Cassation court dismisses civil claim for public sector job promotion due to administrative discretion and vacancy. The court ruled that the administration's decision not to fill the post after a previous candidate's disqualification was valid. The claim was inadmissible because the administrative act had already been exercised. The court emphasized that a new administrative will is required to fill vacancies. The decision clarifies the limits of civil jurisdiction over public employment disputes. The ruling upholds the administration's right to manage personnel vacancies. The court found no violation of constitutional or civil law principles. The case highlights the distinction between civil and administrative jurisdiction in public jobs. The outcome favors the public administration's discretion in hiring decisions. The judgment confirms that procedural rules exclude civil claims in this context.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil appeal inadmissible, dismissing the claim for a public sector position. The lower court found that the administration's decision not to fill the vacancy after a previous candidate's disqualification was valid and did not violate civil law. The court ruled that the administrative act had already been exercised, leaving no room for a civil claim based on the previous candidate's disqualification. The decision emphasizes that filling such vacancies requires a new manifestation of will by the administration, which is outside the scope of civil jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 nr. 3 cod. proc. civ.; Art. 97 Cost.; Art. 1175, 1375 cod. civ.; Art. 1336 cod. civ.; DPR n. 3/1957, art. 8: The administration's decision not to fill a public vacancy after a previous candidate's disqualification constitutes a valid exercise of administrative power, excluding civil jurisdiction and requiring a new manifestation of will for further appointments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 27182-2015 proposto da: SANTILLI DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE DI PARDO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2021 PROVINCIA DI CAMPOBASSO; 2067 - intimata - avverso la sentenza n. 83/2015 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 14/05/2015 R.G.N. 161/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA. PROC. nr. 27182/2015 RG RILEVATO CHE 1.La Corte d'Appello di Campobasso confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da DOMENICO SANTILLI nei confronti della Provincia di Campobasso per l'accertamento del diritto ad essere assunto in ruolo con profilo di istruttore direttivo informatico dal 17 settembre 2008, per scorrimento della graduatoria di concorso approvata con determina dirigenziale del 14 ottobre 2002 (nr. 3739).
2. La Corte territoriale respingeva la tesi del SANTILLI, secondo cui il diritto alla assunzione derivava dallo scorrimento già disposto nei confronti del candidato che lo precedeva in graduatoria - signor QUICI- il cui rapporto di lavoro era terminato in data 17 settembre 2008 per invalidità del titolo di studio.
3. Osservava che per la sussistenza del diritto della assunzione era necessaria la manifestazione della volontà della amministrazione di coprire il posto, che era invece rimasto vacante dopo la mancata assunzione del QUICI.
4. Al più poteva ritenersi l'obbligo della Pubblica amministrazione di avvalersi della graduatoria, entro il termine di efficacia della stessa, piuttosto che procedere alla indizione di una nuova procedura concorsuale ma la esistenza di una graduatoria, pur valida ed efficace, non obbligava la amministrazione ad assumere gli idonei non vincitori in relazione a posti che essa non intendeva coprire.
5. La provincia aveva rappresentato che prima ancora della dichiarazione di invalidità del titolo di studio del QUICI, la Corte dei Conti aveva mosso rilievi per l'ingiustificata crescita della spesa per il personale (nota del 12 settembre 2008); l'agire della Provincia, che si conformava alle prescrizioni della Corte dei Conti, costituiva, in aggiunta alle suddette considerazioni, una legittima ragione della mancata assunzione del SANTI LLI.
6. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza DOMENICO SANTILLI, affidato ad un unico motivo di censura; la Provincia di Campobasso è rimasta intimata.PROC. nr. 27182/2015 RG RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di censura il ricorrente ha dedotto— ai sensi dell'articolo 360 nr.3 cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione dell'articolo 97 Cost. e degli articoli 1175 e 1375 cod.civ. nonché dell'articolo 1336 cod civ., assumendo di avere maturato il diritto soggettivo alla assunzione in ragione della determinazione della amministrazione di coprire il posto vacante attraverso lo scorrimento della graduatoria.
2. Ha richiamato le delibere assunte dalla Provincia ( delibere del 12.9.2001 nr. 2869; del 15 maggio 2007 nr. 85 e del 18 ottobre 2007 nr. 256) ed ha censurato la sentenza impugnata per avere ritenuto necessaria la manifestazione della volontà di scorrere la graduatoria nei suoi diretti confronti.
3. Ha assunto che la volontà della amministrazione di coprire il posto vacante e disponibile mediante scorrimento della graduatoria non può che essere impersonale; era pertanto necessario, piuttosto, un atto formale e motivato per revocare il già deliberato scorrimento. Né poteva impedire la assunzione il generico riferimento alle prescrizioni delle Corte dei Conti, in assenza di prova delle spese effettivamente sostenute, al netto dei pensionamenti.
4. Nello stesso senso ha dedotto che gli idonei della graduatoria di una procedura concorsuale si trovano nella medesima posizione rispetto all'ente che ha bandito il concorso sicchè non occorre una proposta di assunzione nominativa o personalizzata.
5. Il ricorso è inammissibile. 6.Giova premettere che per pacifica giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SU 22 agosto 2019 nr. 21607; Cass. SU 20/10/2017, n. 24878; Cass. Sez. Un. 29/12/2016, n. 27460) i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di un concorso pubblico ancora efficace possono ricorrere alla giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui possano vantare un diritto perfetto all'assunzione, derivante da una decisione dell'Amministrazione di coprire i posti vacanti mediante PROC. nr. 27182/2015 RG scorrimento della precedente graduatoria e la contestazione abbia ad oggetto le modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria del concorso espletato.
7. La decisione della amministrazione di coprire un determinato numero di posti vacanti utilizzando la graduatoria rimasta efficace, una volta assunta, vincola dunque l' amministrazione a darvi corso. In tale quadro è stato affermato che la domanda avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa a dare corso allo scorrimento della graduatoria già deliberato verte sul diritto alla assunzione (Cass. Sez. lav. 2 novembre 2017 nr. 26104 e giurisprudenza ivi citata).
8. Dalla situazione sin qui descritta va distinta, tuttavia, l'ipotesi in cui il preteso diritto allo scorrimento della graduatoria sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo che disponga di non coprire più —(o di coprire diversamente, come nel caso di indizione di un nuovo concorso)— il posto resosi vacante anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato; in tale eventualità si è in presenza di una contestazione che investe l'esercizio del potere dell'amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi del D.P.R. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4 (Cass. SU 22 agosto 2019 nr. 21607; Cass. Sez. Un. 20/10/2017, n. 24878).
9. Nella fattispecie di causa la Corte territoriale nella sentenza impugnata ha dato atto che il deliberato scorrimento della graduatoria per l' assunzione di un istruttore direttivo informatico era stato attuato con la nomina in ruolo del candidato utilmente collocato in graduatoria e che in seguito il costituito rapporto di lavoro era cessato per effetto dell'invalidità del titolo di studio; all'esito la amministrazione non aveva ritenuto di procedere ad ulteriore scorrimento, lasciando il posto vacante (per i rilievi sulla spesa per il personale della Corte dei Conti).
10. Ne deriva che il deliberato scorrimento della graduatoria aveva esaurito i suoi effetti; di ciò è conferma nell'articolo 8, ultimo comma, DPR nr. 3/1957, a tenore del quale: "Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, PROC. nr. 27182/2015 RG l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa".
11. Dalla norma si ricava, infatti, che tanto nel caso di rinuncia o dimissioni che in quello di decadenza del vincitore della procedura concorsuale per procedere ad ulteriori nomine in ruolo occorre una nuova manifestazione di volontà della amministrazione.
12. A tale situazione è sovrapponibile il caso di rinuncia, decadenza o dimissioni del candidato individuato all'esito dello scorrimento della graduatoria ancora efficace, posto che la delibera di scorrimento della graduatoria compendia in sè gli effetti dell'intera procedura concorsuale.
13. Il ricorso proposto è fondato su un dato storico diverso da quello accertato in sentenza; il ricorrente omette infatti di considerare il fatto della intervenuta decadenza dalla nomina del candidato che lo precedeva nella graduatoria.
14. Ne deriva la inammissibilità delle censure proposte in punto di diritto.
15. Non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione della parte intimata.
16. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto(Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello PROC. nr. 27182/2015 RG previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così decis