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Ordinanza — n. 31405/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal and settlement; process extinguished per art. 390 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31405/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the withdrawal of the company's request and the acceptance of the employee's counter-claim. The underlying dispute involved a labor dispute where the appellate court had found a subordinate employment relationship and ordered reinstatement and back pay. The court ruled that the procedural conditions for extinction were met under Article 390 of the Code of Civil Procedure, rendering further proceedings unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391, comma 4 c.p.c.; When a party withdraws a cassation appeal and the opposing party accepts the settlement, the process is extinguished without further disposition on costs.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of appeal settlement agreement extinction of process labor dispute reinstatement order procedural extinction pagamento del subappaltatore

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art.
Art. 391, comma 4 cod. proc. civ.
perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod.
D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1 bis
La declaratoria di estinzione esonera la parte ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr.
art. 390 cod. proc. civ
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3688 del 2016
Cass. n. 3688 del 2016; n.
Cass. n. 23175 del 2015
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 16689-2018 proposto da: DITTA INCHINGOLO DOMENICO S.R.L., già Ditta Inchingolo Domenico & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 2/A presso lo studio dell'avvocato VALENTINO VULPETTI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO GUANTARIO; 2021 - ricorrente - 1940 contro MURAGLIA DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASILINA 561, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CORVASCE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO LACERENZA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 598/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 14/05/2018 R.G.N. 849/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott.

CARLA PONTERIO. R.G. n. 16689/2018 Rilevato che 1. La Corte d'appello di Bari ha accolto l'appello di Domenico Muraglia e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accertato che tra il predetto e la società Inchingolo Domenico s.r.l. è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal 13.1.2003 ed ha condannato la società datoriale al pagamento delle differenze retributive; ha dichiarato inefficace il licenziamento intimato il 21.12.2004, ordinato alla società di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e condannato la stessa a risarcire il danno pari alle retribuzioni globali di fatto dalla data del licenziamento fino alla effettiva reintegra, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.

2. Avverso tale sentenza la Inchingolo Domenico s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Muraglia Domenico ha resistito con controricorso. Considerato che:

3. E' stato depositato presso questa Corte atto di rinuncia al ricorso per cassazione della Inchingolo Domenico s.r.l. ed accettazione da parte del Muraglia, in ragione della avvenuta transazione della controversia.

4. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la adesione del controricorrente alla rinuncia.

5. La declaratoria di estinzione esonera la parte ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del processo. Così deciso nell'adunanza camerale del 27.5.2021 Il Presidente DEPOSITATO IN C