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Ordinanza — n. 31339/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against second instance judgment for failure to rule on preliminary incidental appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31339/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the second-instance judgment for omitting a ruling on the appellant's incidental appeal regarding the illegality of the mortgage inscription. The appellant argued that the lower court failed to address this preliminary issue, which was logically prior to the main appeal on the tax collection notices. The court held that the omission of a ruling on such a preliminary incidental appeal constitutes a violation of procedural rules requiring the court to examine all relevant preliminary objections.

Regesto Legislator

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Art. 331 c.p.c.; Art. 437 c.p.c.: The failure of the court of second instance to rule on a preliminary incidental appeal constitutes a violation of procedural rules, necessitating the quashing of the judgment and remittal to a different composition of the appellate court.

Parole chiave

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omitted incidental appeal preliminary objection litisconsortio necessario violation of procedure remittal to appellate court credito di contributi computo dei contributi istituto di previdenza

Disposizioni normative citate

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Art. 102 c.p.c.
Art. 331 c.p.c.
Art. 350 c.p.c.
Art. 437 c.p.c.
s.p.a., nonostante che l'INPS avesse in tal senso formulato eccezione ed egli avesse chiesto termine per provvedere a notificare alla parte pretermessa il proprio appello incidentale; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 437 c.p.c.
Art. 3 comma 9 I. n. 335/1995
Art. 24 d.lgs. n. 46/1999
Art. 2946 c.c.
Art. 2953 c.c.
Art. 77 comma 2-bis d.P.R. n. 602/1973
Art. 7 commi 1-2 I. n. 212/2000
Art. 43 I. n. 183/2010
s.p.a., nonostante che l'INPS avesse in tal senso formulato eccezione ed egli avesse chiesto termine per provvedere a notificare alla parte pretermessa il proprio appello incidentale; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 437 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8790 del 2019
Cass. n. 24071 del 2019
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16980-2016 proposto da: DORE ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARRIGO BOITO 31, presso lo studio dell'avvocato MARTA ELENA ANGELA DIAZ, rappresentato e difeso dall'avvocato TERESA PES; - ricorrente - contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 2021 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale 2405 rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, CARLA D'ALOISIO; - resistenti con mandato - nonchè contro EQUITALIA CENTRO S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 63/2016 della CORTE D'APPELLO SEZIONE DISTACCATA DI di SASSARI, depositata il 09/03/2016 R.G.N. 48/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 9.3.2016, la Corte d'appello di Cagliari-sez. distaccata di Sassari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l'opposizione proposta da Antonio Dore avverso l'iscrizione ipotecaria eseguita in suo danno da Equitalia Centro s.p.a. in relazione a contributi previdenziali non pagati e precedentemente richiestigli in pagamento a mezzo cartelle esattoriali non tempestivamente opposte; che avverso tale pronuncia Antonio Dore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sei motivi di censura; che l'INPS, anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a, ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli; che la società concessionaria dei servizi di riscossione è rimasta intimata;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 102, 331 e 350 c.p.c. per non avere la Corte di merito accordatogli termine per integrare il contraddittorio nei confronti di S.C.C.I. s.p.a., nonostante che l'INPS avesse in tal senso formulato eccezione ed egli avesse chiesto termine per provvedere a notificare alla parte pretermessa il proprio appello incidentale; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 437 c.p.c. per non avere la Corte territoriale pronunciato sull'eccezione relativa alla novità della domanda proposta dall'INPS in appello e concernente la declaratoria di legittimità della pretesa contributiva con condanna al pagamento delle somme che ne costituivano oggetto; che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 9, I. n. 335/1995, 24, d.lgs. n. 46/1999, 2946 e 2953 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la mancata tempestiva opposizione alla cartella esattoriale determinasse la conversione del termine prescrizionale dei contributi da quinquennale in decennale; che, con il quarto motivo, il ricorrente deduce omesso esame dell'eccezione relativa alla violazione degli artt. 77, comma 2 -bis, d.P.R. n. 602/1973, e 7, commi 1-2, I. n. 212/2000, per non avere la Corte territoriale pronunciato sul suo appello incidentale concernente l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per mancata comunicazione preventiva dell'iscrizione stessa, essendo quella ricevuta in data 8.3.2013 riferita a crediti differenti da quelli per i quali era stata poi iscritta l'ipoteca; che, con il quinto motivo, il ricorrente si duole di omesso esame dell'eccezione relativa all'irregolarità della notifica delle cartelle esattoriali, già spiegata in prime cure e riproposta in appello; che, con il sesto motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 43, I. n. 183/2010, per avere la Corte territoriale ritenuto che la sua cancellazione dall'albo delle imprese artigiane con decorrenza dal 30.11.2009 non fosse opponibile all'ente previdenziale; che, con riguardo al primo motivo, va ribadito che la regola dell'art. 331 c.p.c., che disciplina il litisconsorzio nelle fasi di gravame e si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di c.d. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio, comporta che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (cfr. da ult.

Cass. n. 8790 del 2019); che, sebbene questa Corte abbia recentemente e convincentemente precisato che è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione della sentenza di rigetto proposta, per violazione dell'integrità del contraddittorio, dal soccombente che abbia agito in giudizio senza convenirvi tutti i litisconsorti, stante l'irrilevanza per lui stesso della non opponibilità della pronuncia ai litisconsorti necessari pretermessi e l'assenza di pregiudizio per i diritti di questi ultimi, in considerazione del rigetto della sua domanda (Cass. n. 24071 del 2019), reputa il Collegio che tanto non possa dirsi nella presente fattispecie, atteso che, come emerge specialmente dalle censure contenute nel quarto e quinto motivo, i giudici territoriali hanno sostanzialmente omesso qualsiasi pronuncia sull'appello incidentale dell'odierno ricorrente, nonostante esso concernesse questioni logicamente preliminari rispetto a quelle decise con l'appello principale; che, pertanto, la sentenza impugnata, assorbiti gli ulteriori motivi, va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà anche