Cassation court allows INPS appeal, ruling pension windows apply to 80%+ invalid retirees.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the INPS's appeal against the Lecce Court of Appeal, overturning the lower court's decision regarding pension start dates. The appellant argued that the statutory 'windows' for delayed pension access should apply to invalid retirees, while the lower court had excluded them. The court ruled that the legislative text broadly covers all invalid retirees, including those with over 80% disability, and that subsequent reforms did not alter this specific provision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.L. n. 78 del 2010, art. 12; L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8: The statutory 'windows' for delaying pension access apply to invalid retirees with at least 80% disability, and subsequent legislative reforms did not exclude this category from the original rule.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 15037-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI; 2021 - ricorrente - 2404 contro COLAZZO GIUSEPPE; - intimato - avverso la sentenza n. 1062/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 28/04/2016 R.G.N. 3559/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. . R.N.G. 15037/2015 FATTO RILEVATO CHE:
1. la Corte d'appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda di Giuseppe Colazzo nei confronti dell'Inps e ritenuto che la norma -che aveva previsto il differimento annuale della data per il conseguimento della pensione (D.L. n. 78 del 2010, - art. 12, commi 1 e 2)- non trovasse applicazione nei confronti dei soggetti titolari di pensione di vecchiaia anticipata, in quanto invalidi, ai sensi della legge nr. 503 del 1992, (art. 1, comma 8);
2. la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo; è rimasto intimato Giuseppe Colazzo; DIRITTO CONSIDERATO CHE:
3. con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., l'Istituto ricorrente deduce la violazione dell' art 12 del D.L. 31 maggio 2010 nr, 78 convertito nella legge nr. 122 del 2010; la sentenza impugnata sarebbe censurabile per aver escluso la generale applicazione della disciplina delle cd. «finestre» di accesso previste dalla disposizione in rubrica; in particolare, per avere ritenuto non operante il regime delle «finestre» mobili per gli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento;
4. il motivo merita accoglimento;
5. questa Corte ha già deciso analoghe fattispecie e affermato il seguente principio di diritto: «In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. "finestre" previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010), si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti» (Cass. nr. 29191 del 2018; Cass. nr. 32591 del 2018; Cass. nr. 15964 del 2019; ex plurimis ord., VI sez., nr. 17278 del 2020);
6. la Corte ha, anche, chiarito che nessun argomento contrario all'interpretazione accolta possa trarsi dalla normativa successiva, dettata dalla c.d. riforma Fornero (L. n. 214 del 2011 di conversione del D.L. n. 201 del 2011), che ha eliminato (art. 24, comma 5), con decorrenza dal 10 gennaio 2012, il sistema delle «finestre» mobili e la disciplina R.N.G. 15037/2015 delle decorrenze di cui al D.L. n. 78 del 2010, art.
12. Tale intervento modificativo ha infatti riguardato «esclusivamente» i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono ridefiniti, attraverso una dilazione dell'età pensionabile contestualmente disposta, dai successivi commi della medesima norma che non menzionano i pensionati di vecchiaia per invalidità anticipata. Rispetto ad essi resta quindi efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle, progressivamente, ridefinite per il pensionamento di vecchiaia (il citato D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8), come anche, di converso, permane la disciplina sulle finestre di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 1, comma 8 cit. (Cass. nr. 32591 del 2018; Cass. nr. 15964 del 2019);
7. a tali principi occorre assicurare continuità in questa sede e, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la decorrenza della pensione anticipata di vecchiaia, senza considerare il periodo di 12 mesi della c.d. «finestra» mobile;
8. la causa va, pertanto, rinviata per un nuovo esame, secondo gli indicati principi, alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 7 luglio 2021 IL PRESIDENTE Dott.Umberto Berrino IL C,,. .ELLiERE E