Cassation court allows INPS appeal, ruling early invalidity pensions must follow annual windows.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation accepted the INPS's appeal against a lower court decision granting early retirement to two men. The applicants argued that their invalidity pensions should be exempt from annual waiting periods, but the Court held that such pensions must adhere to the same annual window rules as standard old-age pensions. Consequently, the lower judgment was quashed and the case remanded for a new decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 co. 1 d.l. n. 78 del 2010; Art. 1 co. 8 d.Igs. n. 503 del 1992: Early invalidity pensions are subject to the annual window mechanism established for old-age pensions, and legislative amendments regarding delayed eligibility do not exempt these specific beneficiaries from the waiting period rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24915-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI; 2021 - ricorrente - 2412 contro PERUZZO ROBERTO, FERUGLIO GIORGIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO NAPPI, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 45/2016 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 30/05/2016 R.G.N. 215/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott.
ALFONSINA DE FELICE. R.G.24915/2016 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Trieste, a conferma della sentenza del Tribunale di Udine, ha accolto la domanda con cui Roberto Peruzzo e Giorgio Feruglio avevano chiesto che fosse accertato il loro diritto ad accedere a pensione anticipata di vecchiaia, ai sensi dell'art. 1 co. 8, d. Igs. n.503 del 1992, senza la dilazione della finestra annuale di cui all'art. 12 co. 1, d.l. n.78 del 2010; la Corte territoriale ha motivato che, mancando, nel sistema, una norma che preveda l'espressa applicazione alla pensione anticipata d'invalidità del regime delle c.d. finestre mobili, il legislatore ha inteso conservare ai soggetti particolarmente svantaggiati il regime più favorevole; ha così dichiarato il diritto di Roberto Peruzzo e Giorgio Feruglio di accedere alla pensione di vecchiaia conservando la previgente soglia anagrafica; la cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un unico motivo;
Roberto Peruzzo e Giorgio Feruglio hanno depositato controricorso. CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., l'INPS contesta "Violazione dell'art. 12 del D.L. 31 maggio 2010 n.78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n.122", propugnando un'interpretazione letterale della normativa che, nel richiamare le pensioni di vecchiaia e fissare, rispetto ad esse, le relative "finestre" di pensionamento, non distingue le pensioni anticipate, mentre il riferimento delle finestre alle regole proprie degli "specifici ordinamenti" dovrebbe essere inteso come inerente anche al regime della pensione anticipata per gli invalidi; il motivo è fondato; alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità vanno incluse nel meccanismo delle finestre mobili di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla I. n. 122 del 2010 (ex plurimis, cfr.
Cass. n. 29191 e n. 32591 del 2018, Cass. n. 31001 del 2019); questa Corte ha affermato che l'art. 24, comma 5, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla I. n. 214 del 2011, che ha eliminato la suindicata disciplina delle decorrenze a partire dal 10 gennaio 2012, non è applicabile al caso in esame, atteso che l'intervento modificativo ha riguardato esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti, attraverso una dilazione dell'età pensionabile, dai successivi commi della stessa norma, i quali non menzionano i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità; in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'accoglimento del ricorso, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 7 luglio 2021 Il Presidente (Umberto Berrino) „ IL c..,',.),';CEL