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Ordinanza — n. 31359/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS claim regarding contribution prescription, ruling tax declaration omission constitutes fraudulent debt concealment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31359/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that found the contribution claim prescribed. The lower court had calculated the prescription period starting from a 2005 tax declaration, treating the failure to file the income schedule as a legal impediment rather than fraud. The Court reversed this, establishing that omitting income from the tax declaration for the purpose of calculating contributions constitutes fraudulent concealment of the debt, thereby interrupting the prescription period.

Regesto Legislator

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Art. 2935, 2941 n.8 c.c.: The omission by an independent worker to compile the income schedule in the tax declaration regarding their professional earnings constitutes fraudulent concealment of the contributory debt, precluding its classification as a mere legal impediment for prescription purposes.

Parole chiave

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prescription period fraudulent concealment tax declaration omission independent worker social security contributions Gestione separata statute of limitations decorrenza del diritto alla rendita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2935 c.c.
Art. 2941 n.8 c.c.
risulta consolidato, nella recente giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6677 del 2019
Cass. n. 30605 del 2019
6677 del 2019, alla cui motivazione si rinvia, e numerose successive conformi, fra tante, Cass. n. 30605 del 2019);
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso 8888-2016 proposto da: DALUISO SAVINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 131, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE EGIDIO ZACCARIA, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO CAPEZZERA; - ricorrente - contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 2021 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale 240'0 rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE; - controricorrente - nonchè contro EQUITALIA NORD SPA 07244730961; - intimata- avverso la sentenza n. 816/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/10/2015 R.G.N.1726/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott.

ROSSANA MANCINO. RG 8888/2016 RILEVATO CHE 1. con sentenza n.816 del 2015, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato l'opposizione avverso cartella di pagamento per contributi non versati, per l'anno 2004, alla gestione separata Inps e relative sanzioni civili; 2.1a Corte d'appello ha ritenuto la pretesa contributiva dell'INPS non prescritta e valorizzando, agli effetti dell'esercizio della pretesa, l'impedimento derivante da cause giuridiche, ha computato il dies a quo per il decorso del termine prescrizionale quinquennale - in riferimento a lavoratore autonomo non iscritto alla gestione separata, non soggetto ad altre Casse professionali e che aveva omesso la compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi - dalla presentazione del Modello Unico 2005, in data 11 ottobre 2005, validamente interrotto con l'avviso bonario del 20 agosto 2010;

3. avverso tale pronuncia Daluiso Salvino ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo di censura, cui resiste, con controricorso, l'INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a.;

4. Equitalia Nord s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione, è rimasta intimata. CONSIDERATO CHE 5. con il motivo di ricorso la parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n.8 cod. civ. e assume l'erroneità della decisione impugnata per avere ritenuto sospeso il termine di prescrizione della contribuzione previdenziale dovuta alla gestione sperata, da calcolarsi sul reddito prodotto, e per avere valorizzato la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi 2005 per l'anno 2004;

6. il ricorso è da accogliere;

7. risulta consolidato, nella recente giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8, cod.civ., la condotta del lavoratore autonomo che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi da versare alla Gestione separata (Cass. n. 6677 del 2019, alla cui motivazione si rinvia, e numerose successive conformi, fra tante, Cass. n. 30605 del 2019);

8. tale condotta omissiva, in riferimento ai proventi utili per il calcolo dei contributi per la Gestione separata (Cass. n. 6677 del 2019), non costituisce, dunque, agli effetti dell'esercizio della pretesa contributiva, mero impedimento derivante da cause giuridiche, come assume la Corte territoriale ma, all'esito dell'accertamento in fatto compiuto in sede di merito, doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8, cod.civ.;

9. la sentenza impugnata, che non ha fatto buon governo degli esposti principi regolatori della materia, va cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte designata in dispositivo che procederà a nuovo esame del gravame e anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione. Così deciso nella Adunanza camerale del 7 luglio 2021 Il Presidente Umberto Berrino li, CANCELLIERE ESPERTO Dott