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Ordinanza — n. 31371/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding procedural nullity of appeal notice and electronic filing formalities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31371/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Lauro and Margherita against a lower court ruling that denied their claim for a vacancy allowance. The plaintiffs argued the appeal notice was null due to missing electronic attachments and questioned the admissibility of paper copies submitted later. The court found these grievances unfounded because the lower court allowed access to the electronic file containing the attachments and accepted the subsequent paper submission as valid proof of notification.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; Art. 435 c.p.c.; Art. 3 bis CEDU: Procedural defects in electronic notification do not render a judgment null if the court subsequently grants access to the missing attachments and accepts their formal submission.

Parole chiave

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procedural nullity electronic notification missing attachments vacancy allowance collective agreement appeal notice formal admissibility indennità scolastica

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
Art. 435, comma 2, c.p.c.
Art. 4, 5 e 6, I. n. 53/1994
Art. 3 bis, commi 5 e 6, CEDU
Art. 16 bis, comma 9 ter, d.l. n. 179/2012
art. 47 d.lgs. n. 165/2001
artt. 111 Cost
CONSIDERATO che, con il primo motivo, le ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 435, comma 2, c.p.c., 4, 5 e 6, I.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 26103-2017 proposto da: LAURO SILVANA, LETIZIA MARGHERITA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI n. 6, presso lo studio dell'avvocato ANDREA PIETROPAOLI, rappresentate e difese dall'avvocato ROSA TAGLIAFERRI; - ricorrenti - contro 2021 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA 2556 RICERCA, CSA CASERTA (CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA PROVINCIA DI CASERTA), MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA PRESSO CSA CASERTA (CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA PROVINCIA DI CASERTA); - intimati - avverso la sentenza n. 8004/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/12/2016 R.G.N. 5988/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO che, con sentenza del 19 dicembre 2016, la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, rigettava la domanda proposta da Silvana Lauro e Letizia Margherita nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione, avente ad oggetto il pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale per il periodo 1.4.2002/24.7.2003 e aprile 2004/dicembre 2005 in relazione al mancato tempestivo rinnovo del CCNL per il comparto Scuola relativamente al quadriennio 1998/2001 scaduto sin dal 31.12.2001 ed al biennio economico 2002/2003 scaduto il 31.12.2003; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto di dover escludere in relazione all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale qualsiasi automatismo connesso al decorso del periodo trimestrale successivo alla scadenza del contratto, così da attribuire rilevanza alternativa al riconoscimento nell'accordo di rinnovo, da intendersi come avente efficacia retroattiva, di emolumenti a titolo di aumenti salariali da imputarsi al periodo di mancato rinnovo e da negare la spettanza dell'indennità medesima in difetto di apposita determinazione dell'autonomia collettiva presupposta dal richiamo all'art. 47 d.lgs. n. 165/2001 recato dalla nuova formulazione dell'art. 1, comma 5, del CCNL 1998/2001 definita tra le parti nel CCNL 2002/2005; che per la cassazione di tale decisione ricorrono le Sig.re Lauro e Margherita, affidando l'impugnazione a due motivi, in relazione alla quale il MIUR, intimato unitamente al Centro Servizi Amministrativi per la Provincia di Caserta, non ha svolto alcuna attività difensiva;

CONSIDERATO che, con il primo motivo, le ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 435, comma 2, c.p.c., 4, 5 e 6, I. n. 53/1994 e 3 bis, commi 5 e 6, CEDU, deduce la nullità della notifica del ricorso in appello del MIUR e conseguentemente della sentenza resa dalla Corte territoriale non recando il messaggio di posta elettronica certificata avente ad oggetto la notifica del ricorso predetto il relativo allegato, il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, la relata di notifica e l'attestazione di conformità; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 bis, comma 9 ter, d.l. n. 179/2012 lamenta a carico della Corte territoriale la ritenuta ammissibilità del deposito, effettuato in forma cartacea e non telematica secondo quanto previsto dall'invocata norma, della copia notificata del ricorso in appello del MIUR autorizzata con ordinanza dalla stessa Corte; che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultano infondati, dovendosi ritenere, alla stregua di quanto dichiarato dalle stesse ricorrenti circa la regolare costituzione del contraddittorio, per aver la Corte consentito alle stesse il successivo accesso al fascicolo telematico contenente gli allegati al messaggio di posta elettronica certificata di cui risultava omesso l'inoltro all'atto dell'invio della notifica tramite PEC, da considerarsi dunque debitamente depositati in forma telematica ed aver la Corte medesima asseverato tramite la successiva produzione cartacea di quegli allegati, comunque effettuata dal MIUR in limine litis, l'avvenuta notifica del ricorso in appello da parte del Ministero medesimo, la sentenza impugnata esente dalla censura di nullità in questa sede sollevata dalle ricorrenti; che, pertanto, il ricorso va rigettato, non ritenendo il Collegio, in ragione della manifesta infondatezza del ricorso medesimo, di dover disporre il rinnovo della notifica dalle ricorrenti erroneamente non effettuata presso l'Avvocatura Generale dello Stato e senza alcuna statuizione in ordine alle spese di lite per non aver gli intimati MIUR e CSA di Caserta svolto alcuna attività difensiva

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deicorrent4, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deci