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Ordinanza — n. 31347/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal dismissal due to procedural error regarding the 40-day deadline for social security contributions. The court finds the appeal was timely filed and remands the case for retrial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31347/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court quashed the Court of Appeal's decision dismissing the cooperative's opposition to social security notices, ruling the appeal was timely filed. While the parties agreed the opposition was lodged on November 15, 2015, the lower court had incorrectly applied a 40-day deadline based on the notice date. The court held that the procedural defect was cured by the actual filing date, thereby invalidating the dismissal and remanding the case for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 24, comma 5, D.Lgs. 46/1999; Art. 615 c.p.c.: The court must verify the actual date of filing the opposition to determine timeliness, and a procedural dismissal based on an incorrect deadline calculation is void if the filing occurred within the valid period.

Parole chiave

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social security contributions opposition deadline procedural timeliness cassation quashing remand for retrial administrative notice statutory period decisione sulla contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 24, comma 5, D.Lgs. 46/1999
Art. 615 c.p.c.
Art. 100, 112, 116 c.p.c.
articolo 615 c.p
Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 24 e 32 decreto legislativo 46/99 e 615 c.p.c., per avere trascurato che si trattava di riscossione spontanea a mezzo ruolo a seguito di istanza di rateazione del debito, con conseguente inapplicabilità dell'articolo 24 e applicabilità dell'articolo 615 c.p.c..
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21338-2015 proposto da: S.C.L.A.S. SOC. COOP., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO UGONIO 3, presso lo studio dell'avvocato LUIGI ISABELLA VALENZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE FERRARO; - ricorrente - 2021 contro 1664 I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO; - controricorrenti - nonchè contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., (già SERIT SICILIA S.p.A) Agente della Riscossione per la Provincia di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRUONO BUOZZI 53/A presso lo studio dell'avvocato ANGELA MARIA LORENA CORDARO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE BALISTRERI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 25/2015 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 03/03/2015 R.G.N. 853/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2021 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. Adunanza camerate del 6 maggio 2021 - Pres. Berrino, rel. Buffa - Rg. 21338/15 - SCIAS coop c. INPS Con sentenza del 3.3.15, la Corte d'Appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza del 10.11.11 del tribunale della stessa sede, ha dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione a cartella relativa a contributi previdenziali e sanzioni per importi di euro 229.154, in ragione della proposizione dell'opposizione oltre i 40 giorni ex articolo 24, comma 5, decreto legislativo 46 del 1999. Avverso tale sentenza ricorre la cooperativa per tre motivi, cui resistono con controricorsi sia l'INPS che il concessionario.

Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 24 e 32 decreto legislativo 46/99 e 615 c.p.c., per avere trascurato che si trattava di riscossione spontanea a mezzo ruolo a seguito di istanza di rateazione del debito, con conseguente inapplicabilità dell'articolo 24 e applicabilità dell'articolo 615 c.p.c.. Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 100 112 116 e vizio di motivazione, per mancata considerazione che si trattava di somme dovute per dilazione concessa, come risultava peraltro dalla stessa intestazione della cartella.

Con il terzo motivo si deduce violazione degli articoli 100, 112 e 116 per avere trascurato che il ricorso era stato fatto il 15.11.2015 e che dunque era tempestivo, come peraltro ritenuto in prime cure. E' preliminare il terzo motivo che riguarda la data effettiva di proposizione del ricorso in opposizione. E' in proposito pacifico tra le parti che detto ricorso sia stato presentato il 15.11.00; il ricorrente indica espressamente nel ricorso per cassazione la data del deposito dell'opposizione, richiamando il "depositato" apposto sull'atto introduttivo, e lo stesso INPS espressamente conferma la data di deposito del ricorso suddetta.

Dalla sentenza impugnata, poi, la cartella risulta notificata il 26.10.10. Il ricorso è dunque proposto nel termine, ed è tempestivo. Gli altri motivi restano assorbiti. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione a( motiv7 accolto, con rinvio alla corte d'appello di Catania per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q. m. accoglie il terzo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla stesse, eorte d'appello di Catania per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella Adunanza camerale del 6 maggio 2021. Il Presidente R