Italian court dismisses appeal against dismissal for unauthorized business trips, citing breach of fiduciary duty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Francesco Giuffrida's appeal against his dismissal by Impresa S.p.A. for unauthorized business trips abroad. Giuffrida argued the dismissal was unjustified because the financial loss from the trips was minor relative to his salary, but the court held that the breach of the fiduciary duty inherent in a director's role was sufficient grounds for termination. Consequently, the court affirmed the lower court's finding of just cause and ordered Giuffrida to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19, 22 c.c.n.l. 25.11.09; Art. 7 L. n. 300/70: The breach of the fiduciary duty inherent in a director's relationship, such as unauthorized business travel, constitutes just cause for dismissal regardless of the specific monetary loss incurred.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 13893-2018 proposto da: GIUFFRIDA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VALLEBONA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro IMPRESA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in 2021 persona del legale rappresentante pro tempore, 270 elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e difesa dall'avvocato ADALBERTO PERULLI; - controricorrente - fen. itno avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 19/04/2018 R.G.N. 13961/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere Dott.
FEDERICO BALESTRIERI. RG 13893/18 RILEVATO CHE Con ricorso in opposizione allo stato passivo di Impresa s.p.a., Francesco Giuffrida, già dirigente di questa, chiedeva il riconoscimento di vari crediti di lavoro, tra cui C.432.900,00 per indennità supplementare, C. 158.175,00 per indennità sostituiva del preavviso, €.10.825,79 per differenze sul t.f.r., ed C.22.175,13 per ulteriori crediti lavorativi, chiedendo l'ammissione allo stato passivo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. La domanda si basava sulla dedotta illegittimità del licenziamento 'in tronco', intimatogli dalla società in data 7.10.13, per avere egli chiesto dei rimborsi di spese non autorizzate.
Con sentenza depositata il 19.4.18, il Tribunale fallimentare di Roma rigettava il ricorso. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Giuffrida, affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste Impresa s.p.a. in A.S. con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e\o falsa applicazione degli artt. 19 e 22 del c.c.n.l. 25.11.09 per i dirigenti di aziende industriali per avere la sentenza impugnata erroneamente affermato che le infrazioni poste alla base del licenziamento dovevano considerarsi 'grave violazione di doveri fondamentali', laddove, considerata l'entità economica del rimborso richiesto (€.4.673), a fronte della sua ben più elevata retribuzione, esso non poteva' 'definirsi grave.
Con 'terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c., 2118 e 2119 c.c. per avere il Tribunale ritenuto erroneamente sussistente nella specie una giusta causa di recesso, che a suo avviso non sussisteva per le ragioni sopra riportate. I motivi, da trattare congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono infondati. E ciò non solo perché, in base alla pacifica giurisprudenza di legittimità (ex aliis, Cass. n.8816\17), l'entità del danno economico (nella specie peraltro non trascurabile) non rileva ai fini della lesione del vincolo RG 13893/18 fiduciario tra le parti (insito nel rapporto di lavoro subordinato ed in quello dirigenziale in particolare) ma anche per la pacifica circostanza che si trattò di alcuni viaggi all'estero non autorizzati, in compagnia di persona non facente parte dell'organico aziendale, ritenuti dal giudice del merito concretare una giusta causa di recesso.
L'apprezzamento del Tribunale sul punto, logicamente motivato, non può censurarsi in questa sede (Cass. n.7948\11, Cass. n.8293\12).
2. Conksecondo motivo il Giuffrida denuncia la violazione dell'art. 7 L. n.300\70 e degli artt. 19 e 22 del c.c.n.l. per i dirigenti di aziende industriali, lamentando l'erronea valutazione della intempestività della contestazione disciplinare. Il motivo è infondato considerato che il Tribunale ha adeguatamente motivato sul punto, trattandosi peraltro ed ancora di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass.n. 26010\18), il quale ha evidenziato che i fatti risalivano all'estate 2012, mentre la contestazione, pur avvenuta nel settembre 2013, scontò, oltre al necessario accertamento dei fatti, la circostanza che tra essi e la contestazione, l'impresa fu sottoposta alla procedura di A.S.
3. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 26 gennaio 2020 Il Presidente osollOnri