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Ordinanza — n. 31412/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming contract collective violation regarding railway employee salary increment classification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31412/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Trenitalia's appeal against a lower court ruling that denied Salvatore Tramacere a salary increment for his role as Ticket Office Manager. Tramacere argued the classification was incorrect because the collective agreement requires specific assigned objectives, which he claimed were not investigated by the trial court. The court found the lower court's reasoning valid, noting that the collective agreement's requirement for assigned objectives does not negate the autonomy and responsibility inherent in the role, and the trial court correctly identified the position's operational nature.

Regesto Legislator

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Art. 21.2 del c.c.n.l. del settore delle attività Ferroviarie del 16.4.2003; Artt. 1362 e 1363 cod. civ.: The requirement for assigned objectives in the collective agreement does not preclude the recognition of a professional profile if the role involves autonomous decision-making and responsibility for an operational structure.

Parole chiave

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collective agreement interpretation salary increment classification operational autonomy railway sector contract professional profile assessment indennità maggiorata rivalutazione dei salari classe di stipendio

Disposizioni normative citate

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Art. 21.2 del c.c.n.l. del settore delle attività Ferroviarie del 16.4.2003
con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 21.2.
Artt. 1362 e 1363 cod. civ.
Art. 13 comma 1 quater del d.p.r n. 115 del 2002
ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13;
art. 66 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20694/2018
Cass. n. 15430/2018
Cass. n. 23675/2013
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 21509-2017 proposto da: TRENITALIA S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 252, presso lo studio dell'avvocato BARBARA SILVAGNI che la rappresenta e difende; 2021 - ricorrente - 2289 contro TRAMACERE SALVATORE; - intimato - avverso la sentenza n. 1498/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/03/2017 R.G.N. 7341/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA PAGETTA. Rilevato che 1. con sentenza n. 1498/2017 la Corte d'appello di Roma ha respinto l'impugnazione di Trenitalia s.p.a. avverso la sentenza di primo grado di condanna della società al pagamento in favore di Salvatore Tramacere dell'incremento della indennità di funzione di cui all'art. 66, comma 2, =l, incremento connesso allo svolgimento di mansioni proprie del profilo professionale di Responsabile di Linea/Unità operativa /tecnica, previste nell'ambito del livello di appartenenza del Tramacere (Quadro livello B) ;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Trenitalia s.p.a sulla base di un unico motivo ; la parte intimata non ha svolto attività difensiva; Considerato che 1. con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 21.2. del c.c.n.l. del settore delle attività Ferroviarie del 16.4.2003 (nella parte relativa alla declaratoria del livello B-Quadri, profilo professionale di Responsabile di linea /Unità operativa - tecnica) e degli artt. 1362 e 1363 cod. civ.; sostiene, in sintesi, che la sentenza di appello era viziata dalla mancata considerazione della parte iniziale della declaratoria contrattuale laddove questa faceva riferimento al fatto che il Responsabile di Linea/Unità operativa /tecnica opera sulla base di obiettivi assegnati; il giudice del merito pertanto, in assenza di indagine circa gli specifici obiettivi assegnati al lavoratore, obiettivi genericamente indicati in domanda, non poteva assimilare il mero conferimento dell'incarico di Responsabile della Biglietteria al profilo di Responsabile di Linea/Unità operativa tecnica, con conseguente diritto all'incremento sulla indennità di funzione ex art. 66 c.c.n.l.;

2. il motivo è infondato; la declaratoria contrattuale di riferimento così recita: "Livello B - Quadri • Declaratoria 1.Appartengono a questo livello i lavoratori che, ai sensi della legge 13.5.1985, n. 190, svolgono, con autonomia decisionale, facoltà di iniziativa e discrezionalità nell'attuazione delle direttive aziendali, attività che richiedono alta professionalità, competenze ed esperienze per la gestione ed il coordinamento organizzativo e funzionale di specifici ambiti amministrativi, commerciali e tecnici, nonché i lavoratori in possesso di alta professionalità che sulla base di specifici indirizzi realizzano, nell'ambito della loro attività, studi, progettazione, pianificazione ed attuazione operativa, per il conseguimento degli obiettivi aziendali. 1.1. Rientrano in tale livello professionale i quadri con responsabilità diretta sui risultati e nella gestione di linee/unità operative amministrative, commerciali e tecniche o nella realizzazione di specifici programmi aziendali ad elevato contenuto specialistico:

a) Responsabili di linea/unità operativa-tecnica b) Professional c) Professional Sanitari d) Primi Ufficiali Navi Traghetto. • 1.2 Profili professionali a) Responsabili di linea/unità operativa-tecnica. Lavoratori che, operando sulla base di obiettivi assegnati, sono responsabili di linea/unità operativa-tecnica e gestiscono risorse umane, economiche, tecniche ed organizzative nell'ambito di uno dei seguenti settori aziendali di appartenenza: manutenzione, circolazione, condotta, servizi di bordo, marketing, assistenza alla clientela, vendita, amministrazione e contabilità, tecnico- amministrativo."; 2.1. la sentenza impugnata ha affermato che le funzioni di "Responsabile di Biglietteria di Civitavecchia" svolte, per come pacifico, dal Tramacere sin da 23 aprile 2006, ben si collocavano nell'ambito del profilo di "Responsabile di Linea /Unità Operativa Tecnica", tenuto conto che la biglietteria è una struttura operativa autonoma, con funzioni di assistenza alla clientela, amministrazione e contabilità, con proprio personale, una propria contabilità nonché proprie entrate ed incassi e che il Tramacere risultava alla stessa preposto e ne aveva la responsabilità; 2.2. la riconduzione dell'attività del Tramacere, per come concretamente accertata, alle funzioni di "Responsabile di Linea /Unità Operativa Tecnica", è coerente con le caratteristiche richieste in relazione a tale figura professionale dal contratto collettivo, vale a dire proposizione ad una struttura operativa autonoma nell'ambito di uno specifico settore aziendale e responsabilità dei relativi risultati; in tale contesto, il fatto che la previsione collettiva richieda che il Responsabili di linea/unità operativa-tecnica, operi sulla base degli "obiettivi assegnati", non implica che gli obiettivi in questione assumano un ruolo decisivo al fine del riconoscimento della qualifica in questione ma esprime la necessità che l'esercizio della discrezionalità connesso all'inquadramento quale Quadro lett. B) sia pur sempre contenuto in relazione alle funzione della specifica struttura operativa cui il lavoratore è preposto; 2.3.

è inoltre da evidenziare, quale autonomo profilo di inammissibilità del motivo, che la specifica questione della genericità/insussistenza degli obiettivi assegnati non è stata affrontata dalla Corte territoriale per cui, a fronte di ciò, onde impedire una valutazione di novità della questione, era onere del ricorrente quello di allegare l'avvenuta deduzione di esso innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, quello di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito, come viceversa non è avvenuto (Cass. n. 20694/2018, n. 15430/2018, n. 23675/2013);3. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto;

4. non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

5. ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello st