Supreme Court dismisses INPS appeal, upholding voluntary contributions for unpaid leave suspensions pre-2007.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that recognized voluntary pension contributions for a period of unpaid leave suspension. The INPS argued that the saving clause only applied to interrupted employment relationships, not suspensions, while the worker contended that both scenarios lacked insurance coverage. The court ruled that no ontological difference exists between interruption and suspension regarding the lack of coverage, thus applying the derogation to both cases.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 1, I. n. 47/1983; Art. 1, comma 8, I. n. 243/2004: The saving clause allowing voluntary contributions for pre-2007 authorization applies equally to both interrupted and suspended employment relationships where insurance coverage was absent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 17930-2015 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati 2021 SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI;- ricorrente - contro MOTTA MAURA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio degli avvocati SILVIA ASSENNATO, e MASSIMILIANO PUCCI che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 112/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 31/03/2015 R.G.N. 667/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2021 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA - Con sentenza del 31 marzo 2015, la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Biella e accoglieva la domanda proposta da Maura Motta nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al computo ai fini della maturazione della pensione di anzianità della contribuzione volontaria al cui versamento la Motta era stata autorizzata antecedentemente al 2007 per la copertura di un periodo di sospensione dell'attività lavorativa per aspettativa non retribuita, diritto disconosciuto dall'Istituto per non essere la contribuzione volontaria ammessa a copertura dell'aspettativa non retribuita. - La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1, comma 1, I. n. 47/1983, fatta salva dalla I. n. 243/2004 in favore dei lavoratori che antecedentemente al 20.7.2007 fossero stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, da intendersi come volta a consentire a tutti i lavoratori che momentaneamente o definitivamente risultassero sprovvisti di copertura assicurativa di ricorrere alla contribuzione volontaria, ratio in relazione alla quale non trova fondamento la distinzione tra l'ipotesi dell'interruzione del rapporto di lavoro (ossia cessazione provvisoria seguita da ricostituzione) e quella di sospensione del rapporto di lavoro con contestuale sospensione del rapporto assicurativo, posto che in entrambi i casi difetta la copertura assicurativa. - Per la cassazione di tale decisione ricorre l'Istituto, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Motta. - Il procuratore ha depositato la sua requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE - Con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 I. n. 243/2004, come modificato dall'art. 1 I. n. 247/2007, imputa alla Corte il travisamento della quaestio iuris oggetto del decidere, da individuarsi, a suo dire, nell'applicabilità o meno della norma di salvezza dell'originaria disciplina, limitata all'ipotesi in cui per l'intervenuta cessazione del rapporto alla data del 20.7.2007 al lavoratore non era più consentito maturare l'anzianità in aumento prevista ai fini della fruizione della relativa pensione, ipotesi cui doveva ritenersi estranea la fattispecie relativa, viceversa, alla mera sospensione del rapporto, tale, perciò, da non consentire l'esenzione del lavoratore dai nuovi requisiti previsti per la pensione di anzianità. - Il motivo risulta infondato alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 12.3.2020, n. 7090), secondo cui "in tema di pensione di anzianità, la deroga all'innalzamento dell'età pensionabile prevista dall'art. 1, comma 8, I. n. 243/2004, come modificato dalla I. n. 247/2007, si applica quando sia stato autorizzato il versamento della contribuzione volontaria prima del 20.7.2007, senza che abbia rilievo la data dei relativi versamenti, trattandosi di deroga volta a tutelare i soggetti che abbiano acquisito i requisiti pensionistici facendosi carico personalmente di eseguire il pagamento dei contributi e che, a causa delle modifiche normative introdotte, si verrebbero a trovare nell'impossibilità di accedere al pensionamento" ratio che, non sussistendo tra le due ipotesi alcuna differenza ontologica, ricorre sia che si versi in un caso di integrazione volontaria della contribuzione in costanza di rapporto sia che si versi nel distinto caso di prosecuzione volontaria della contribuzione (cfr.
Cass.9.5.2019, n. 12362 e Cass. 7.2.2020, n. 2926) - Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 1 5 % ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 l