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Ordinanza — n. 31205/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses public employees' claim for internal requalification procedures, ruling discretion remains with the employer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31205/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court quashed the lower court's decision awarding public employees the right to internal requalification procedures. The court held that the collective agreement grants the employer discretionary power to organize such processes based on functional needs and available resources. Consequently, the original claim for these procedures was rejected in its entirety.

Regesto Legislator

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Art. 15 CCNL Comparto Ministeri 16.2.1999; Art. 15, lett. b) e comma 2: The employer retains discretionary authority to organize internal requalification procedures based on organizational needs and resource availability, negating a subjective right to such procedures.

Parole chiave

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internal requalification procedures public service collective agreement employer discretionary power subjective right to selection organizational functional needs ritardo del ministero pubblico amministrazione della giustizia ministro della giustizia

Disposizioni normative citate

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Art. 15 CCNL Comparto Ministeri 16.2.1999
b) e tenendo conto dei limiti della dotazione organica, dei contingenti in essa previsti, della programmazione triennale del fabbisogno di personale per le assunzioni dall'esterno (art. 15, comma 2) 8.
Art. 15, lett. b) CCNL Comparto Ministeri 16.2.1999
b) e tenendo conto dei limiti della dotazione organica, dei contingenti in essa previsti, della programmazione triennale del fabbisogno di personale per le assunzioni dall'esterno (art. 15, comma 2) 8.
Art. 15, comma 2 CCNL Comparto Ministeri 16.2.1999
b) e tenendo conto dei limiti della dotazione organica, dei contingenti in essa previsti, della programmazione triennale del fabbisogno di personale per le assunzioni dall'esterno (art. 15, comma 2) 8.
Art. 23 D.Lgs. nr. 150/2009
984 (cui hanno dato seguito Cass. 23 giugno 2020 nr.
Art. 24 D.Lgs. nr. 150/2009
Art. 384 cod.proc.civ., comma 2
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 cod.proc.civ., comma 2, con il rigetto integrale dell'originaria domanda.
articolo 1218 cod.civ
3 cod.proc.civ.— violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1218 cod.civ.
art. 384 cod.proc.civ
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 cod.proc.civ., comma 2, con il rigetto integrale dell'originaria domanda.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 984/2020
Cass. n. 12358/2020
Cass. n. 25626/2020
Cass. n. 14275/2014
fra le tante Cass. n. 14275/2014 e Cass.
Cass. n. 18685/2015
14275/2014 e Cass. n. 18685/2015 e fra le più recenti Cass.
Cass. n. 4436/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20440-2015 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; - ricorrente - contro 2021 COBUCCI ANTONIETTA, ALDERA' LUCIANA, BONSANTO 1416 FLORA, CIARAMELLA GIOVANNI, CIRELLI ANTONIETTA, CIVICO SERGIO, COCCHIARELLA MONICA, COFELICE ASSUNTINA, CRETELLA GABRIELE, D'AURIA ELISA, DE CERCE ROSSANA, DE IASIO VINCENZO, DI CICCO NATALINO, DI CORPO LUIGI, DI DONATO ELINDA, DI LALLO ROBERTA, DI STEFANO MARIA TERESA, ESPOSITO ANNA, FANELLI ANTONIETTA, FAZIO ANGELA, FILIPPONE FRANCESCO, FORTE CLELIA, GALLO ULISSE, GENOVESE CANDIDA, GIANFAGNA ANTONIO, GIANFAGNA PASQUALE, LASTORIA MARIACONCETTA, MUSACCHIO LUIGINA, NASTRO MARIA PIA , NINNI FRANCO, PALLADINO MARIA CRISTINA, PALMIERI CARMINE, PANICI-IELLA MARIA ROSARIA, PEDE ROSANGELA, PERRELLA MARIO, PERSICHILLI GIULIANO, PETRONE GIULIA, PIETRONIRO ENRICA, RIVA ADDOLORATA, ROSA VINCENZO, ROTILIO GRAZIA, RUCCOLO CAROLINA, SCARIATI MAURIZIO, VALENTE DANIELA,VASILE MARIA GABRIELLA, VERGALITO NICOLETTA, ZAMPINI DOMENICO, ZURLO PIETRO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE, 3, presso lo studio dell'avvocato BRUNO SASSANI, rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE FORCIONE, AURELIA PETRONE; - controricorrenti - nonchè contro FALZARANO IMMA, LORENZINI MARIA CARMELA, SANTUCCI MARIA GIUSEPPA, IANNOTTI ORLANDO, DAMIANO ROSETTA, D'APOLLONIO CLAUDIA, FIERRO LORELLA, ROMANO LUISA, PANZERA GIOVANNI, CUGINO MARIO, VISCUSI ANTONIO, FALCIGLIA ANNA MARIA, CAPALDO MARIA, ALBANESE ANTONELLA, CANDELA ANNA, LOMBARDI FLORY, PASQUALE PASQUALE, OCCHIONERO EMILIO, AVORGNA ANNA; - intimati - avverso la sentenza n. 263/2014 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 24/02/2015 R.G.N. 413/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal Consigliere Dott.

FRANCESCA SPENA. PROC. nr. 20440/2015 RG RILEVATO CHE 1. Con sentenza del 28 novembre 2014- 24 febbraio 2015 nr. 208 la Corte d'Appello di Campobasso, per quanto ancora in discussione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, accoglieva la domanda proposta dagli odierni controricorrenti— tutti dipendenti del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, dipartimento della organizzazione giudiziaria— per l'accertamento del loro diritto allo svolgimento delle procedure di riqualificazione di cui all'articolo 15 CCNL 1998/2001; confermava la sentenza appellata nella parte in cui aveva respinto la domanda di risarcimento del danno derivato dal mancato adempimento dell'amministrazione.

2. La Corte territoriale riteneva che dall'articolo 15 CCNL 1998/2001 derivasse un diritto dei dipendenti all'avvio delle procedure di riqualificazione ed aggiornamento professionale per le progressioni interne; rigettava l'eccezione della amministrazione circa la non imputabilità dell'inadempimento, dovuto ad una lunga serie di interventi giudiziari che avevano impedito di portare a conclusione le procedure, fino all'accordo con le parti sociali in data 9 novembre 2006.

3. Osservava che, anche a non voler tener conto della responsabilità derivante dall' aver predisposto procedure giudicate illegittime— ( senza che tale responsabilità potesse essere incisa dal ricorso alla negoziazione collettiva)— doveva essere comunque considerato, da un lato, il fattore tempo e, dall'altro, che il nuovo protocollo di intesa siglato il 9 novembre 2006, in uno alla pronuncia del Consiglio di Stato del 26.11.2006, avevano segnato l'avvio di una nuova fase del processo di riqualificazione del personale, con improcrastinabilità, a quel punto, dell'adempimento. 4.Vi era dunque quanto meno un ritardo colpevole del Ministero. 5.La domanda di risarcimento, tuttavia, non poteva trovare accoglimento per non essere stato provato il danno da perdita di chance.

6. Gli originari ricorrenti avrebbero dovuto allegare dati utili a ritenere l'effettiva probabilità di conseguire la promozione, in riferimento a ciascuna posizione; i dati indicati individuavano la perdita di chance rispetto ai criteri che erano stati dichiarati illegittimi. Avrebbero dovuto essere invece allegati PROC. nr. 20440/2015 RG elementi, quali titoli e capacità professionale di ciascuno, utili a far ritenere la probabilità di superare le selezioni, ove avvenute in attuazione delle disposizioni che prevedono l'accesso dall'esterno. 7.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, articolato in tre motivi di censura, cui gli intimati hanno resistito con controricorso.

CONSIDERATO CHE 1.Giova premettere che l'interesse del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA al presente ricorso deriva dall'accertamento del diritto dei dipendenti alla riqualificazione contenuto nella sentenza impugnata, capo della pronuncia autonomo rispetto alla statuizione di rigetto della domanda risarcitoria. Il MINISTERO ha peraltro evidenziato che i dipendenti avevano già depositato diffida a riattivare le procedure di riqualificazione (atto di messa in mora del 4.12.2014). 2.Con il primo motivo il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ha denunciato— ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod.proc.civ.—violazione dell'articolo 15 CCNL 16.2.1999 comparto MINISTERI nonché degli articoli 1362 e segg. cod.civ., in relazione agli articoli 16 e seguenti del CCNI del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 5 aprile 2000, deducendo che il sistema delineato dalla contrattazione collettiva nazionale, di comparto ed integrativa, aveva natura meramente programmatica, senza fondare alcun diritto soggettivo allo svolgimento delle procedure.

3. Con il secondo mezzo si deduce — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1218 cod.civ. nonché— ai sensi dell'articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.— omesso esame di un fatto controverso e decisivo del giudizio. 4.La censura coglie il capo della sentenza che ha ritenuto imputabile all'amministrazione l'inadempimento contrattuale, quanto meno a decorrere dalla stipula del protocollo di intesa del 9 novembre 2006. Si evidenzia che la definizione delle procedure di riqualificazione era devoluta interamente PROC. nr. 20440/2015 RG alla contrattazione collettiva sicchè il fatto che le parti sociali non fossero addivenute ad un accordo non era addebitabile al solo soggetto contrattuale-Ministero della Giustizia; si deduce, altresì, l'omessa considerazione del fatto, attestato dai documenti, che la amministrazione si era attivata nella ricerca di una soluzione ai fini del concreto riavvio delle procedure selettive. 5.Con la terza critica viene denunciata— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione e/o falsa applicazione degli articoli 23 e 24 D.Lgs. nr. 150/2009, evidenziando che tali norme avevano ricondotto la materia della selezione e dell'accesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione nell'alveo del pubblico concorso e della legge sicchè l'amministrazione non era più tenuta ad attivare le procedure selettive interne secondo il precedente sistema pattizio né avrebbe potuto procedere in tal senso.

6. I primi due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.

7. Questa Corte, a partire dalla ordinanza del 17 gennaio 2020 nr. 984 (cui hanno dato seguito Cass. 23 giugno 2020 nr. 12358 e Cass. 12 novembre 2020 nr. 25626), ha evidenziato, con argomentazioni qui condivise, che il CCNL COMPARTO MINISTERI 16.2.1999 nel disciplinare i passaggi fra aree ed all'interno dell'area non poneva a carico delle Amministrazioni l'obbligo di indire le procedure di riqualificazione perchè, al contrario, rimetteva la scelta alla valutazione discrezionale del datore di lavoro, da esercitare «in relazione alle esigenze organizzativo/funzionali...o ad obiettivi di riorganizzazione generale in correlazione alle risorse disponibili» (art. 15, lett.

b) e tenendo conto dei limiti della dotazione organica, dei contingenti in essa previsti, della programmazione triennale del fabbisogno di personale per le assunzioni dall'esterno (art. 15, comma 2) 8. Neppure si può sostenere che la posizione giuridica soggettiva dei dipendenti sia mutata a seguito della pubblicazione degli avvisi di selezione, PROC. nr. 20440/2015 RG perchè il principio secondo cui il bando, che costituisce un'offerta al pubblico, impegna il datore di lavoro ad adempiere le obbligazioni assunte e consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica soggettiva (cfr. fra le tante Cass. n. 14275/2014 e Cass. n. 18685/2015 e fra le più recenti Cass. n. 4436/2018) non può essere utilmente invocato nei casi in cui l'avviso sia affetto da vizi genetici che incidono alla radice sulla sua validità, posto che non è predicabile, all'evidenza, un diritto soggettivo alla conclusione di una procedura concorsuale o selettiva contra ius.

9. D'altro canto, non può essere neppure svalutata la circostanza, alla quale la Corte territoriale ha ritenuto di non dovere attribuire rilievo, che nella specie l'illegittimità degli atti compiuti derivava non dall'iniziativa unilaterale del Ministero bensì dal contenuto degli accordi conclusi in sede di contrattazione integrativa. 10.La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, restando assorbito il terzo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 cod.proc.civ., comma 2, con il rigetto integrale dell'originaria domanda.

11. La formazione dell'orientamento qui condiviso in epoca successiva allo svolgimento dei gradi di merito giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite dell'intero processo

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta integralmente la domanda originaria. Compensa fra le p