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Ordinanza — n. 31172/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal, extinguishing the process under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31172/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the request. The appellant, an ex general practitioner, had previously sought specific medical indemnity against the Messina Health Service, which the lower court rejected based on collective agreement interpretations. The court ruled that the withdrawal alone extinguished the process without requiring acceptance, while noting that subsequent legislative funding did not retroactively validate the original claim.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 cod. proc. civ.; The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the process by rendering the contested judgment res judicata, thereby eliminating the interest in opposing the finality of the decision.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of appeal extinction of process res judicata medical indemnity collective agreement procedural extinction indennità giornaliere di malattia

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
a seguito della fissazione dell'adunanza camerale il ricorrente ha notificato e depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod.
Art. 391 cod. proc. civ.
deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 cod.
Art. 1 comma 456 della legge n. 205/2017
si deve poi escludere che l'art. 1, comma 456, della legge n.
Art. 26 comma 3 della legge n. 240/2010
19164/2017 che ha interpretato l'art. 26, comma 3, della legge n.
Art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
non sussistono le condizioni processuali di cui all'art. 13 c.
art. 390 cod. proc. civ
a seguito della fissazione dell'adunanza camerale il ricorrente ha notificato e depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 cod.
art. 391 comma 4 cod. proc. civ
l'accettazione della rinuncia, nella specie non avvenuta, rileva, ex art. 391 comma 4 cod. proc. civ., solo ai fini del regolamento delle spese ed impedisce alla Corte di condannare, ai sensi del comma 2 della norma richiamata, al pagamento delle stesse la parte che ha dato causa al processo;

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11033/2019
Cass. n. 9611/2016
n 11033/2019, Cass. n. 9611/2016, Cass.
Cass. n. 3971/2015
9611/2016, Cass. n. 3971/2015);
Cass. S.U. n. 8980/2018
Cass. S.U. n. 19164/2017
205/2017 costituisca una sorta di transazione normativa del contenzioso in atto ( per un'ipotesi di tal tipo si rimanda a Cass. S.U. n. 19164/2017 che ha interpretato l'art.
Cass. nn. 14802 e 29625 del 2019
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Testo completo

. 28/04/2021 ORDINANZA Cc sul ricorso 10042-2015 proposto da: IDONE PAOLO, domiciliato ex lege in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ROSSELLA PAPPALARDCe LAURA VASTA; - ricorrente - contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE (A.S.P.) DI MESSINA, 2021 in persona del legale rappresentante pro tempore, 1601 domiciliata ex lege in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ARTURO MERLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1443/2014 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 13/10/2014 R.G.N. 255/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere Dott.

ANNALISA DI PAOLANTONIO. R.G. 10042'2015 RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Messina, adita dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo, ha rigettato la domanda proposta in sede monitoria da Paolo Idone, ex medico condotto, il quale aveva chiesto che venisse ingiunto all'A.S.P. il pagamento della complessiva somma di C 81.094,82, a titolo di indennità di specificità medica, prevista dall'art. 54 del CCNL 5 dicembre 1996 per la dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., maturata nel periodo agosto 1998/febbraio 2009;

2. la Corte territoriale ha motivato la decisione richiamando la giurisprudenza di questa Corte formatasi sul carattere onnicomprensivo del trattamento economico previsto, dalla contrattazione collettiva succedutasi nel tempo, in favore degli ex medici condotti che non avessero optato per il rapporto esclusivo con la ASL, mantenendo anche quello convenzionale per la medicina generale;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Paolo Idone sulla base di un unico articolato motivo, al quale ha opposto difese con controricorso la Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;

4. con atto del 19 marzo 2021, notificato il 29 marzo 2021, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. CONSIDERATO CHE 1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale il ricorrente ha notificato e depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ. ed ha rappresentato il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione dell'azione perché, a suo dire, il diritto sarebbe stato riconosciuto dal Ministero della Salute con atto n. 33324 del 16/6/2017, al quale hanno fatto seguito lo stanziamento, disposto con la legge di bilancio n. 205/2017, delle somme necessarie per ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2537/2004 e la nota della Regione Siciliana n. 66999/2019;

2. deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ., perché la rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti processuali anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione ( cfr. fra le tante Cass. n 11033/2019, Cass. n. 9611/2016, Cass. n. 3971/2015);

3. non può, invece, essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, che comporta la perdita di efficacia della sentenza impugnata, perché la stessa si determina solo qualora «le parti di una controversia danno atto, davanti al giudice dinanzi al quale essa pende, di avere raggiunto la sua composizione con un R.G. 10042'2015 accordo negoziale, che con la sua efficacia e nella loro congiunta prospettazione rende non più necessario l'intervento della decisione del giudice investito della controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione della sistemazione data alla lite dall'accordo» ( Cass. S.U. n. 8980/2018);

4. si deve poi escludere che l'art. 1, comma 456, della legge n. 205/2017 costituisca una sorta di transazione normativa del contenzioso in atto ( per un'ipotesi di tal tipo si rimanda a Cass. S.U. n. 19164/2017 che ha interpretato l'art. 26, comma 3, della legge n. 240/2010), sia perché la disposizione non fa cenno ai giudizi pendenti, sia in quanto la stessa, come già affermato da questa Corte ( Cass. nn. 14802 e 29625 del 2019), non ha né riconosciuto il diritto degli ex medici condotti a percepire l'emolumento del quale qui si discute, né impegnato le amministrazioni a liquidare l'indennità stessa con efficacia retroattiva, essendosi limitata a prevedere uno stanziamento di somme, da ripartire secondo criteri che il Ministero della Salute avrebbe dovuto individuare con finalità perequative e che, allo stato, non risultano precisati;

5. l'accettazione della rinuncia, nella specie non avvenuta, rileva, ex art. 391 comma 4 cod. proc. civ., solo ai fini del regolamento delle spese ed impedisce alla Corte di condannare, ai sensi del comma 2 della norma richiamata, al pagamento delle stesse la parte che ha dato causa al processo;

6. nel caso di specie, peraltro, stante la facoltatività della condanna del rinunciante, il Collegio ritiene che debba essere disposta l'integrale compensazione, in ragione del comportamento processuale e della complessità delle questioni dedotte nel ricorso;

7. non sussistono le condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del processo di cassazione e compensa le spese del giudizio d