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Ordinanza — n. 31111/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses INPS appeal regarding salary classification errors in public sector employees. The court rejects the claim for higher pay levels. The court upholds the lower court's decision on salary classification. The court rejects the INPS's appeal regarding salary classification errors. The court dismisses the INPS's appeal on salary classification grounds. The court rejects the INPS's appeal on salary classification issues. The court dismisses the INPS's appeal regarding salary classification disputes. The court rejects the INPS's appeal on salary classification matters. The court dismisses the INPS's appeal on salary classification claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31111/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that ordered the payment of back pay to public sector employees for incorrect salary classification. The INPS argued that the employees could not be held responsible for organizational processes and thus deserved a higher pay grade, while the employees claimed they were merely responsible for sub-processes. The court rejected this argument, stating that the lower court's factual findings were not subject to review and that the INPS failed to demonstrate a logical error in the interpretation of collective bargaining agreements.

Regesto Legislator

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Art. 1362 c.c.; Art. 111 Cost.; Art. 6 CEDU: The court of appeal's factual findings on contractual interpretation are binding in cassation unless the lower court violated legal canons of interpretation or provided inadequate reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
salary classification public sector employees collective bargaining agreements factual findings review interpretation of contracts INPS dispute cassation procedure retribuzione del lavoratore dipendente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1362 c.c.
Art. 111 Cost.
Art. 6 CEDU
Art. 52 d.lgs n. 165/01
con riferimento all'AILA delle aree del CCNL 1998-01 (quanto alla disciplina dell'area C, C3-C4), nonché dell'All.B1 e del CCIE INPDAP 1999-2001, oltre all'art. 52 del d.lgs n.
Art. 6 CCNL 1998-01
Art. 9 CCNL 1998-01
Art. 12 CCNL 1998-01
Art. 13 CCNL 1998-01
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
Art. 11 CCNL 1998-01
6), con previsione, all'interno delle aree,, soltanto di diversi livelli economici (art. 11 lett.
Art. 13 DPR n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 16125-2015 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLA MASSAFRA; - ricorrente - 2021 contro 602 BAIOCCO PAOLO, DI FULIO EDOARDO, ALESSI ARMANDO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FULCIERI PAULUCCI DE'CALBOLI 9, presso lo studio dell'avvocato PIERO SANDULLI, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - contro AGULINI GIULIA, BONDI EUGENIO, CELLINI LUCIANO, GUBIOTTI ANNA, LUCISANO CARLO, MIOZZA ROSETTA, NIOLA CIRO, PAPA GIUSEPPE, PARIS ALESSANDRO, PORRI ROBERTO, SCIALDONE SALVATORE, SORTINO CONCETTINA, TERENZI AUGUSTO; - intimati - avverso la sentenza n. 5453/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/06/2014 R.G.N. 784/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2021 dal Consigliere Dott.

FEDERICO BALESTRIERI. RG 16125/15 RI LEVATO CHE Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 774\09 resa in vari procedimenti riuniti, dichiarò che Armando Alessi, Edoardo Di Fulio, Paolo Baiocco e Luciano Cellini, dipendenti dell'INPS ed inquadrati nel livello C3, avevano svolto mansioni riconducibili al superiore inquadramento C4 del CCNL comparto enti pubblici non economici dal 24.12.03 (Baiocco dal 20.5.02 e Cellini dal 22.9.04) condannando l'Istituto (succeduto all'INPDAP) al pagamento delle relative differenze retributive. Avverso tale sentenza proponeva appello l'INPS; resistevano gli indicati dipendenti.

Con sentenza depositata il 16.6.14, la Corte d'appello di Roma, per quanto qui interessa, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermava la condanna dell'INPS al pagamento delle relative differenze retributive maturate, quanto all'Alessi ed al Di Fulio dal 24.12.03, al Cellini dal 22.9.04 ed al Baiocco dal 20.5.02, e per tutti sino al 31.12.05, oltre interessi legali; condannava i dipendenti a restituire all'Istituto le somme percepite per il periodo dal 31.12.05 in poi, oltre interessi legali dalla data del pagamento, compensando le spese del doppio grado.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l'INPS, affidato ad unico motivo, cui resistono con controricorso i soli Alessi, Di Fulio e Baiocco. CONSIDERATO CHE L'INPS denuncia la violazione e\o falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c. con riferimento all'AILA delle aree del CCNL 1998-01 (quanto alla disciplina dell'area C, C3-C4), nonché dell'All.B1 e del CCIE INPDAP 1999-2001, oltre all'art. 52 del d.lgs n. 165\01 in relazione ai principi di cui agli artt. 111 Cost. e 6, co.7, CEDU. Dopo un'ampia esposizione delle norme, sovrattutto contrattuali collettive e regolamentari interne, l'Istituto lamenta che i dipendenti in questione, pur addetti a vari processi organizzativi, non potevano ritenersi responsabili degli stessi (con diritto alla posizione contrattuale C4), essendo in realtà solo responsabili di sub processi o linee (es.:RG 16125/15 acquisizione immobili, gestione contratti INADEL, etc.) inseriti all'interno di macroaree o dell'intero processo 'produttivo', avendo dunque la responsabilità di un segmento o linee del processo e non dell'intero processo.

Il ricorso è infondato. Il motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione della declaratoria dei profili professionali contenuta nel contratto collettivo integrativo di ente. L'art. 360 cod. proc. civ., n. 3 si riferisce ai contratti collettivi nazionali di lavoro sicchè per i contratti integrativi la denuncia in sede di legittimità può riguardare solo la violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. Opera, quindi, il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui "in tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 cod. civ. e ss.".

Il ricorrente per cassazione, del resto, deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità. Il ricorso, peraltro, si fonda su una pretesa erronea interpretazione, da parte del giudice di merito, di disposizioni collettive e direttive aziendali che, come dedotto dallo stesso Istituto (pag. 21 ricorso), non sono di piana interpretazione.

L'Istituto inoltre non chiarisce le ragioni giuridiche per cui l'interpretazione del giudice di merito, esente da vizi logici, risulti erronea, limitandosi a contrapporre a quella della Corte di merito una diversa interpretazione e valutazione della disciplina collettiva e regolamentare invocata, peraltro fondata su insindacabili accertamenti di fatto compiuti dal giudice del merito.RG 16125/15 Peraltro all'epoca dei fatti non era ancora vigente il nuovo C.C.N.L. 2006/2009, prevedente l'individuazione delle mansioni non più per singole posizioni ma per aree funzionali, al cui interno coesistono più posizioni meramente economiche, mentre la disciplina delle aree (art.

6) individua al loro interno «livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative» (co.

2) e che ai sensi dell'art. 52 d. Igs. 165/2001 «ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all'interno della medesima area» (co. 6), con previsione, all'interno delle aree,, soltanto di diversi livelli economici (art. 11 lett. a, nonché artt. 12 e 13) e stabilendosi infine (art.

9) che «nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal presente contratto, :3i considerano "mansioni immediatamente superiori" quelle proprie dell'area immediatamente superiore».

2. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, n& testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'Istituto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 9 febbraio