mai lo fosse stata in primo.
Entrambi i ricorsi vanno dunque rigettati, con compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità in ragione della reciproca soccombenza
P.Q.M.
La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa tra le parti le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principale e incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi principale e incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovu