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Sentenza — n. 31419/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses union's appeal regarding accumulated trade union leave rights under collective agreement.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31419/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the union's appeal challenging a lower court's decision to deny accumulated trade union leave. The union argued that the collective agreement allowed for the accumulation of unused leave, while the employer contended that such provisions were intended for annual use only. The court ruled that the lower court correctly applied constitutional principles and established that the illegality of the employer's conduct continued until the union's rights were fully recognized, thereby validating the denial of accumulated leave.

Regesto Legislator

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Art. 23, 24, 30 S.d.L.; Art. 437 c.p.c.: The court must interpret collective agreement provisions in conformity with the Constitution, and the illegality of conduct persists until the full exercise of union rights is guaranteed, allowing for the recognition of rights not originally claimed.

Parole chiave

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trade union leave accumulated permissions antisindacale conduct collective agreement constitutional supremacy union rights Corte di Cassazione diritti sindacali

Disposizioni normative citate

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Art. 23, 24, 30 S.d.L.
ROBERTO MUCCI visto l art. 23, comma 8 bis del D.L.
Art. 437 c.p.c.
2.- Con secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 437 c.p.c. per essere stata accolta una domanda nuova (il riconoscimento dei diritti ai permessi anche successivi al momento della originaria domanda).
Art. 366 c.p.c.
Il motivo, oltre a difettare di autosufficienza ex art. 366 c.p.c. quanto alle dedotte 'previsioni' collettive (che non risultano adeguatamente esposte), è comunque infondato per le stesse ragioni esposte sub 2), non potendo ritenersi irrituale la condanna al godimento di diritti sindacali non fruiti ma fruendi.
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n.
L. 18 dicembre 2020, n. 176
D.P.R. n. 115/02
L. 24.12.12 n. 228
115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto
art. 6 Cost
art. 384 c.p
n.148\93, nonché dell'art. 384 c.p.c., lamentando in sostanza una illegittima ed irragionevole estensione automatica alle oo.ss.
art. 1175 c.c
Sebbene sia suggestiva la tesi Poste dei 'rispetto dell'obbligo reciproco di correttezza delle parti (art. 1175 c.c.), rapportato alle finalità della norma', il principio della pronuncia rescindente è assolutamente chiaro nel prevedere l'estensione automatica (senza alcuna parametrazione) alle oo.ss.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
C. cost. n. 198 del 2003
Cass. n. 3894/84
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 23096-2017 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAllINI 27, presso lo Studio STUDIO TRIFIRO' & PARTNERS, rappresentata e difesa dall'avvocato TRIFIRO' SALVATORE; 2021 - ricorrente - 1354 contro ASGB/USAS - AUTONOMER SUDTIROLER GEWERKSCHAFTSBUND UNIONE SINDACATI AUTONOMI SUDTIROLESI CONFEDERAZIONE SINDACALE MAGGIORMENTE RAPPRESENTANTIVO DALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI COSTITUITE FRA LAVORATORI DIPENDENTI APPARTENENTI ALLE MINORANZE LINGUISTICHE TEDESCA E LADINA, in persona del legale rappresentante e segretario generale pro tempore, e ASGB/USAS - OFFENTLICHER DIENST - SETTORE PUBBLICO IMPIEGO - ASSOCIAZIONE SINDACALE ADERENTE ALL' ASGB/USAS, in persona del legale rappresentante e segretario generale pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO CALO', che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato MANFRED SCHULLIAN; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 47/2016 della CORTE D'APPELLO DI TRENTO SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, depositata il 03/10/2016 R.G.N. 49/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2021 dal Consigliere Dott.

FEDERICO BALESTRIERI; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. ... RG 23096/17 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 28 L. n. 300 del 1970 al Tribunale di Bolzano la ASGB/USAS - Autonomer Sudtiroler Gewerkschaftbund - Unione dei sindacati autonomi Sudtirolesi nonché la ASGB/USAS - Offentlicher Dienst - Settore Impiego Pubblico - associazione sindacale aderente all'ASGB/USAS (d'ora in avanti "00.SS."), costituite esclusivamente fra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, convennero Poste Italiane Spa per sentir dichiarare che erano titolari dei diritti previsti dagli artt. 23, 24 e 30 dello S.d.L. e di conseguenza sentir accertare il comportamento antisindacale della società, consistente in comportamenti diretti ad impedire e limitare l'esercizio della libertà ed attività sindacale, e condannare la medesima a riconoscere e rendere esercitabili in favore delle 00.SS. ricorrenti i diritti scaturenti dal CCNL, ed in particolare il diritto ai permessi sindacali nel monte ore come da accordo del 28 gennaio 1999, integralmente richiamato dal nuovo CCNL del 10 gennaio 2001, nonché a quelli non concessi negli anni precedenti, oltre risarcimento del danno e spese.

Il decreto di accoglimento del ricorso per la repressione della condotta antisindacale venne poi annullato dal giudice monocratico, con decisione successivamente confermata con sentenza del 15 aprile 2008 della Corte di Appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano, che ha poi ritenuto assorbito l'appello incidentale delle Poste. Per la cassazione di tale sentenza proponevano ricorso le organizzazioni sindacali. Con sentenza n. 15083\15, questa Corte, dichiarava che in tema di rappresentanze sindacali, ai fini dell'operatività dell'art. 5 bis del d.l. n. 148 del 1993, convertito nella legge n. 236 del 1993, secondo una interpretazione conforme all'art. 6 Cost., posto a tutela delle minoranze linguistiche, è sufficiente che sussistano diritti e prerogative riconosciute da una fonte collettiva nazionale alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale perché tali diritti e prerogative siano "ope legis" estesi alle associazioni sindacali appartenenti alle minoranze tedesche e ladine di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 58 del 1978, anche se non siano comprese tra i soggetti stipulanti, e RG 23096/17 ciò indipendentemente dalle ragioni per le quali l'autonomia collettiva si sia così determinata, atteso che una diversa interpretazione della norma la svuoterebbe di reali contenuti.

Accoglieva pertanto il primo motivo di ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di Appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano, anche per la regolazione delle spese. Con sentenza pubblicata il 3.10.16, la Corte d'appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano, accertava che le oo.ss. in parola erano titolari dei diritti previsti dagli artt. 23, 24 e 30 L. n.300\70 e di quelli scaturenti dai c.c.n.l. a favore delle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e condannava, tra l'altro, Poste Italiane a riconoscere e concedere ai sindacati ricorrenti i permessi sindacali non fruiti dal 20.10.03 (data del ricorso ex art. 28 S.L.) alla data della sentenza, oltre a tutte le spese di lite.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la s.p.a. Poste Italiane, affidato a quattro motivi; resistono le oo.ss. con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo la società Poste denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 d.P.R. n. 58\78 e dell'at. 5 bis del d.l. n.148\93, nonché dell'art. 384 c.p.c., lamentando in sostanza una illegittima ed irragionevole estensione automatica alle oo.ss. delle minoranze linguistiche in parola, dei diritti sindacali stabiliti dalle fonti collettive nazionali, senza alcuna parametrazione in base alla effettiva consistenza delle oo.ss. ricorrenti. Il motivo è infondato. Sebbene sia suggestiva la tesi Poste dei 'rispetto dell'obbligo reciproco di correttezza delle parti (art. 1175 c.c.), rapportato alle finalità della norma', il principio della pronuncia rescindente è assolutamente chiaro nel prevedere l'estensione automatica (senza alcuna parametrazione) alle oo.ss. delle minoranze linguistiche dei diritti sindacali stabiliti dalla fonte collettiva nazionale.

La sentenza rescindente (Cass. 15083\15), ampiamente citando Cass.n.10848\06, osservava infatti che il primo motivo di ricorso era fondato sulla considerazione che il d.P.R. n. 58 del 1978, art. 9, RG 23096/17 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di previdenza e assicurazioni sociali", stabiliva che: "Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, aderenti alla confederazione maggiormente rappresentativa fra quelle dei lavoratori stessi, sono estesi, in ordine alla costituzione di rappresentanze sindacali aziendali e comunque in ordine all'esercizio di tutte le attività sindacali, i diritti riconosciuti da norme di legge alle Associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale".

La maggiore rappresentatività della confederazione beneficiaria è soggetta ad una procedura di accertamento (su cui v. Cass. SS.UU. n. 9026 del 2009), ma nella specie tale qualità non è in contestazione per le 00.SS. ricorrenti. Il D.L. n. 148 del 1993, art. 5-bis, conv. in L. n. 236 del 1993, proseguiva la sentenza rescindente, aggiunge: "Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, di cui al D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58, art. 9, sono estesi i diritti e le prerogative riconosciuti dai contratti collettivi nazionali di lavoro alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale".

Evidenziava allora che le norme sopra riportate costituiscono attuazione della tutela delle minoranze linguistiche che la Costituzione colloca tra i compiti fondamentali della Repubblica (art. 6); 'Si tratta indiscutibilmente di un valore primario dell'ordinamento giuridico, principio fondamentale della Repubblica che, pur destinato ad essere specificato da norme volte a dare ad esso attuazione, risulta comunque autonomamente dotato di un proprio valore giuridico, capace anche di realizzazioni immediate e indipendenti... La premessa è funzionale all'affermazione che, nell'interpretazione di tali norme, opera il criterio, più volte precisato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo il quale "eventuali residue incertezze di lettura sono destinate a dissolversi una volta che si sia adottato, quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale che impone all'interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per RG 23096/17 quella che rende la disposizione conforme a Costituzione" (v., per tutte, C. cost. n. 198 del 2003)'. 2.- Con secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 437 c.p.c. per essere stata accolta una domanda nuova (il riconoscimento dei diritti ai permessi anche successivi al momento della originaria domanda).

Il motivo è infondato avendo la Corte di merito fatto corretta applicazione del principio stabilito nella sentenza rescindente, certamente non limitato alla violazione esistente al momento dell'originaria domanda (2003), in conformità del resto al principio per cui in materia di condotta antisindacale è ben possibile una condanna che riguardi la prosecuzione dei medesimi comportamenti giudicati illegittimi (Cass. n.3894\84). 3.- Con terzo motivo si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e cioè che la 'previsione di carattere generale' era nel senso che il numero di ore (di permessi) concesso venisse utilizzato nell'anno di riferimento, con conseguente inammissibilità dell'accumulo di permessi non fruiti.

Il motivo, oltre a difettare di autosufficienza ex art. 366 c.p.c. quanto alle dedotte 'previsioni' collettive (che non risultano adeguatamente esposte), è comunque infondato per le stesse ragioni esposte sub 2), non potendo ritenersi irrituale la condanna al godimento di diritti sindacali non fruiti ma fruendi. 4.- Con quarto motivo la società denuncia la 'violazione dei criteri di determinazione delle spese di lite', dolendosi in sostanza dei criteri di quantificazione delle spese processuali. Il motivo è tuttavia inammissibile, non avendo la società ricorrente indicato l'ammontare delle spese a suo avviso dovute e le rispettive voci, limitandosi a sostenere che esse avrebbero dovuto essere 'ben minori'. 5.- Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

RG 23096/17 La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto