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Ordinanza — n. 31426/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses conscientious objector's claim for forest guard position based on 1986 competition results.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31426/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Franco Luigi Bonacatu Vargiu against the Regional Court of Cagliari's decision denying his appointment as a forest guard. Vargiu, a former conscientious objector who won a 1986 competition, argued that subsequent laws allowing such individuals to participate in armed roles should retroactively validate his original position. The court held that employment eligibility must be assessed at the time of the competition and cannot be retroactively altered by new legislation, thereby upholding the administrative judgment against his claim.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 360 nr. 3 c.p.c.: The court rejects appeals where the applicant attempts to rely on subsequent legislation to validate a public competition result that was definitively consolidated under prior laws, establishing that eligibility criteria are fixed at the time of the procedure.

Parole chiave

Generato dall'IA
conscientious objector public competition administrative judgment retroactive legislation employment eligibility forest guard position Cassation appeal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 112 c.p.c.
Art. 360 nr. 3 c.p.c.
Law no. 772 of 15 December 1972
Law no. 130 of 2 August 2007
Law no. 230/1998
DPR 115/2002
13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass.
articolo 112 cod.proc.civ
3 cod.proc.civ.— violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 112 cod.proc.civ., lamentando l'omessa pronuncia sui motivi di PROC.
articolo 2909 cod.civ
3 cod.proc.civ.— violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2909 cod.civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315
13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA Cui riGurso 29-21 propol-5to da: VARGIU FRANCO LUIGI BONACATU, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO TEDESCHINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANIELE GRANARA; - ricorrente - contro 2021. REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA; 2066 - intimata - avverso la sentenza n. 117/2015 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 10/04/2015 R.G.N. 763/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA. PROC. nr. 24690/2015 RG RILEVATO CHE 1.La Corte d'Appello di Cagliari confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da FRANCO LUIGI BONACATU VARGIU per l'accertamento del proprio diritto alla assunzione come guardia forestale presso la Regione Sardegna a seguito della istanza presentata in data 27 aprile 2009.

2. La Corte territoriale esponeva che il VARGIU sosteneva essere venuto meno, per rinuncia implicita, lo status di obiettore di coscienza, che aveva determinato la revoca in data 11 novembre 1992 della nomina disposta il 13 marzo 1992, come vincitore del concorso bandito nell'anno 1986.

3. Sussisteva un giudicato amministrativo sul fatto che il VARGIU non aveva diritto alla assunzione come guardia forestale, benchè vincitore del concorso, essendo ostativo lo stato di obiettore di coscienza ammesso al servizio civile sostitutivo, secondo la legislazione all'epoca vigente, poi ribadita dalla legge nr. 230/1998. 4.La successiva legge 2 agosto 2007 nr.130, che aveva previsto la possibilità di partecipare ai concorsi per gli impieghi comportanti l'uso di armi, previa rinuncia allo stato di obiettore di coscienza ( anche per comportamenti concludenti), consentiva al VARGIU di partecipare a nuovi concorsi; egli non aveva tuttavia partecipato al concorso bandito nell'anno 2008 (per superamento del limite di età) ed aveva presentato istanza di assunzione sulla base del concorso dell'anno 1986, che non costituiva più titolo valido.

5. I requisiti di idoneità avrebbero dovuto essere accertati nell'ambito di un nuovo concorso.

6. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza FRANCO LUIGI BONACATU VARGIU, articolato in cinque motivi di censura ed illustrato con memoria, cui la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA non ha opposto difese. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo la parte ricorrente ha denunciato — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 112 cod.proc.civ., lamentando l'omessa pronuncia sui motivi di PROC. nr. 24690/2015 RG appello con i quali si deduceva la erroneità della sentenza del Tribunale «per travisamento ed errata insufficiente e contraddittoria motivazione», sotto tre diversi profili .

2. Il motivo è inammissibile per difetto di decisività della censura.

3. I motivi di appello rispetto ai quali il ricorrente lamenta l' omessa pronuncia riguardavano un preteso vizio di motivazione della sentenza del Tribunale, in quanto errata, insufficiente e contraddittoria; trattasi di vizio privo di alcuna rilevanza in relazione alla sentenza di primo grado— e dunque non idoneo a determinarne la riforma — in ragione della natura devolutiva del giudizio d'appello e del carattere sostitutivo della motivazione resa dal giudice del gravame sulle questioni a lui devolute.

4. Con la seconda critica si deduce — ai sensi dell'articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.— omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, consistente nel contenuto e nella portata del giudicato amministrativo nonché — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2909 cod.civ. e degli articoli 103 e 111 Cost. 5.11 ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per avere affermato esservi un giudicato amministrativo sulla insussistenza del suo diritto alla assunzione come guardia forestale all'esito del concorso bandito nell'anno 1986; si deduce che il giudicato amministrativo non era ostativo all'accoglimento della domanda, diretta all'accertamento della cessazione dello status di obiettore di coscienza ed alla condanna della amministrazione alla assunzione. 6.Con il terzo mezzo si impugna la sentenza— ai sensi dell'articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.— per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio nonché — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— per violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2909 cod.civ. 7.Si assume l'omesso esame della natura di diritto soggettivo potestativo dell'obiezione di coscienza, soggetto a rinuncia del titolare anche in un momento successivo alla ammissione al servizio civile sostitutivo. 2 2 - PROC. nr. 24690/2015 RG 8.Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto— ai sensi dell'articolo 360 nr.5 cod.proc.civ.— omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ovvero il venir meno della condizione di obiettore di coscienza nonché — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione e/o errata applicazione dell'articolo 15 L. 8 luglio 2003 nr.230, come modificato dall'articolo 1,comma uno, legge 2 agosto 2007 nr. 130. 9.11 ricorrente ha premesso che la istanza di assunzione presentata nell'anno 2009 si fondava su un triplice presupposto: il venir meno dello status di obiettore di coscienza per rinuncia implicita; la sussistenza del presupposto soggettivo di idoneità, avendo egli superato, dopo il concorso, il successivo corso di addestramento presso la Scuola Forestale, compresa la prova attitudinale per il maneggio delle armi; la modifica del quadro normativo in materia di obiezione di coscienza per effetto della legge 8 luglio 1998 nr. 230 (come interpretata dal Consiglio di Stato nel parere del 25 marzo 2003 nr. 964) e della legge 2 agosto 2007 nr.130. 10.Con la quinta censura si deduce — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.

— violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24, 111 e 133 Cost. nonchè dell'articolo 13 della CEDU nonché — ai sensi dell'articolo 360 nr.5 cod.proc.civ.— omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, consistente nel possesso di tutti i requisiti per la assunzione (sulla base del concorso di cui era vincitore e del superamento del successivo corso di addestramento) e nel superamento del limite di età per la partecipazione a nuovi concorsi.

11. Il ricorrente ha assunto che la interpretazione accolta nella sentenza impugnata lo avrebbe privato del diritto ad un ricorso effettivo in grado di sanzionare la violazione del suo diritto al lavoro.

12. I motivi dal secondo al quinto, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

13. La legge 15 dicembre 1972 nr. 772, vigente all'epoca del concorso sostenuto dall'odierno ricorrente, all'articolo 9, disponeva che a coloro che fossero stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio PROC. nr. 24690/2015 RG sostituivo civile era permanentemente vietato detenere ed usare le armi e munizioni rispettivamente indicate negli articoli 28 e 30 del TU delle leggi di pubblica sicurezza. 14.11 divieto d'uso delle armi comportava per il VARGIU il mancato rilascio della qualifica di agente di pubblica sicurezza che, per quanto previsto nel bando del concorso, costituiva condizione per l'immissione in servizio, come lo stesso ricorrente espone nel presente ricorso. 15.Sulla legittimità della revoca della nomina a guardia forestale, disposta con decreto assessorale del novembre 1992, si è formato il giudicato amministrativo, come evidenziato dalla sentenza impugnata.

16. In questa sede il ricorrente invoca la normativa sopravvenuta, ed, in particolare, la legge 2 agosto 2007 nr. 130, articolol, comma uno, lettera b), che per la prima volta provvedeva a disciplinare la rinuncia allo status di obiettore di coscienza al servizio militare, introducendo a tal fine nel corpo dell'articolo 15 della legge nr. 230/1988 i commi 7 bis e 7 ter.

17. Tuttavia, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, i requisiti di assunzione devono essere posseduti all'epoca di partecipazione alla procedura concorsuale e di successiva immissione in ruolo e non possono essere recuperati, né retroattivamente né per l'avvenire, in forza di una normativa sopravvenuta al definitivo consolidamento delle posizioni soggettive sottese alla procedura concorsuale bandita dalla pubblica amministrazione.

18. Non si ravvede, da ultimo, alcuna violazione del diritto di difesa e di ricorso effettivo ad un giudice, tutelati dalla Costituzione e dalla CEDU 19. Le ragioni del rigetto della odierna domanda rendono non conferente la denuncia della violazione del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione e del diritto alla libertà di espressione.

20. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

21. Non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione della parte intimata.

22. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'arti co 17 L.CS)'./ PROC. nr. 24690/2015 RG 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovut