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Ordinanza — n. 31129/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to loss of interest following revocation of the contested appellate judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31129/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the subject matter of the dispute had ceased to exist. The appellant, Vincenzo Cannizzaro, sought to recover fees for periods of illegal suspension of his contract as administrator, but the lower court had already rejected this claim. The appellant later requested a declaration that the controversy ended due to the revocation of the contested judgment, which the opposing party accepted with a settlement of costs.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.c.; When a party requests a declaration that the subject matter of the dispute has ceased to exist due to the revocation of the contested judgment and its finality, the appeal is inadmissible for lack of interest if the opposing party does not oppose.

Parole chiave

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suspended contract fees revocation of judgment loss of interest inadmissible appeal cessation of dispute compenso per prestazioni compenso del curatore fallimentare restituzione delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.c.
che all'odierna udienza di trattazione il Collegio, dato atto, dichiara l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 100 c.p.c., con compensazione delle spese.
art. 392 c.p
RILEVATO che, con sentenza del 22 aprile 2014, la Corte d'Appello di Catania, chiamata a pronunziarsi, quale giudice di rinvio, sul ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
art. 100 c.p
che all'odierna udienza di trattazione il Collegio, dato atto, dichiara l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 100 c.p.c., con compensazione delle spese.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 12860-2015 proposto da: CANNIZZARO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 211, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO ANDRIANI, rappresentato e difeso dall'avvocato FILIPPO CANGEMI; - ricorrente - contro COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro 2021 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 1742 GERMANICO 213, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA ESPOSITO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANNA MARIA IMPINNA, ADRIANA MASARACCHIA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 344/2014 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 22/04/2014 R.G.N. 100/2009; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO che, con sentenza del 22 aprile 2014, la Corte d'Appello di Catania, chiamata a pronunziarsi, quale giudice di rinvio, sul ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposto, a seguito della cassazione della decisione resa dal Tribunale di Palermo in funzione di giudice dell'appello, dall'avv. Vincenzo Cannizzaro nei confronti del Comune di Palermo, relativamente alla domanda avente ad oggetto la condanna dell'Ente al pagamento del compenso per l'incarico affidato di amministratore responsabile della gestione degli alloggi di proprietà dell'Ente medesimo ritualmente espletato anche per i periodi di illegittima sospensione, in riforma della decisione di accoglimento resa in primo grado dal Pretore di Palermo, si pronunziava per il rigetto della domanda; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata la pretesa dell'avv.

Cannizzaro alla corresponsione in suo favore delle somme inerenti ai periodi di sospensione del rapporto non potendo il regolare svolgimento dell'attività professionale, asseritamente dedotto a fondamento della pretesa, superare la mancanza di una delibera e di un contratto conforme a norme imperative; che, per la cassazione di tale decisione ricorreva l'avv. Cannizzaro, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resisteva, con controricorso, il Comune di Palermo; che, nelle more della fissazione dell'udienza di trattazione, l'avv. Cannizzaro depositava istanza volta a richiedere la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere per effetto della decisione di revocazione della sentenza qui impugnata e del suo passaggio in giudicato; che a tale istanza il Comune di Palermo faceva seguire il deposito di memoria con la quale comunicava di non opporsi alla richiesta declaratoria di cessazione della materia di contendere con compensazione delle spese di lite. che all'odierna udienza di trattazione il Collegio, dato atto, dichiara l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 100 c.p.c., con compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 13 maggio Il Presidente / i \ CORTE SUPR