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Ordinanza — n. 31361/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows INPS appeal, ruling pension 'windows' apply to invalid retirees over 80%.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31361/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed the lower court's exclusion of the 'window' system for invalid retirees, allowing the INPS's appeal to succeed. The court held that the statutory provision permitting a one-year deferral in pension access applies broadly to all invalid retirees, including those with over 80% disability, regardless of subsequent legislative reforms. Consequently, the appealed judgment was quashed in part regarding the start date of the early pension, and the case was remanded for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 12 D.L. 78/2010; Art. 1, comma 8 L. 503/1992: The 'window' system for deferring pension access applies to invalid retirees with at least 80% disability, overriding lower court exclusions based on subsequent legislative reforms.

Parole chiave

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pension windows invalid retirees early retirement disability percentage remand for retrial statutory interpretation INPS appeal pensione d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 12 D.L. 78/2010
78 del 2010, - art. 12, commi 1 e 2)- non trovasse applicazione nei confronti dei soggetti titolari di pensione di vecchiaia anticipata, in quanto invalidi, ai sensi della legge nr.
Art. 1, comma 8 L. 503/1992
78 del 2010, - art. 12, commi 1 e 2)- non trovasse applicazione nei confronti dei soggetti titolari di pensione di vecchiaia anticipata, in quanto invalidi, ai sensi della legge nr.
Art. 24, comma 5 L. 214/2011
201 del 2011), che ha eliminato (art. 24, comma 5), con decorrenza dal 1°gennaio 2012, il sistema delle «finestre» mobili e la disciplina N.R.G.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 29191 del 2018
Cass. nr. 32591 del 2018
29191 del 2018; Cass. nr. 32591 del 2018; Cass.
Cass. nr. 15964 del 2019
32591 del 2018; Cass. nr. 15964 del 2019; ex plurimis ord., VI sez., nr.
Ord., VI sez., nr. 17278 del 2020
15964 del 2019; ex plurimis ord., VI sez., nr. 17278 del 2020);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 15034-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO; 2021 - ricorrente - 2403 contro GRECO COSIMA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GALLONI° 18, presso lo studio dell'avvocato VITO MASSARI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 881/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 13/04/2016 R.G.N. 235/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. N.R.G. 15034/2015 FATTO RILEVATO CHE:

1. la Corte d'appello di Lecce ha confermato la decisione dì primo grado che aveva accolto la domanda di Cosima Greco nei confronti dell'Inps e ritenuto che la norma - che aveva previsto il differimento annuale della data per il conseguimento della pensione (D.L. n. 78 del 2010, - art. 12, commi 1 e 2)- non trovasse applicazione nei confronti dei soggetti titolari di pensione di vecchiaia anticipata, in quanto invalidi, ai sensi della legge nr. 503 del 1992, (art. 1, comma 8);

2. la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo; Cosima Greco ha resistito con controricorso; DIRITTO CONSIDERATO CHE:

3. con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., l'Istituto ricorrente deduce la violazione dell'art 12 del D.L. 31 maggio 2010 nr, 78 convertito nella legge nr. 122 del 2010; la sentenza impugnata sarebbe censurabile per aver escluso la generale applicazione della disciplina delle cd. «finestre» di accesso previste dalla disposizione in rubrica; in particolare, per avere ritenuto non operante il regime delle cd. «finestre» mobili per gli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento;

4. il motivo merita accoglimento;

5. questa Corte ha già deciso analoghe fattispecie e affermato il seguente principio di diritto: «In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. "finestre" previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010), si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti» (Cass. nr. 29191 del 2018; Cass. nr. 32591 del 2018; Cass. nr. 15964 del 2019; ex plurimis ord., VI sez., nr. 17278 del 2020);

6. la Corte ha, anche, chiarito che nessun argomento contrario all'interpretazione accolta possa trarsi dalla normativa successiva, dettata dalla c.d. riforma Fornero (L. n. 214 del 2011 di conversione del D.L. n. 201 del 2011), che ha eliminato (art. 24, comma 5), con decorrenza dal 1°gennaio 2012, il sistema delle «finestre» mobili e la disciplina N.R.G. 15034/2016 delle decorrenze di cui al D.L. n. 78 del 2010, art.

12. Tale intervento modificativo ha infatti riguardato «esclusivamente» i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono ridefiniti, attraverso una dilazione dell'età pensionabile contestualmente disposta, dai successivi commi della medesima norma che non menzionano i pensionati di vecchiaia per invalidità anticipata. Rispetto ad essi resta quindi efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle, progressivamente, ridefinite per il pensionamento di vecchiaia (il citato D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8), come anche, di converso, permane la disciplina sulle finestre di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 1, comma 8 cit. ( Cass. nr. 32591 del 2018; Cass. nr. 15964 del 2019);

7. a tali principi occorre assicurare continuità in questa sede e, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la decorrenza della pensione anticipata di vecchiaia, senza considerare il periodo di 12 mesi della c.d. «finestra» mobile;

8. la causa va, pertanto, rinviata per un nuovo esame, secondo gli indicati principi, alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 7 luglio 2021 IL PRESIDENTE Dott. Umberto Berrino IL CANCELLffiRE ESPERTO Dott