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Ordinanza — n. 31178/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against labor court ruling confirming indefinite-term employment and illegal dismissal. The court rejects the company's arguments regarding contract conversion and procedural delays.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31178/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Superemme S.p.A. against a lower court judgment that confirmed an indefinite-term employment relationship and declared the employee's dismissal illegal. The employee, Annarita Usai, had argued for reinstatement and back pay based on the employer's failure to fulfill statutory training obligations, while the company contended the contract was a fixed-term formation agreement. The court ruled that since the lower court already characterized the relationship as indefinite from the outset, the specific legal mechanism of 'conversion' under the relevant law could not be applied retroactively to change the nature of the original contract.

Regesto Legislator

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Art. 32, co. 5, L. n. 183/10; Art. 32, co. 7, L. n. 183/10: The provision allowing for the conversion of fixed-term contracts to indefinite ones applies retroactively to pending cases, but only where the lower court recognizes a technical conversion of a term contract; if the lower court finds the relationship was indefinite from the beginning, the conversion mechanism is inapplicable.

Parole chiave

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illegal dismissal fixed term contract conversion of contract labor law retroactivity reinstatement claim statutory training obligations Cassation appeal nuova formazione nella stessa professione

Disposizioni normative citate

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Art. 32, co. 5, L. n. 183/10
2.-Con secondo motivo denuncia la violazione e\o falsa applicazione dell' art. 32, co.5, L.
Art. 32, co. 7, L. n. 183/10
2.-Con secondo motivo denuncia la violazione e\o falsa applicazione dell' art. 32, co.5, L.
Art. 18 L. n. 300/1970
Chiedeva quindi la condanna della società datrice di lavoro, ex art. 18 L.
Art. 2087 c.c.
Infine chiedeva la condanna della società risarcimento del danno ex art. 2087 c.c. per essere stata destinataria di comportamenti lesivi da parte della direttrice del punto vendita.
Art. 1227 c.c.
Art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 2087 c.c
Infine chiedeva la condanna della società risarcimento del danno ex art. 2087 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 29781/17
Cass. n. 20500/18
Cass. n. 16435/18
Cass. n. 10317/17
Cass. n. 9590/17
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Testo completo

seguente ORD:NAAZA sul ricorso 28398-2016 prcpwsto da: SUPRRRENZ S.P.A., in perona dl legale rappresentante pro tempere, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLA FAICONIERI 23, presso lo studio dell'avvocato PAOLA FIECCHI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA; - ricorrente - contro USAI ANNARITA, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE R. SANZIC n. 2, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO MARTELLINO, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE DEIANA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 15-A/2316 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZ.

DIST. DI SASSARI, depositata il 30/05/2016 R.G.N. 3/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2021 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI. RG 28398/16 RILEVATO CHE Con ricorso al Tribunale di Tempio Pausania, Annarita Usai deduceva di aver stipulato con la Superemme s.p.a., in data 16.10.2000 un contratto di formazione e lavoro della durata dl due anni con inquadramento al VI livello CCNL commercio. Lamentava tuttavia che tra le parti fosse intercorso un regolare rapporto dl lavoro subordinato, non avendo la società assolto l'obbligo di formazione impostole per legge.

Qualificava pertanto come licenziamento la comunicazione 11.2.02 di cessazione del rapporto per scadenza del contratto, contestandone la legittimità per assenza di giusta causa o giustificato motivo. Chiedeva quindi la condanna della società datrice di lavoro, ex art. 18 L. n.300/1970, alla sua reintegrazione nel posto di lavoro, nonché al pagamento delle retribuzioni che avrebbe percepito dalla data del licenziamento sino all'effettiva reintegra, oltre accessori e regolarizzazione previdenziale. La ricorrente deduceva inoltre di aver svolto, dal giugno 2001 al maggio 2002, le mansioni di responsabile di reparto inquadrabili nel II livello del c.c.n.l. commercio, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento delle relative differenze retributive, nonché delle somme dovute a titolo di lavoro straordinario, festivo e permessi non goduti e t.f.r.

Infine chiedeva la condanna della società risarcimento del danno ex art. 2087 c.c. per essere stata destinataria di comportamenti lesivi da parte della direttrice del punto vendita. Resisteva la società. Con sentenza 1.12.15 il Tribunale respingeva l'eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso; accertava la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per inadempimento della società agli obblighi formativi, dichiarando illegittimo il licenziamento intimato dalla società, ed ordinando la reintegra della Usai nel suo posto di lavoro.

Condannava inoltre la società al pagamento delle richieste differenze retributive post 13.7.02 RG 28398/16 (per la prescrizione sul resto maturata) e rigettava le ulteriori domande. Avverso tale pronuncia proponeva appello la società; resisteva la Usai. Con sentenza depositata il 30.5.16, la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, rigettava il gravame. Propone ricorso per cassazione la società, affidato a tre motivi, cui resiste la Usai con controricorso. CONSIDERATO CHE 1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e\o falsa applicazione degli artt. 1372, 1175 e 1375 c.c., lamentando l'erroneità della sentenza impugnata in tema di valutazione dell'eccepita risoluzione del contratto per mutuo consenso, ed in particolare il reperimento di altra occupazione ed il notevole lasso di tempo intercorso dalla cessazione di fatto del rapporto e l'impugnazione di quest'ultima.

Il motivo è infondato. Questa Corte ha già osservato che in tema di contratti a tempo determinato, l'accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici, giuridici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, secondo le rigorose regole sui motivi che possono essere fatti valere al fine di incrinare la ricostruzione di ogni vicenda storica antecedente al contenzioso giudiziale, previste dall'art. 360, n. 5, c.p.c., tempo per tempo vigente (Cass. n. 29781\17).

Nella specie la Corte di merito ha motivato in modo logico la statuizione, sicché la censura non può trovare accoglimento. 2.-Con secondo motivo denuncia la violazione e\o falsa applicazione dell' art. 32, co.5, L. n. 183\10 lamentando che la sentenza impugnata non tenne conto che anche al contraND di formazione e lavoro doveva applicarsi tale misura risarcitoria, pur prevista formalmente solo per i contratti a termine. Il motivo, pur teoricamente fondato, risulta nella specie non meritevole di accoglimento.RG 28398/16 Non v'è infatti dubbio che la richiesta di conversione del contratto di lavoro (anche a progetto), pur precedente l'entrata in vigore della L. n. 183\10, di cui agli artt. 61 e segg. d.lgs n. 276\03, rientri nell'ipotesi di conversione di cui al comma 5 dell'art. 32 L. n. 183\10, che trova applicazione, anche retroattiva (art. 32 co.7: il regime di cui al 5°comma si applica a tutti i giudizi, compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della L. n. 183\10: nella specie il giudizio è iniziato nel 2012, dopo l'entrata in vigore della L. n. 183\2010), con riferimento a qualsiasi ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro avente in origine un termine illegittimo, Cass. n. 20500\18, Cass. n. 16435\18, Cass. n. 10317\17, Cass. n.9590\17.

Nella specie occorre tuttavia considerare che i giudici di merito hanno ritenuto il contratto de quo sorto ab origine come contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (qualificando esplicitamente le risoluzione del rapporto come licenziamento), sicché non può parlarsi tecnicamente di una conversione di un contratto (ontologicamente a termine) in un contratto a tempo indeterminato poi convertito. 3.- Con terzo motivo la società, denunciando la violazione dell'art.1227 c.c., lamenta che la Corte di merito non considerò che la Usai aveva l'onere di adire l'autorità giudiziaria in tempi ragionevoli onde non aggravare il danno.

Il motivo, per le considerazioni sopra svolte, resta assorbito da quanto osservato sub 2). 4.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, debbono distrarsi in favore del difensore della Usai,dichiaratosi antecipante.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, pari ad C.200,00 per esborsi, €.5.2.50,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a.a e c.p.a., da distrarsi in favore dell'avv. S.Deiana. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, RG 28398/16 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 3 marzo 2021 I