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Ordinanza — n. 31325/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn; parties jointly renounced claim extinguishing proceedings under CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31325/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following a joint renunciation of the appeal by both the appellant and the respondents. Although the lower court had awarded damages for psychophysical abuse against the public transport company, the parties voluntarily withdrew their interest in continuing the litigation. Consequently, the Court applied the relevant Civil Procedure Code provisions to formally terminate the case without issuing a separate decision on costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; When parties jointly renounce a cassation appeal, the proceedings are extinguished by declaration of ordinance, dispensing the Court from ruling on litigation costs.

Parole chiave

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joint renunciation of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code waiver of litigation costs cassation appeal withdrawal restituzione delle indennità di disoccupazione ricorso per risarcimento danni risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
i, 2W-5 ii5)i che l'adesione dei lavoratori alla rinuncia dispensa dalla pronuncia sulle • ì spese processuali (ai sensi dell'art. 391, 4° comma, c.p.c., cit.);

Giurisprudenza citata

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Cass.n.6407/2004
Cass.n.10841/2003
Cass.n.11211/2004
Cass.n.11211/2004, Cass. n.1913/2008); ceti( ck -e.-YA"e , 55, ' ...ae-.1.- ,..e.-4.,-z-G. , --titut. 4,.. L:„L,C, t‘.,A.,t eCo (-C,>1., 14(17 M. i, 2W-5 ii5)i che l'adesione dei lavoratori alla rinuncia dispensa dalla pronuncia sulle • ì spese processuali (ai sensi dell'art. 391, 4° comma, c.p.c., cit.);
Cass. n.1913/2008
Cass.n.11211/2004, Cass. n.1913/2008); ceti( ck -e.-YA"e , 55, ' ...ae-.1.- ,..e.-4.,-z-G.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 27272-2019 proposto da: SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI BRINDISI S.P.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE FILIBERTO 191, presso lo studio dell'avvocato PAOLA ERSILIA CURSARO, rappresentata e difesa dall'avvocato VALERIA GALASSE; - ricorrente - contro MUSCOGIURI GERMANO, VIOLANO FRANCESCO, VAPORE SALVATORE, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA APPIANO, 22, presso lo studio dell'avvocato LUIGI INFANTE, rappresentati e difesi dall'avvocato ITALO MARIANO SIGNORE; - controricorrentí - avverso la sentenza n. 383/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 28/03/2019 R.G.N. 3234/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott.

MATILDE LORITO. • n. r.g z 1001., RILEVATO CHE La Corte d'Appello di Lecce confermava la pronuncia del giudice di prima istanza con la quale era stata accolta la domanda proposta da Germano Muscogiuri, Salvatore Vapore, Francesco Violano nei confronti della S.T.P. Brindisi s.p.a. volta a conseguirne la condanna al risarcimento del danno da usura psicofisica. Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la società sulla base di quattro motivo resistiti con controricorso dalle parti intimate. CONSIDERATO che la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto da entrambe le parti e dai rispettivi difensori, con il quale dichiarano di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio chiedendo dichiararsi l'estinzione del processo. che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo (ai sensi degli art.390 e 391 c.p.c.), che, nella specie, deve essere dichiarata con ordinanza - anziché nella forma alternativa del decreto presidenziale (art.391, 10 comma c.p.c., cit.) - in dipendenza dell'adozione del provvedimento a seguito della Adunanza camerale (argomenta da Cass.n.6407/2004, Cass.n.10841/2003 delle Sezioni Unite;

Cass.n.11211/2004, Cass. n.1913/2008); ceti( ck -e.-YA"e , 55, ' ...ae-.1.- ,..e.-4.,-z-G. , --titut. 4,.. L:„L,C, t‘.,A.,t eCo (-C,>1., 14(17 M. i, 2W-5 ii5)i che l'adesione dei lavoratori alla rinuncia dispensa dalla pronuncia sulle • ì spese processuali (ai sensi dell'art. 391, 4° comma, c.p.c., cit.);

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma nella Adunanza camerale del 27 maggio 2021.Il Presidente DEPOSITATIN CANCELLERIA oggi, 03 N OV 2021 IL CANCELLIER • E •..trio Vincenzo Pio Massimi!, rresi