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Ordinanza — n. 31169/2021 — snciv Generato dall'IA

Dismissal of appeal claiming retaliatory dismissal; court held merit error requires lack of reasoning, not violation of art. 18. 300.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31169/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Salvatore Esposito against the Second Instance Court's dismissal of his claim for a retaliatory dismissal. The appellant argued that the lower court incorrectly applied Article 18 of the Workers' Statute by failing to recognize the retaliatory nature of the termination, while the employer contended the dismissal was justified by severe breach of duty. The court ruled that the lower court's assessment of the worker's conduct was a matter of merit evaluation protected by the principle of free conviction, and thus could not be challenged as a violation of law; instead, any defect lay in the reasoning, which was not found lacking.

Regesto Legislator

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Art. 18, n. 300/1970; Art. 115, 116 c.p.c.: The assessment of whether a dismissal is retaliatory is a matter of merit evaluation based on free conviction, which is unreviewable in cassation; complaints regarding the factual basis of the decision must be addressed through defects of reasoning under Art. 360, n. 5 c.p.c., not as violations of substantive law.

Parole chiave

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retaliatory dismissal workers' statute free conviction merit evaluation defect of reasoning just cause termination cassation review responsabilità disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 18, n. 300/1970
il primo motivo di ricorso denuncia "violazione e/o falsa applicazione della norma di diritto di cui all'art. 18 I.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
23021 del 2014); in questi casi il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n.
Art. 2729 c.c.
e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che !a prova del motivo ritorsivo avrebbe dovuto dirsi raggiunta, anche "in assenza della testimonianza non ammessa"; in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt.
Art. 13, n. 1-quater d.P.R. 115/2002
92 del 2012, che "per accordare la tutela prevista per il licenziamento nullo, perché adottato per motivo illecito determinante ex art. 1345 cod.
art. 1345 c.c
92 del 2012, che "per accordare la tutela prevista per il licenziamento nullo, perché adottato per motivo illecito determinante ex art. 1345 cod.
art. 1345 cod. civ
92 del 2012, che "per accordare la tutela prevista per il licenziamento nullo, perché adottato per motivo illecito determinante ex art. 1345 cod.
art. 2119 cod. civ
civ., occorre che il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, per cui la nullità deve essere esclusa se con lo stesso concorra un motivo lecito, come una giusta causa (art. 2119 cod. civ.) o un giustificato motivo (ex art.
art. 2729 c.c
e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che !a prova del motivo ritorsivo avrebbe dovuto dirsi raggiunta, anche "in assenza della testimonianza non ammessa"; in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9468 del 2019
deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale" (Cass. n. 9468 del 2019; successive conformi:
Cass. n. 23583 del 2019
Cass. n. 23583 del 2019; Cass.n.
Cass. n. 18136 del 2020
Cass. n. 25977 del 2020
18136 del 2020; Cass. n. 25977 del 2020; Cass.
Cass. n. 1514 del 2021
25977 del 2020; Cass. n. 1514 del 2021; Cass.
Cass. n. 4055 del 2021
1514 del 2021; Cass. n. 4055 del 2021); occorre che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso (Cass.n.
Cass. n. 14816 del 2005
Cass. n. 23940 del 2017
Cass. n. 23940 del 2017) e sempre che non incontri le preclusioni - come nella specie - della cd.
Cass. n. 10847 del 2007
Cass. n. 10847 del 2007; Cass.
Cass. n. 29781 del 2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 4076-2019 proposto da: ESPOSITO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO 68, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA RICCIARDI, rappresentato e difeso dagli avvocati VALERIO ROMANO, MARCO SOZIC; - ricorrente - contro IDRA PORTO S.R.L., in persona del legale 2021 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 1045 in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio degli avvocati GIOVANNI D'AMATO e CARLO GRISPO, che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7057/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/12/2018 R.G.N. 1799/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/03/2021 dal Consigliere Dott.

FABRIZIO AMENDOLA. R.G. n. 4076/2019 RILEVATO CHE 1. la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 3 dicembre 2018, nell'ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto illegittimo, perché sproporzionato, il licenziamento disciplinare comminato ad Esposito Salvatore da Idra Porto Srl, escludendo tuttavia la natura ritorsiva del medesimo;

2. la Corte, in sintesi, ha osservato che "il licenziamento è stato intimato quale sanzione di un comportamento che, pur non idoneo a costituire giusta causa, si è concretizzato in un inadempimento assai grave (di poco inferiore a quello che avrebbe giustificato la risoluzione del rapporto)", per cui "già tale circostanza ... induce ad escludere che esso è stato intimato esclusivamente per un motivo disverso e illecito"; secondo la Corte, poi, il motivo unico determinate dedotto a motivo del recesso da parte del lavoratore era rimasto sprovvisto di prova, in ragione dell'inammissibilità della deposizione testimoniale richiesta;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con 3 motivi, cui ha resistito la società con controricorso; CONSIDERATO CHE 1. il primo motivo di ricorso denuncia "violazione e/o falsa applicazione della norma di diritto di cui all'art. 18 I. n. 300 del 1970", eccependo che la norma "non chiede che il motivo sia unico solo che sia determinante"; la censura è infondata, in quanto la sentenza impugnata non contrasta con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, qui condivisa, secondo cui: "In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale" (Cass. n. 9468 del 2019; successive conformi:

Cass. n. 23583 del 2019; Cass.n. 18136 del 2020; Cass. n. 25977 del 2020; Cass. n. 1514 del 2021; Cass. n. 4055 del 2021); occorre che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso (Cass.n. 14816 del 2005), dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di R.G. n. 4076/2019 comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass. n. 5555 del 2011); l'onere della prova del carattere ritorsivo nel provvedimento adottato dal datore di lavoro grava sul lavoratore e può essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia, dovendo tale intento aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro (cfr.

Cass. nn. 10047 del 2004, 18283 del 2010); si è precisato, anche dopo l'entrata in vigore della novella dell'art. 18 I. n. 300 del 1970, ad opera della I. n. 92 del 2012, che "per accordare la tutela prevista per il licenziamento nullo, perché adottato per motivo illecito determinante ex art. 1345 cod. civ., occorre che il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, per cui la nullità deve essere esclusa se con lo stesso concorra un motivo lecito, come una giusta causa (art. 2119 cod. civ.) o un giustificato motivo (ex art. 3 legge n. 604 del 1966).

Il motivo illecito può ritenersi esclusivo e determinante quando il licenziamento non sarebbe stato intimato se esso non ci fosse stato, e quindi deve costituire l'unica effettiva ragione del recesso, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. L'esclusività sta a significare che il motivo illecito può concorrere con un motivo lecito, ma solo nel senso che quest'ultimo sia stato formalmente addotto, ma non sussistente nel riscontro giudiziale. Il giudice, una volta riscontrato che il datore di lavoro non abbia assolto gli oneri su di lui gravanti e riguardanti la dimostrazione del giustificato motivo oggettivo (ndr ovvero della giusta causa), procede alla verifica delle allegazioni poste a fondamento della domanda del lavoratore di accertamento della nullità per motivo ritorsivo, il cui positivo riscontro giudiziale dà luogo all'applicazione della più ampia e massima tutela prevista dal primo comma dell'art. 18 I. n. 300/70" (in termini:

Cass. n. 9468/2019 cit.); la Corte napoletana, uniformandosi a tali principi, non solo non ha ritenuto insussistente l'addebito disciplinare contestato all'Esposito (qualificandolo anzi grave, sebbene privo di proporzionalità idonea a fondare la massima sanzione espulsiva), ma ha anche ritenuto privo di prova, gravante sul iavoratore, il motivo ritorsivo dedotto dal medesimo;

2. il secondo motivo deduce "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", lamentando che la prova testimoniale dedotta dal lavoratore circa il motivo reale del recesso "andava ammessa"; il motivo è in radice inammissibile;R.G. n. 4076/2019 il n. 5 dell'art. 360, co. 1, c.p.c., per i giudizi di impugnazione instaurati dopo il trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge 7 agosto 2012 n. 134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell'11.8.2012), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, non può essere invocato, rispetto ad un reclamo promosso nella specie dopo la data sopra indicata (art. 54, comma 2, del richiamato d.l. n. 83/2012), con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in base al quale il vizio di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; v.

Cass. n. 23021 del 2014); in questi casi il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 26774 del 2016, conf. Cass. n. 20944 del 2019);

3. parimenti inammissibile il terzo motivo con cui si denuncia la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che !a prova del motivo ritorsivo avrebbe dovuto dirsi raggiunta, anche "in assenza della testimonianza non ammessa"; in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012 (tra le altre v.

Cass. n. 23940 del 2017) e sempre che non incontri le preclusioni - come nella specie - della cd. "doppia conforme"; circa la pretesa violazione dell'art. 2729 c.c., è noto che le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione; spetta quindi al giudice del merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo R.G. n. 4076/2019 processo logico, apprezzarne la rilevanza, l'attendibilità e la concludenza al fine di saggiarne l'attitudine, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche (cfr.

Cass. n. 10847 del 2007; Cass. n. 24028 del 2009; Cass. n. 21961 del 2010); la delimitazione del campo affidato al dominio del giudice del merito consente quindi di escludere che chi ricorre in cassazione in questi casi possa limitarsi a lamentare - come nella specie - che elementi asseritamente indizianti siano stati trascurati dal giudice la cui valutazione di merito non può essere sindacata in questa sede di legittimità (v., per tutte, Cass. n. 29781 del 2017);

4. conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso proposto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in complessivi euro 5.250,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso presentato a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in R