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Ordinanza — n. 31168/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to settlement; parties conciliated and ceased litigation matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31168/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the litigation matter ceased following a joint settlement agreement between the parties. Anna Mancini and RAI had previously reached a conciliation agreement in July 2020, resolving their dispute over an indefinite-term employment relationship and back pay. Consequently, the court found no procedural basis to continue the cassation appeal, as the parties' interest in proceeding had vanished.

Regesto Legislator

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Art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002; When parties reach a settlement agreement that resolves the dispute, the litigation matter is deemed ceased, eliminating the procedural prerequisites for continuing the appeal.

Parole chiave

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cessazione materia contendere conciliazione giudiziale difetto interesse parte ricorso cassazione convenzione compromissoria restituzione dell'indennità per lavoro ridotto indennità giornaliera differita indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 34983-2018 proposto da: MANCINI ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato ANDREA SOLFANELLI, (studio Piacci De Vivo - Petracca) che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro R.A.I. RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato MARIA VITTORIA PIACENTE, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5356/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA R.G.N. 4929/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2021 dal Consigliere Dott.

FABRIZIO AMENDOLA. R.G. n. 34983/2018 RILEVATO CHE 1. la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 27 novembre 2017, in sede di rinvio, ha confermato la dichiarazione di sussistenza tra Anna Mancini e la RAI - Radiotelevisione Italiana spa di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 17 settembre 1997, con condanna della società al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui alla I. n 183 del 2010 pari a sei mensilità e condanna della Mancini alla restituzione del differenziale già percepito in esecuzione della sentenza di primo grado;

2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Mancini, cui ha resistito con controricorso la RAI; 3. è stata depositata presso la cancelleria di questa Corte istanza congiunta dei procuratori delle parti, avvocati Solfanelli e Piacente, con richiesta di cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione e compensazione delle spese di lite, come da verbale sottoscritto il 15 luglio 2020 presso la sede di Unindustria di Roma; CONSIDERATO CHE 1. dal verbale redatto in sede sindacale in data 15 luglio 2020, prodotto in giudizio, risulta che le parti hanno conciliato la lite; esso, unitamente all'istanza congiunta dei procuratori delle parti, si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo, senza provvedere sulle spese in quanto già regolate in sede di conciliazione; in ragione della pronuncia di cessazione della materia del contendere non sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, I. n. 228 del 2012;

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 3