Cassation appeal dismissed as untimely; appeal filed late beyond both six-month and annual limits under CPC rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding both the six-month and annual time limits. The appellant argued for the preservation of a fixed productivity allowance upon transfer between public entities, but the court focused on procedural defects. Consequently, the appeal was rejected, and the losing parties were ordered to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327, co. 1 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the prescribed time limits, regardless of the substantive merits of the claim regarding the preservation of fixed allowances.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 5344-2015 proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore e AMMINISTRAZIONE AUTONOMA FA,/ DEI MONOPOLI DI STATO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI n. 12; 2021 - ricorrenti - 1420 contro ROMANO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 43, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ROMANO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8646/2013 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/01/2014 R.G.N. 10074/2009; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal Consigliere Dott.
ROBERTO BELLE'. R. G. n. 5344/2015 RITENUTO CHE la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Benevento, ha riconosciuto il diritto di Giuseppe Romano al riconoscimento, nel passaggio dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli al Ministero delle Finanze, di assegno ad personam, ai sensi dell'art. 3, co. 203 L. 549/1995, inclusivo del compenso per la produttività collettiva, in quanto quest'ultimo era voce retributiva percepita presso l'ente ad quem di natura fissa e continuativa in ragione anche della concreta applicazione avutasi di tale compenso, come componente venuta a remunerare la prestazione lavorativa in sé e per sé considerata; il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito da controricorso del Romano, poi illustrato da memoria;
CONSIDERATO CHE l'unico motivo di ricorso sostiene la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell'art. 3, co. 232, L: 549/1995 e degli artt. 64 lett.
a) e 66 del C.C.N.L. 1998-2001 dell'Azienda Autonoma Monopoli di Stato, per essersi ritenuto fisso e continuativo l'indennizzo per la produttività collettiva e quindi tale da dover essere conservato ad personam in occasione del transito presso un diverso datore di lavoro pubblico; il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, come eccepito nel controricorso; la sentenza è stata infatti pubblicata il 24.1.2014 ed il ricorso è stato posto in notifica il 18.2.2015 e quindi non solo oltre i sei mesi propri del termine c.d. lungo di cui all'art. 327, co. 1, c.p.c., qui applicabile ratione temporis, ma addirittura oltre il termine lungo annuale di cui alla normativa previgente; la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità segue; con .'s. co 22.w- 04;p
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna atiricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 14.4.2021. Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA dott. Antonio Manna